Cassazione Civile, Ordinanza n. 21331/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di liquidazione per imposta di registro e sanzioni emesso in relazione alla registrazione di una sentenza civile dichiarativa di intervenuta usucapione. La commissione tributaria provinciale aveva annullato integralmente l’atto e la decisione era stata confermata in appello. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione delle norme sull’imposta di registro e sulla motivazione dell’atto, sostenendo che l’uso dei valori OMI fosse giustificato dal rifiuto del contribuente di indicare il valore dei cespiti; (2) violazione delle medesime norme per avere la CTR richiesto l’indicazione del valore della specifica quota usucapita, mentre il valore imponibile della sentenza di usucapione andrebbe determinato in relazione a tutti i beni oggetto della pronuncia; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la CTR non avrebbe spiegato perché la motivazione dell’atto fosse inadeguata e perché lo standard motivazionale non fosse stato rispettato; (4) violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché la CTR avrebbe annullato l’atto senza esaminare tutte le censure e senza rideterminare la somma dovuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il terzo motivo perché la sentenza d’appello conteneva una motivazione sufficiente a comprendere la ratio decidendi: la CTR aveva chiarito che l’atto era illegittimo per la carenza motivazionale derivante dal mero richiamo ai valori OMI, non integrati da dati concreti idonei a stimare il bene. Ha respinto il primo motivo affermando che i valori OMI hanno natura meramente presuntiva e indiziaria, non potendo da soli sorreggere un avviso di liquidazione; l’Ufficio avrebbe dovuto svolgere una valutazione tecnica adeguata, e il rifiuto del contribuente di fornire indicazioni non rendeva sufficiente il riferimento agli OMI. Ha dichiarato inammissibile, nella sostanza, la censura relativa alla quota usucapita perché l’ulteriore argomento della CTR sul punto non costituiva autonoma ratio decidendi. Ha respinto il quarto motivo osservando che, trattandosi di vizio genetico dell’atto impositivo e quindi di nullità dell’atto, il giudice di merito non poteva rideterminare il quantum dovuto. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione del contribuente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma richiamata per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge nei primi due motivi
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma richiamata per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 43 d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato come disposizione invocata dall'Ufficio in tema di imposta di registro e determinazione della base imponibile
art. 57 d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato come disposizione invocata dall'Ufficio in tema di imposta di registro e determinazione della base imponibile
art. 78, comma 25, L. 413/1991
richiamato dall'Ufficio a sostegno della disciplina applicabile all'avviso di liquidazione
art. 8, Nota II-bis, Tariffa, Parte I, d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato dall'Ufficio a sostegno del criterio di tassazione
art. 132, secondo comma, c.p.c.
richiamato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 36 d.lgs. 456/1992
richiamato dalla ricorrente come parametro motivazionale dell'atto/sentenza, nel testo così indicato
art. 112 c.p.c.
richiamato per denunciare omessa pronuncia e mancata rideterminazione della somma dovuta
art. 115, comma 2, c.p.c.
richiamato dalla Corte per affermare che le quotazioni OMI sono nozioni di fatto utilizzabili come ausilio, non come prova tipica
art. 12 delle preleggi
richiamato nel principio delle Sezioni Unite sulla motivazione solo apparente come anomalia denunciabile in cassazione
Massime di principio
- Le quotazioni OMI non costituiscono prova tipica del valore di un immobile, ma solo uno strumento di ausilio ed indirizzo avente natura presuntiva e indiziaria; non possono, da sole, fondare un accertamento o un avviso di liquidazione sul maggior valore.
- Quando l’amministrazione finanziaria determina la base imponibile di un bene immobiliare, deve sorreggere la stima con elementi concreti e specifici; il mero richiamo ai valori OMI non è sufficiente se non è integrato da una valutazione tecnica adeguata e da dati riferiti al bene oggetto di tassazione.
- Il rifiuto del contribuente di collaborare o di indicare il valore del bene non legittima di per sé l’utilizzo esclusivo delle quotazioni OMI, che restano prive, in sé, dei requisiti di precisione e gravità necessari per fondare l’imposizione.
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla per vizio rilevabile in cassazione, quando non consente di percepire il fondamento logico-giuridico della decisione; non basta un difetto di sufficienza della motivazione se il percorso argomentativo è comunque comprensibile.
- Se l’atto impositivo è annullato per un vizio genetico originario che ne colpisce la validità, il giudice non può sostituirsi all’amministrazione rideterminando il quantum dovuto.
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