Cassazione Civile, Ordinanza n. 23819/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da una sanzione amministrativa irrogata nel 2013 per violazione della disciplina antiriciclaggio, in particolare per aver presentato all'incasso un assegno bancario di euro 1.573,00 privo della clausola di non trasferibilità. Il destinatario della sanzione propose opposizione ex art. 22 L. n. 689/1981, sostenendo la propria buona fede. La Corte d'appello accolse l'opposizione ritenendo che la legge di stabilità 2016, elevando la soglia per l'uso del contante, avesse ridotto la portata applicativa della norma e rendesse applicabile il favor rei, con conseguente annullamento della sanzione. Il Ministero ricorse per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 49, commi 1 e 5, D.Lgs. n. 231/2007 e 23-bis, comma 2, D.P.R. n. 148/1988, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente confuso la disciplina del comma 1 con quella del comma 5 dell'art. 49: la modifica del 2016 riguarda il trasferimento di contante e titoli al portatore, non l'emissione/presentazione di assegni bancari senza clausola di non trasferibilità, che resta regolata dal comma 5, rimasto invariato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la norma violata era l'art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007, relativo agli assegni bancari e postali sopra una certa soglia, e non il comma 1; pertanto la legge di stabilità 2016 non aveva inciso sulla fattispecie sanzionata. Ha inoltre escluso l'applicabilità del principio del favor rei richiamato dalla Corte d'appello, poiché riferito a sanzioni in materia valutaria, estranee al caso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., la Corte ha rigettato l'opposizione originaria e condannato l'opponente alle spese dei gradi di merito e di cassazione.
Norme richiamate
art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007
gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità
disciplina specificamente l'emissione e la negoziazione degli assegni bancari e postali; la sua portata non è stata modificata dalla legge di stabilità 2016
art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007
le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore... sono adeguate all'importo di euro mille
la modifica del 2016 ha riguardato questo comma, relativo a trasferimenti di contante e titoli al portatore, non gli assegni bancari
art. 49, commi 1 e 1-bis, D.Lgs. n. 231/2007
elevandoli ad euro 3.000,00
la legge di stabilità 2016 ha inciso solo sulle soglie dei trasferimenti di denaro contante e sulla negoziazione di mezzi di pagamento in valuta
art. 1, commi 898 e 899, L. n. 208/2015
ha modificato gli importi di cui ai commi 1 e 1-bis dell'art. 49
non ha toccato il comma 5 dell'art. 49, quindi non può fondare l'abolizione o attenuazione dell'illecito relativo agli assegni
art. 23-bis, comma 2, D.P.R. n. 148/1988
il principio richiamato è applicabile alle sanzioni amministrative in materia valutaria e non alla disciplina nazionale degli assegni bancari interni
art. 360, n. 3, c.p.c.
consente la censura per violazione o falsa applicazione di legge
art. 384, secondo comma, c.p.c.
consente alla Corte, cassata la sentenza, di decidere la causa nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto
art. 22 L. n. 689/1981
regola l'opposizione avverso sanzioni amministrative
art. 49, quinto comma, D.Lgs. n. 231/2007
rimasto invariato nel testo e nel portato normativo, non è stato interessato dall'innalzamento della soglia del contante
Massime di principio
- Quando una modifica normativa interviene solo su una specifica disposizione, non è consentito estenderne gli effetti abrogativi o mitigatori a una fattispecie diversa, ancorché collocata nello stesso articolo.
- Nel giudizio di cassazione per violazione di legge, l'erronea individuazione della norma applicabile integra vizio censurabile se conduce a ritenere applicabile un principio di favore in realtà estraneo alla materia considerata.
- Il principio del favor rei richiamato per le sanzioni amministrative deve essere applicato solo nei limiti del settore normativo per il quale è previsto e non può essere trasposto automaticamente in discipline diverse.
- Gli assegni bancari privi della clausola di non trasferibilità restano soggetti alla disciplina speciale del comma dedicato agli assegni, anche se la normativa generale in tema di contante e titoli al portatore subisce modifiche di soglia.
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