Sentenza del 16/02/2015 n. 512 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRES - Fusione inversa totalitaria - Valore di avviamento - Determinazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la determinazione del disavanzo di fusione imputabile all'avviamento nell'ambito di una fusione inversa totalitaria. L'Ufficio aveva contestato la deducibilità della quota di ammortamento relativa al maggior valore della partecipazione iscritto in bilancio, sostenendo che tale valore dovesse essere ridotto in applicazione del principio di continuità dei valori contabili previsto dall'art. 2504-bis, comma 4, c.c. La società sosteneva invece che, nella fusione inversa totalitaria, il disavanzo imputabile all'avviamento potesse essere determinato considerando la differenza tra il valore delle azioni della controllante incorporata risultante dal bilancio e il capitale sociale della controllata incorporante.
La decisione
La tesi della società è stata accolta. È stato riconosciuto che, nella fusione inversa totalitaria, il disavanzo da attribuire all'avviamento può essere quantificato nella differenza tra il valore delle azioni iscritto nel bilancio della società controllante incorporata e il capitale sociale della società controllata incorporante. Di conseguenza, non è stata condivisa la ripresa a tassazione fondata sulla pretesa riduzione del valore della partecipazione in base al principio di continuità dei valori contabili.
Norme richiamate
Art. 2504-bis, comma 4, codice civile
Il principio di continuità dei valori contabili non impedisce, in una fusione inversa totalitaria, di determinare il disavanzo imputabile all'avviamento sulla base della differenza tra il valore delle azioni della controllante incorporata risultante dal bilancio e il capitale sociale della controllata incorporante.
Massime di principio
- Nelle fusioni inverse totalitarie, la determinazione dell'avviamento non deve essere effettuata automaticamente riducendo i valori contabili della partecipazione sulla base della continuità contabile.
- Il disavanzo di fusione può essere imputato all'avviamento quando rappresenta la differenza tra il valore contabile delle azioni della controllante incorporata e il capitale sociale della controllata incorporante.
- La deducibilità degli ammortamenti sul maggior valore dipende dalla corretta individuazione e giustificazione economica del disavanzo di fusione, non dalla sola applicazione meccanica del principio di continuità dei valori contabili.
- In casi analoghi è necessario esaminare la struttura totalitaria dell'operazione, i valori iscritti nei bilanci delle società partecipanti e il collegamento tra disavanzo, partecipazione e avviamento.
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