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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34385/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduce tre censure principali: 1) venir meno del titolo esecutivo per estradizione perché con provvedimento del 14/02/2023 il Tribunale di Fier avrebbe rimesso in termini il condannato per impugnare la sentenza di condanna pronunciata in contumacia; 2) rischio per l'incolumità personale del ricorrente in caso di rimpatrio, poiché ha fornito dichiarazioni su fatti omicidiari e ha ottenuto permessi di soggiorno in Italia come persona bisognosa di protezione; 3) rischio di trattamenti inumani e degradanti nelle carceri albanesi per sovraffollamento e condizioni igienico-sanitarie critiche, con riferimento a reports e relazioni (anche del Consiglio d'Europa).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto tutti i motivi: 1) il primo motivo è generico e infondato perché non risulta revocato il titolo esecutivo alla base della richiesta di estradizione e la Corte territoriale aveva già subordinato la consegna alla possibilità di ottenere il riesame nel merito della sentenza pronunciata "in absentia", conforme all'ordinamento albanese; 2) il secondo motivo è aspecifico e manifestamente infondato: il rischio di ritorsioni non è documentato e, in ogni caso, per impedire l'estradizione la minaccia deve essere riferibile a scelte o prassi dello Stato richiedente, non a contingenze di privati; 3) il terzo motivo è generico e infondato perché l'onere probatorio circa condizioni detentive degradanti gravava sul ricorrente e non è stato assolto con elementi oggettivi, precisi e aggiornati provenienti da organismi accreditati. La Corte ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, e ha disposto gli adempimenti comunicativi.

Norme richiamate

  • Art. 143/2 codice penale albanese

    Norma penale che sanziona la truffa, titolo della condanna oggetto della richiesta di estradizione.

  • Art. 450 codice di rito albanese

    Previsione che consente il riesame del processo pronunciato "in absentia"; la Corte italiana ha ritenuto rilevante che l'ordinamento albanese permetta la rinnovazione del giudizio come condizione che non impedisce l'estradizione, purché venga garantito il diritto al riesame.

  • Art. 705, comma 2, lett. c), e art. 698 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate dalla difesa in tema di motivazione e valutazione degli elementi relativi al pericolo di trattamenti inumani o degradanti; la Corte ha ritenuto le deduzioni insufficienti e non adeguatamente documentate.

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69, artt. 6, comma 1-bis, lett. d) e 18-ter

    Norme in materia di mandato di arresto europeo e limiti al rifiuto della consegna; la giurisprudenza citata dal Collegio ne evidenzia l'applicazione analogica ai criteri di rifiuto dell'estradizione per rischi per diritti fondamentali.

  • Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione (art. 3) e legge 18 ottobre 1984, n. 755

    Quadro internazionale e recepimento nazionale che regolano istituti come la restituzione nel termine per l'impugnazione delle sentenze contumaciali, rilevanti per valutare la legittimità dell'estradizione in presenza di condanne in absentia.

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione che ha consentito alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali per inammissibilità del ricorso.

  • Art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti comunicativi a cura della Cancelleria dopo la decisione.

Massime di principio

  • Una richiesta di estradizione basata su una condanna in contumacia non è di per sé impedita se l'ordinamento dello Stato richiedente prevede la possibilità di riesame o rinnovazione del giudizio; i giudici italiani possono subordinare la consegna a garanzie effettive di riesame.
  • Per ottenere il rigetto dell'estradizione per rischio di persecuzione o trattamenti inumani il ricorrente deve fornire allegazioni specifiche, documentate e aggiornate; mere affermazioni generiche o report non accreditati non sono sufficienti.
  • Il rischio di ritorsioni riconosciuto come motivo per negare l'estradizione deve essere imputabile a scelte o pratiche dello Stato richiedente o a una sua manifesta incapacità di garantire tutela legale; pratiche private o contingenze non riconducibili allo Stato non giustificano automaticamente il diniego.
  • Le critiche sulle condizioni carcerarie dello Stato richiedente richiedono elementi probatori da organismi internazionali o rapporti ufficiali recenti: giudici nazionali richiedono prove oggettive e aggiornate per fondare un diniego per violazione di diritti fondamentali.
  • Se non è intervenuta revoca o sospensione del titolo esecutivo nel Paese richiedente, e non emergono condizioni eccezionali ben documentate, l'estradizione tende ad essere ritenuta ammissibile dalla Corte di Cassazione.

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