Cassazione Penale, Sentenza n. 34385/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduce tre censure principali: 1) venir meno del titolo esecutivo per estradizione perché con provvedimento del 14/02/2023 il Tribunale di Fier avrebbe rimesso in termini il condannato per impugnare la sentenza di condanna pronunciata in contumacia; 2) rischio per l'incolumità personale del ricorrente in caso di rimpatrio, poiché ha fornito dichiarazioni su fatti omicidiari e ha ottenuto permessi di soggiorno in Italia come persona bisognosa di protezione; 3) rischio di trattamenti inumani e degradanti nelle carceri albanesi per sovraffollamento e condizioni igienico-sanitarie critiche, con riferimento a reports e relazioni (anche del Consiglio d'Europa).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto tutti i motivi: 1) il primo motivo è generico e infondato perché non risulta revocato il titolo esecutivo alla base della richiesta di estradizione e la Corte territoriale aveva già subordinato la consegna alla possibilità di ottenere il riesame nel merito della sentenza pronunciata "in absentia", conforme all'ordinamento albanese; 2) il secondo motivo è aspecifico e manifestamente infondato: il rischio di ritorsioni non è documentato e, in ogni caso, per impedire l'estradizione la minaccia deve essere riferibile a scelte o prassi dello Stato richiedente, non a contingenze di privati; 3) il terzo motivo è generico e infondato perché l'onere probatorio circa condizioni detentive degradanti gravava sul ricorrente e non è stato assolto con elementi oggettivi, precisi e aggiornati provenienti da organismi accreditati. La Corte ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, e ha disposto gli adempimenti comunicativi.
Norme richiamate
Art. 143/2 codice penale albanese
Norma penale che sanziona la truffa, titolo della condanna oggetto della richiesta di estradizione.
Art. 450 codice di rito albanese
Previsione che consente il riesame del processo pronunciato "in absentia"; la Corte italiana ha ritenuto rilevante che l'ordinamento albanese permetta la rinnovazione del giudizio come condizione che non impedisce l'estradizione, purché venga garantito il diritto al riesame.
Art. 705, comma 2, lett. c), e art. 698 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate dalla difesa in tema di motivazione e valutazione degli elementi relativi al pericolo di trattamenti inumani o degradanti; la Corte ha ritenuto le deduzioni insufficienti e non adeguatamente documentate.
Legge 22 aprile 2005, n. 69, artt. 6, comma 1-bis, lett. d) e 18-ter
Norme in materia di mandato di arresto europeo e limiti al rifiuto della consegna; la giurisprudenza citata dal Collegio ne evidenzia l'applicazione analogica ai criteri di rifiuto dell'estradizione per rischi per diritti fondamentali.
Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione (art. 3) e legge 18 ottobre 1984, n. 755
Quadro internazionale e recepimento nazionale che regolano istituti come la restituzione nel termine per l'impugnazione delle sentenze contumaciali, rilevanti per valutare la legittimità dell'estradizione in presenza di condanne in absentia.
Art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione che ha consentito alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali per inammissibilità del ricorso.
Art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti comunicativi a cura della Cancelleria dopo la decisione.
Massime di principio
- Una richiesta di estradizione basata su una condanna in contumacia non è di per sé impedita se l'ordinamento dello Stato richiedente prevede la possibilità di riesame o rinnovazione del giudizio; i giudici italiani possono subordinare la consegna a garanzie effettive di riesame.
- Per ottenere il rigetto dell'estradizione per rischio di persecuzione o trattamenti inumani il ricorrente deve fornire allegazioni specifiche, documentate e aggiornate; mere affermazioni generiche o report non accreditati non sono sufficienti.
- Il rischio di ritorsioni riconosciuto come motivo per negare l'estradizione deve essere imputabile a scelte o pratiche dello Stato richiedente o a una sua manifesta incapacità di garantire tutela legale; pratiche private o contingenze non riconducibili allo Stato non giustificano automaticamente il diniego.
- Le critiche sulle condizioni carcerarie dello Stato richiedente richiedono elementi probatori da organismi internazionali o rapporti ufficiali recenti: giudici nazionali richiedono prove oggettive e aggiornate per fondare un diniego per violazione di diritti fondamentali.
- Se non è intervenuta revoca o sospensione del titolo esecutivo nel Paese richiedente, e non emergono condizioni eccezionali ben documentate, l'estradizione tende ad essere ritenuta ammissibile dalla Corte di Cassazione.
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