Sentenza del 27/12/2018 n. 33422 - Corte di Cassazione
Sintesi
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Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la debenza della TARSU per gli anni 2007, 2008 e 2009, sostenendo che nel magazzino al blocco 2.2 si producessero esclusivamente rifiuti da imballaggi terziari, recuperati o smaltiti autonomamente a proprie spese, e che nel magazzino al blocco 3.2, destinato al puro transito delle merci, non si producesse alcun rifiuto. Deduceva inoltre l'assenza o l'inutilizzabilità del servizio pubblico di raccolta, la violazione della normativa nazionale, costituzionale ed europea e vari vizi delle sentenze della CTR, tra cui omessa pronuncia, difetto di motivazione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il ricorso per Cassazione era proposto cumulativamente contro tre diverse sentenze relative a periodi d'imposta, immobili e controversie differenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso cumulativo. Ha rilevato che il cumulo di impugnazioni contro più sentenze tributarie è ammissibile soltanto quando le controversie riguardano lo stesso rapporto d'imposta e dipendono integralmente dalla soluzione di un'identica questione di diritto, suscettibile di formare un giudicato comune. Nel caso concreto, le sentenze riguardavano annualità diverse, provvedimenti impositivi differenti, immobili diversi e motivi di ricorso non riferibili a tutte le decisioni. La Corte non ha quindi esaminato nel merito le contestazioni sulla tassabilità dei magazzini e sulla gestione dei rifiuti. La società è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.900 euro, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507/1993, art. 62
La disposizione disciplina la soggezione alla TARSU delle superfici ove si formano rifiuti, prevedendo anche ipotesi di esclusione o riduzione secondo la natura dei rifiuti e la disciplina regolamentare.
D.Lgs. n. 507/1993, art. 72
sulla base delle denunce presentate
La ricorrente sosteneva che l'iscrizione a ruolo dovesse basarsi sulle denunce presentate, comprese quelle contenenti richieste di detassazione o esenzione. La Corte, tuttavia, non ha esaminato il merito di tale censura per l'inammissibilità del ricorso cumulativo.
D.Lgs. n. 152/2006, art. 195, comma 2, lett. e)
La società richiamava la disposizione in relazione alla disciplina degli imballaggi e degli obblighi di recupero o smaltimento dei rifiuti speciali, ma la questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.
Regolamento comunale TARSU del Comune di Bentivoglio, artt. 16, 20-bis e 24
Le sentenze di merito avevano disposto la determinazione della TARSU secondo l'art. 20-bis del regolamento comunale. La Cassazione non ha verificato la corretta applicazione sostanziale di tali norme.
Art. 335 c.p.c.
La riunione obbligatoria riguarda le impugnazioni proposte contro la medesima sentenza; non attribuisce invece automaticamente alla parte il potere di cumulare in un unico ricorso impugnazioni contro sentenze diverse.
Art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario consente il richiamo alle norme del codice di procedura civile per quanto non disciplinato, purché compatibili con il rito tributario.
Art. 369 c.p.c.
È stato richiamato dal Comune in relazione al deposito degli atti necessari per il ricorso per Cassazione; la Corte ha deciso l'inammissibilità sulla base del difetto del presupposto per il ricorso cumulativo, senza necessità di fondare la decisione su tale ulteriore eccezione.
Art. 115 c.p.c.
La ricorrente invocava il principio di non contestazione riguardo all'assenza del servizio pubblico, ma la censura non è stata esaminata nel merito.
Art. 267 TFUE
La società chiedeva un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla compatibilità della TARSU con le norme europee in materia di concorrenza, servizi e tutela ambientale. La richiesta è rimasta senza esame per l'inammissibilità del ricorso.
Cass. SS.UU. n. 3692/2009; Cass. n. 15582/2010; Cass. n. 8075/2013; Cass. n. 4595/2017; Cass. SS.UU. n. 13916/2016
Il ricorso cumulativo contro più sentenze tributarie è eccezionalmente ammissibile solo quando vi sia identità sostanziale del rapporto d'imposta e tutte le controversie dipendano dalla medesima questione di diritto, potenzialmente idonea a produrre un giudicato comune.
Massime di principio
- Nel processo tributario non è normalmente possibile impugnare con un unico ricorso per Cassazione più sentenze relative ad annualità, immobili o atti impositivi diversi, salvo che tutte le controversie dipendano dalla stessa identica questione giuridica e riguardino sostanzialmente il medesimo rapporto d'imposta.
- La mera identità delle parti o la presenza di temi simili, come la tassabilità dei rifiuti o l'applicazione dello stesso regolamento comunale, non è sufficiente a rendere ammissibile il ricorso cumulativo.
- I motivi di ricorso devono essere riferibili con chiarezza a ciascuna sentenza impugnata; motivi rivolti solo ad alcune decisioni rafforzano il rischio di inammissibilità dell'impugnazione cumulativa.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni processuali, la Corte può non esaminare le questioni sostanziali, anche se potenzialmente rilevanti, come l'esenzione TARSU per rifiuti speciali, l'assenza del servizio pubblico o lo smaltimento autonomo degli imballaggi.
- Per contestare efficacemente la TARSU o tributi analoghi occorre documentare distintamente, per ogni annualità e superficie, la tipologia dei rifiuti prodotti, l'eventuale esclusione dalla privativa comunale, lo smaltimento autonomo e le denunce presentate all'ente.
- In situazioni analoghe è prudente proporre impugnazioni separate, oppure verificare preventivamente che ricorrano tutti i presupposti rigorosi per il cumulo processuale.
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