Cassazione Penale, Sentenza n. 10054/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca/sospensione dell'ordine di demolizione di opere abusive. La ricorrente ha dedotto: (i) errata applicazione dell'art. 31 D.P.R. 380/2001 perché era stata presentata domanda di condono e sarebbero stati effettuati tutti i pagamenti necessari; (ii) omessa o insufficiente valutazione di prove rilevanti, in particolare certificati rilasciati dall'ufficio tecnico comunale attestanti la congruità dei pagamenti e la tempestività della domanda di condono; (iii) violazione del diritto di difesa per motivazione carente della Corte territoriale e mancata istruttoria sulla sanabilità dell'opera e sulla pendency del procedimento di condono.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Ha confermato che l'ordine di demolizione riguarda la sopraelevazione dell'immobile, per la quale non era stata presentata alcuna istanza di condono, mentre la domanda di condono prodotta dalla difesa riguardava solo i piani inferiori e risaliva a circa 38 anni prima senza che fosse seguito alcun provvedimento amministrativo di sanatoria. La certificazione comunale non dimostrava né l'assenza di vincoli né la conformità urbanistica. La Corte ha ritenuto non probabile l'adozione in breve tempo di atti amministrativi incompatibili con l'ordine di demolizione e ha richiamato il principio per cui la sopraelevazione di un manufatto abusivo costituisce ripresa dell'attività abusiva, configurando di per sé un nuovo illecito, con la conseguenza che l'intero abuso è soggetto a demolizione e la parte per cui era pendente l'istanza di condono non sarebbe comunque sanabile. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato come criterio di censura in sede di cassazione per violazione di norme processuali; la Corte ha ritenuto i motivi generici e manifestamente infondati, quindi inammissibili ai sensi dell'articolo citato
D.P.R. 380/2001
La norma sul condono/sanatoria è stata invocata dalla difesa per ottenere la sospensione dell'ordine di demolizione; la Corte ha ritenuto che l'istanza di condono non fosse riferita alla sopraelevazione oggetto di demolizione e che, in assenza di provvedimento amministrativo di sanatoria e di prospettabilità del suo rapido rilascio, non sussistessero i presupposti per sospendere l'esecuzione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico della ricorrente in caso di ricorso inammissibile o infondato
Sentenza Corte costituzionale
Richiamata in relazione alla valutazione della responsabilità nella presentazione del ricorso e alla determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità ma ha comunque imposto il versamento di 3.000 euro
Giurisprudenza di legittimità richiamata
più pronunce della Sez. 3 (es. n. 30168/2017, n. 51427/2014)
Principio consolidato secondo cui la sopraelevazione di una costruzione abusiva costituisce ripresa dell'attività abusiva e può integrare un nuovo reato, con la conseguenza che interventi successivi non sanano automaticamente il bene abusivo e l'intero abuso può essere sottoposto a demolizione
Massime di principio
- La sospensione di un ordine di demolizione richiede la concreta probabilità che l'amministrazione adotti, in tempi brevi, un provvedimento amministrativo incompatibile con l'ordine (es. provvedimento di sanatoria); la semplice istanza di condono pendente, specie se presentata molti anni prima senza esito, non basta
- La documentazione tecnica (certificazioni comunali o ricevute di pagamento) non sostituisce il provvedimento amministrativo di sanatoria: per ottenere la sospensione occorre dimostrare non solo la potenziale sanabilità ma l'effettiva e prossima emissione dell'atto amministrativo
- La sopraelevazione di un immobile abusivo è considerata di regola come 'ripresa' dell'attività abusiva e può costituire autonomo illecito: interventi successivi sull'abuso possono compromettere la possibilità di sanatoria e giustificare la demolizione dell'intero manufatto
- In sede di cassazione i motivi generici, non specificamente collegati ai profili di diritto suscettibili di ridurre la decisione impugnata, rischiano l'inammissibilità per manifesta infondatezza o genericità
- Per massimizzare le probabilità di ottenere sospensioni cautelari è necessario produrre prove precise che dimostrino la pertinenza della domanda di sanatoria rispetto alle opere interessate e l'imminente rilascio del provvedimento amministrativo incompatibile con la demolizione
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