Cassazione Civile, Ordinanza n. 06827/2026 del 21/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Modello Unico 2017 relativa al periodo d’imposta 2016, veniva emessa nei confronti del contribuente una cartella di pagamento per euro 55.138,98 oltre accessori, riferita a omesso versamento di addizionale comunale IRPEF. La pretesa derivava dal fatto che il contribuente aveva utilizzato modelli F24 con compensazioni basate su crediti poi risultati inesistenti. In primo grado la cartella era stata annullata perché ritenuta non adeguatamente motivata; in appello, invece, la decisione veniva riformata e il ricorso del contribuente respinto, sul rilievo che l'Ufficio potesse fondarsi sui dati risultanti dalla dichiarazione e dai modelli F24 prodotti dal medesimo contribuente, senza che ciò integrasse una indebita modifica della motivazione. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 3 L. 241/1990, sostenendo che una cartella non preceduta da avviso di accertamento deve essere motivata in modo congruo, sufficiente e intellegibile e che, nel caso concreto, la cartella era stata illegittimamente integrata in motivazione mediante il richiamo ai crediti inesistenti emersi solo nelle difese dell'Ufficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che non vi era alcuna indebita integrazione della motivazione dell'atto impoesattivo, poiché la cartella scaturiva da un controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, fondato su dati direttamente desumibili dalla dichiarazione e dai modelli F24 presentati dal contribuente. L'atto era sufficientemente motivato perché il contribuente era già in grado di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, essendo le compensazioni non riconoscibili riconducibili alla sua stessa condotta. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese, oltre alla condanna ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c. e alla statuizione sul contributo unificato. Il giudizio è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria
legittima il controllo automatizzato e la rettifica del credito d'imposta sulla base dei dati della dichiarazione e degli elementi in possesso dell'Amministrazione, senza necessità di ulteriori elementi esterni
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
invocato dal ricorrente come parametro di legittimità della motivazione della cartella; la Corte esclude la violazione perché l'atto era già intellegibile alla luce dei dati dichiarativi e dei modelli F24 del contribuente
art. 3 L. 241/1990
richiamato dal ricorrente a sostegno dell'obbligo generale di motivazione del provvedimento amministrativo; la Corte ritiene sufficiente la motivazione per relationem ai dati del controllo automatizzato
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale utilizzata come veicolo del motivo di ricorso per cassazione per dedurre la violazione di legge
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta di definizione del giudizio per manifesta infondatezza
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma procedurale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio
art. 96, terzo comma, c.p.c.
richiamato per la condanna equitativa per abuso del processo/lite temeraria nei casi di definizione conforme alla proposta
art. 96, quarto comma, c.p.c.
applicato per la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nei casi di abuso del processo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento della statuizione sul versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- La cartella di pagamento emessa all'esito di controllo automatizzato può essere motivata anche mediante richiamo ai dati della dichiarazione e agli atti presentati dal contribuente, quando tali elementi consentano al destinatario di comprendere i presupposti della pretesa.
- Non integra indebita integrazione della motivazione il riferimento, in sede di controllo ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, ai modelli F24 e alle compensazioni da essi risultanti, se tali documenti provengono dal contribuente e sono direttamente utilizzabili dall'Amministrazione.
- Il contribuente non può dolersi della violazione del diritto di difesa quando l'atto impositivo sia fondato su documentazione da lui stesso prodotta e il contenuto della pretesa sia ricostruibile sulla base di quella documentazione.
- In sede di legittimità, il motivo che contesti la sufficienza della motivazione della cartella deve confrontarsi con la specifica disciplina del controllo automatizzato, che attenua l'esigenza di un'esposizione analitica dei fatti costitutivi della pretesa.
- La definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può comportare la condanna per abuso del processo e l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 96 c.p.c.
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