Cassazione Penale, Sentenza n. 14410/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Parma (pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) con la quale era stata applicata loro la pena concordata con la Pubblica Accusa per i reati indicati (artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 5 c.p.). Il motivo di ricorso unico denunciava violazione degli artt. 129 e 444 c.p.p. Successivamente è stata depositata memoria del difensore che riportava la remissione della querela da parte della delegata del legale rappresentante della parte offesa, Duna Srl. Inoltre l'art. 2 del d.lgs. n.150/2022 ha mutato il regime di procedibilità del reato di furto pluriaggravato rendendolo procedibile a querela di parte; trattandosi quindi di reato procedibile a querela e intervenuta la remissione della querela, è stata valutata la sopravvenuta estinzione del reato.
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela, alla luce della modifica di legge (d.lgs. n.150/2022) che ha reso procedibile a querela il reato contestato. La Corte ha ritenuto che nella decisione impugnata non risultassero elementi tali da dimostrare la prova evidente dell'innocenza degli imputati o l'incontrovertibile insussistenza del fatto, quindi non è stato possibile confermare la decisione nonostante la remissione. Le spese del procedimento sono state messe a carico degli imputati ai sensi dell'art. 340 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma sul patteggiamento; la sentenza impugnata era stata pronunciata ai sensi di questa disposizione per l'applicazione della pena concordata con la Pubblica Accusa.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di ricorso per presunta violazione di norme procedurali; il gravame denunciava errori relativi alla disciplina dell'accordo e della sua omologazione.
art. 110 codice penale
Norma sulla concorso di persone nel reato; i reati attribuiti agli imputati sono stati contestati anche in concorso ex art.110 c.p.
art. 624 codice penale
Norma che disciplina il reato di furto; è uno dei reati contestati agli imputati.
art. 625, comma 1, nn. 2 e 5 codice penale
Aggravanti del reato di furto contestate (pluriaggravazione), le quali qualificavano il fatto come furto pluriaggravato oggetto del procedimento.
art. 2 d.lgs. n.150/2022
Ha modificato il regime di procedibilità del delitto di furto pluriaggravato rendendolo procedibile a querela di parte; questa modifica è stata decisiva perché la successiva remissione della querela da parte della parte offesa ha determinato l'estinzione del reato.
art. 340 cod. proc. pen.
Norma sulle spese processuali: in assenza di deroga pattizia le spese sono state poste a carico degli imputati, come disposto dalla Corte.
Massime di principio
- Se la legge interviene cambiando il regime di procedibilità di un reato (es. da perseguibile d'ufficio a procedibile a querela), la remissione della querela da parte della parte offesa può determinare l'estinzione del reato anche se è già stata pronunciata una sentenza di condanna.
- L'annullamento della sentenza per estinzione del reato può avvenire senza rinvio quando non emergono dalla decisione impugnata elementi di prova che dimostrino in modo evidente l'innocenza degli imputati o l'incontrovertibile insussistenza del fatto.
- La remissione della querela operata dalla parte offesa ha effetto estintivo salvo che il giudice possa accertare l'incontestabile inesistenza del fatto o la prova evidente dell'innocenza; in mancanza di tali elementi l'estinzione prevale.
- La pronuncia di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) non impedisce l'estinzione del reato sopravvenuta per remissione della querela se muta il regime di procedibilità e se la querela viene rimessa.
- Le spese processuali restano a carico degli imputati salvo diversa pattuizione o disposizione di legge che disponga altrimenti; la remissione della querela non esonera automaticamente dagli oneri delle spese processuali.
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