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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42497/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Potenza denunciando un vizio di motivazione per omissione: la Corte distrettuale avrebbe semplicemente richiamato la motivazione del Tribunale senza confrontarsi con specifiche doglianze difensive rilevanti e decisive. Le censure vertevano, tra l'altro, sull'insufficiente motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo (assenza di stabile programma criminoso, mancanza di contatti diretti e canale di approvvigionamento, ruolo e ripartizione dei compiti), sull'identificazione incerta di soggetti citati nelle intercettazioni (es. "Gennarino", "Donato", "Benetti"), sulla fondatezza delle cessioni contestate basate su "droga parlata" senza riscontri materiali, sulla mancata valutazione della lieve entità per le cessioni contestate e sulla motivazione insufficiente circa l'aumento di pena per recidiva e per il riconoscimento della continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati per vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., constatando che la Corte di appello si era limitata a trascrivere e richiamare la motivazione del primo grado senza esaminare criticamente le specifiche deduzioni difensive. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di Martucci, Kostov, Sileno, Coviello e Lareglia e il rinvio della causa alla Corte d'appello di Salerno per un nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 74, comma 6, d.P.R. 09/10/1990 n. 309

    Norma relativa all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; la Corte ha richiesto che per una tale fattispecie sia adeguatamente motivata la sussistenza degli elementi strutturali dell'associazione (stabilità del sodalizio, ripartizione di ruoli, canali di approvvigionamento).

  • art. 73 (o 73 comma 5), d.P.R. 09/10/1990 n. 309

    Norma sulle specifiche fattispecie di detenzione e cessione di stupefacenti: è stata richiamata la necessità di accertare quantità/qualità e fornire riscontri probatori concreti, specie quando l'accusa si fonda su poche cessioni e su intercettazioni.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sulla valutazione e utilizzazione delle prove: la Corte ha rilevato che il giudice d'appello doveva esaminare e motivare il valore probatorio delle intercettazioni e dei filmati, non limitandosi a un richiamo formale alle risultanze del primo grado.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Fondamento giuridico del vizio di motivazione per omissione: la Cassazione ha applicato tale disposizione per annullare la decisione che non ha risposto alle censure decisive sollevate in appello.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato implicitamente nella distinzione tra associazione finalizzata e concorso di persone nel reato; la Corte sottolinea che l'esistenza di un semplice concorso non equivale alla prova di un'associazione stabile senza adeguata motivazione.

  • art. 99, comma 4 cod. pen. e art. 81, comma 2 cod. pen.; art. 62-bis cod. pen.

    Richieste difensive relative a incremento di pena per recidiva, riconoscimento della continuazione e valutazione delle attenuanti generiche: la Corte ha rilevato che ogni aumento o diniego di circostanze deve essere specificamente motivato in termini di pericolosità sociale e concorso temporale/di fatto.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello non può limitarsi a richiamare la motivazione del primo grado: deve confrontarsi specificamente e criticamente con le censure dedotte in appello, soprattutto se esse sono decisive per la decisione.
  • Per configurare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è necessario dimostrare la stabilità e l'organizzazione del sodalizio (affectio societatis, ruoli distinti, canale di approvvigionamento); altrimenti può trattarsi di concorso semplice ex art. 110 c.p.
  • La identificazione di persone attraverso soprannomi o voci correnti nelle intercettazioni richiede riscontri adeguati e non può fondare da sola una condanna.
  • Le "droghe parlate" (intercettazioni che alludono a cessioni) devono essere integrate da riscontri concreti (perquisizioni, sequestri, filmati, contatti telefonici) per avere pieno valore probatorio.
  • L'aumento di pena per recidiva o il riconoscimento della continuazione implicano una motivazione specifica sulla accresciuta pericolosità sociale e sulla connessione tra i fatti; l'assenza di tale motivazione è vizio rilevante.
  • Quando le cessioni contestate sono poche e non è accertata la qualità/quantità della sostanza, il giudice deve valutare la possibile derubricazione alla lieve entità o almeno motivare il perché ciò non sia applicabile.

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