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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29790/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso denunciava due profili principali: (1) nullità per invalida dichiarazione di latitanza e vizi di notifica, in quanto l'imputato risultava evaso dagli arresti domiciliari e la notifica della citazione sarebbe dovuta essere eseguita al difensore ai sensi dell'art.165 c.p.p., non invece con la procedura per residente all'estero (art.169 c.p.p.), e inoltre la dichiarazione di latitanza nel verbale del 4/6/2020 sarebbe stata adottata senza il relativo decreto previsto dall'art.296 c.p.p.; (2) vizio di motivazione e travisamento della prova riguardo alla riconducibilità all'imputato della condotta di comandante dell'imbarcazione e mancata valutazione dello stato di necessità (art.54 c.p.), stante la versione difensiva secondo cui l'imputato avrebbe preso il timone solo nell'ultima parte del viaggio per salvare i naufraghi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato. Sul primo motivo ha ritenuto che, sebbene per l'evaso/latitante la notifica debba avvenire di regola al difensore (art.165 c.p.p.), nel caso concreto la vocatio in iudicium si è perfezionata comunque con la notifica eseguita ai sensi dell'art.169 c.p.p., visto che risulta acquisita una missiva dell'imputato che dimostra conoscenza della citazione. L'uso della qualifica 'latitante' anziché 'evaso' è stato considerato mero errore materiale privo di effetti. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito del giudice di merito: le dichiarazioni concordanti di cinque migranti e altri riscontri indicano che l'imputato era comandante fin dalla partenza; l'allegata scriminante dello stato di necessità non è emersa in modo sufficiente e le censure difensive sono state ritenute generiche, inammissibili in Cassazione che non è sede di riconsiderazione probatoria. Conseguentemente il verdetto di condanna confermato in appello è stato mantenuto e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 165 cod. proc. pen.

    La norma impone che, per l'imputato latitante o evaso, le notificazioni siano eseguite mediante consegna dell'atto al difensore; la Corte rileva che questa è la regola, ma ne ricava che la mancata forma può essere superata se la vocatio in iudicium si è comunque perfezionata

  • art. 169 cod. proc. pen.

    Regime speciale di notificazione per l'imputato dimorante o residente all'estero; applicata nel caso ma ritenuta efficace poiché l'imputato ha dimostrato di aver ricevuto e compreso la citazione

  • art. 296 cod. proc. pen.

    Disciplina della dichiarazione di latitanza e del relativo decreto; la Corte ha ritenuto che l'errata indicazione verbale dello status (latitante vs evaso) fosse mero errore materiale se i diritti processuali sono stati preservati

  • art. 295 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata nel ricorso (relativa alle comunicazioni di atti), senza che emergano effetti invalidanti nel caso concreto

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamata fra le norme contestate in relazione alle notifiche/assenze; nessun effetto invalidante accertato dalla Corte

  • art. 185 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente in relazione alle notifiche; la Corte non ha ritenuto sussistere un vizio pregiudizievole

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Criteri di valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia applicato correttamente il criterio valutativo e che le doglianze in Cassazione fossero generiche

  • art. 54 cod. pen.

    Esimente dello stato di necessità; la Corte ha escluso l'applicabilità nel caso perché la versione difensiva è contraddetta dalle dichiarazioni dei migranti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese

  • art. 23 del d.l. 28 ottobre 2020, n.137

    Norma richiamata per la trattazione scritta del procedimento; procedimento svolto ai sensi della disposizione

Massime di principio

  • La notifica a norma dell'art.169 c.p.p. può essere efficace se l'imputato, pur residente all'estero, dimostra di avere ricevuto e conosciuto la vocatio in iudicium; l'errore formale sulla qualifica 'evaso' vs 'latitante' non invalida il processo se non ha inciso sui diritti sostanziali della difesa
  • Per gli imputati evasi o latitanti la regola è la notificazione al difensore (art.165 c.p.p.); il mancato rispetto di tale forma può comunque non produrre nullità se la prova documentale dimostra la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato
  • La Cassazione non è sede per la riconsiderazione della prova: le critiche generiche al giudizio di fatto o alla valutazione della credibilità, prive di specifica indicazione di travisamento documentato, sono inammissibili
  • Per far valere scriminanti come lo stato di necessità è necessario fornire un riscontro probatorio solido; dichiarazioni difensive incongruenti con plurime dichiarazioni concordanti dei testi (es. trasportati) difficilmente bastano
  • La qualifica procedurale o formale nei verbali (es. latitante/evaso) è irrilevante se non emerge un concreto pregiudizio alla difesa; il criterio è la tutela effettiva del diritto di difesa, non la pedissequa forma

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