Cassazione Penale, Sentenza n. 29790/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava due profili principali: (1) nullità per invalida dichiarazione di latitanza e vizi di notifica, in quanto l'imputato risultava evaso dagli arresti domiciliari e la notifica della citazione sarebbe dovuta essere eseguita al difensore ai sensi dell'art.165 c.p.p., non invece con la procedura per residente all'estero (art.169 c.p.p.), e inoltre la dichiarazione di latitanza nel verbale del 4/6/2020 sarebbe stata adottata senza il relativo decreto previsto dall'art.296 c.p.p.; (2) vizio di motivazione e travisamento della prova riguardo alla riconducibilità all'imputato della condotta di comandante dell'imbarcazione e mancata valutazione dello stato di necessità (art.54 c.p.), stante la versione difensiva secondo cui l'imputato avrebbe preso il timone solo nell'ultima parte del viaggio per salvare i naufraghi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato. Sul primo motivo ha ritenuto che, sebbene per l'evaso/latitante la notifica debba avvenire di regola al difensore (art.165 c.p.p.), nel caso concreto la vocatio in iudicium si è perfezionata comunque con la notifica eseguita ai sensi dell'art.169 c.p.p., visto che risulta acquisita una missiva dell'imputato che dimostra conoscenza della citazione. L'uso della qualifica 'latitante' anziché 'evaso' è stato considerato mero errore materiale privo di effetti. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito del giudice di merito: le dichiarazioni concordanti di cinque migranti e altri riscontri indicano che l'imputato era comandante fin dalla partenza; l'allegata scriminante dello stato di necessità non è emersa in modo sufficiente e le censure difensive sono state ritenute generiche, inammissibili in Cassazione che non è sede di riconsiderazione probatoria. Conseguentemente il verdetto di condanna confermato in appello è stato mantenuto e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 165 cod. proc. pen.
La norma impone che, per l'imputato latitante o evaso, le notificazioni siano eseguite mediante consegna dell'atto al difensore; la Corte rileva che questa è la regola, ma ne ricava che la mancata forma può essere superata se la vocatio in iudicium si è comunque perfezionata
art. 169 cod. proc. pen.
Regime speciale di notificazione per l'imputato dimorante o residente all'estero; applicata nel caso ma ritenuta efficace poiché l'imputato ha dimostrato di aver ricevuto e compreso la citazione
art. 296 cod. proc. pen.
Disciplina della dichiarazione di latitanza e del relativo decreto; la Corte ha ritenuto che l'errata indicazione verbale dello status (latitante vs evaso) fosse mero errore materiale se i diritti processuali sono stati preservati
art. 295 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata nel ricorso (relativa alle comunicazioni di atti), senza che emergano effetti invalidanti nel caso concreto
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamata fra le norme contestate in relazione alle notifiche/assenze; nessun effetto invalidante accertato dalla Corte
art. 185 cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente in relazione alle notifiche; la Corte non ha ritenuto sussistere un vizio pregiudizievole
art. 192 cod. proc. pen.
Criteri di valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia applicato correttamente il criterio valutativo e che le doglianze in Cassazione fossero generiche
art. 54 cod. pen.
Esimente dello stato di necessità; la Corte ha escluso l'applicabilità nel caso perché la versione difensiva è contraddetta dalle dichiarazioni dei migranti
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese
art. 23 del d.l. 28 ottobre 2020, n.137
Norma richiamata per la trattazione scritta del procedimento; procedimento svolto ai sensi della disposizione
Massime di principio
- La notifica a norma dell'art.169 c.p.p. può essere efficace se l'imputato, pur residente all'estero, dimostra di avere ricevuto e conosciuto la vocatio in iudicium; l'errore formale sulla qualifica 'evaso' vs 'latitante' non invalida il processo se non ha inciso sui diritti sostanziali della difesa
- Per gli imputati evasi o latitanti la regola è la notificazione al difensore (art.165 c.p.p.); il mancato rispetto di tale forma può comunque non produrre nullità se la prova documentale dimostra la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato
- La Cassazione non è sede per la riconsiderazione della prova: le critiche generiche al giudizio di fatto o alla valutazione della credibilità, prive di specifica indicazione di travisamento documentato, sono inammissibili
- Per far valere scriminanti come lo stato di necessità è necessario fornire un riscontro probatorio solido; dichiarazioni difensive incongruenti con plurime dichiarazioni concordanti dei testi (es. trasportati) difficilmente bastano
- La qualifica procedurale o formale nei verbali (es. latitante/evaso) è irrilevante se non emerge un concreto pregiudizio alla difesa; il criterio è la tutela effettiva del diritto di difesa, non la pedissequa forma
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