Cassazione Penale, Sentenza n. 23730/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato, commercialista, ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello che, in parziale riforma della condanna di primo grado, aveva dichiarato estinti per prescrizione alcuni fatti di indebita compensazione e di truffa, rideterminato pene e confisca e confermato il resto della responsabilità per una pluralità di condotte fraudolente in materia tributaria e di truffa aggravata commesse mediante un articolato sistema di compensazioni illecite, uso di fatture per operazioni inesistenti, richieste di rimborso fondate su falsi crediti IVA e coinvolgimento di varie società. I motivi di ricorso riguardano: la prescrizione secondo la disciplina della c.d. legge Orlando; l'incompetenza territoriale del Tribunale di Padova in favore di Bolzano; la nullità del capo di imputazione per indeterminatezza; l'inutilizzabilità di atti compiuti dopo la scadenza delle indagini preliminari; l'utilizzabilità dei tabulati telefonici e la disciplina transitoria del 2021; la credibilità della chiamata in correità di un coimputato; la valutazione delle prove e delle prove a discarico; la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo dei reati tributari; il concorso apparente tra dichiarazione fraudolenta e truffa aggravata; la riqualificazione di alcune truffe in indebita percezione ex art. 316-ter c.p.; il diniego delle attenuanti generiche; la misura della confisca per equivalente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi processuali e probatori, confermando la legittimità della valutazione di merito sulla responsabilità. Ha però accolto il motivo relativo al capo 2, affermando che tra il delitto tributario di frode fiscale e la truffa aggravata ai danni dello Stato opera un rapporto di specialità, con conseguente annullamento senza rinvio della condanna per truffa aggravata limitatamente ai fatti non prescritti del capo 2 e eliminazione della relativa pena. Ha inoltre accolto il motivo sulla confisca, rilevando che la Corte d'appello non aveva risposto in modo adeguato alla richiesta di rideterminazione del profitto confiscabile; per tale parte la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo esame sul quantum della confisca. Nel resto il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 159 c.p.
testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103
la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge Orlando continua ad applicarsi ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge stessa, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite.
art. 18, comma 2, c.p.p.
per i reati dichiarativi la competenza può essere radicata in base al domicilio fiscale solo nei termini ritenuti dai giudici di merito; nella specie è stata valorizzata la sede/centro di attività in Padova della società utilizzata per il reato.
art. 444 c.p.p.
la richiesta di accesso al patteggiamento è stata valorizzata come indice incompatibile con la dedotta assoluta indeterminatezza dell'accusa.
art. 192, comma 3, c.p.p.
le dichiarazioni del chiamante in correità, quando fungono da supporto e conferma di altre prove autonome, richiedono un controllo meno rigoroso e non necessitano di ulteriori riscontri esterni oltre a quelli già presenti.
art. 640 c.p.
la frode fiscale esaurisce il proprio disvalore nel quadro della normativa tributaria speciale, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale.
art. 316-ter c.p.
non è applicabile quando il meccanismo fraudolento non si esaurisce nella mera presentazione di documenti falsi, ma include ulteriori artifici e richieste di rimborso idonee a trarre in errore l'ente erogatore.
art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.
viene richiamato come base per la rideterminazione della pena conseguente alla eliminazione del capo relativo alla truffa assorbita.
art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 132 del 2021
la disciplina transitoria sull'utilizzabilità dei tabulati acquisiti prima della novella del 2021 è richiamata come compatibile con il diritto UE.
Massime di principio
- In materia di frodi fiscali, quando la condotta fraudolenta è interamente funzionale all'evasione tributaria, il disvalore penale resta assorbito nella fattispecie speciale; la truffa aggravata ai danni dello Stato è configurabile solo se la condotta produce un profitto ulteriore e diverso dall'evasione, ad esempio l'ottenimento di una pubblica erogazione.
- La censura di incompetenza territoriale nei reati tributari o dichiarativi deve confrontarsi con gli elementi fattuali che radicano il centro dell'attività illecita nel territorio del giudice procedente; la mera indicazione formale della sede di una società non è sufficiente se gli atti e la gestione concreta collocano altrove il nucleo dell'operatività.
- Le doglianze di indeterminatezza dell'imputazione sono inammissibili o infondate quando dagli atti risulta che l'imputato ha potuto esercitare pienamente il diritto di difesa, anche mediante richieste di definizione del procedimento con rito alternativo.
- L'eccezione di inutilizzabilità di atti o prove deve essere proposta con assoluta specificità: occorre indicare gli atti viziati, la violazione processuale dedotta e soprattutto dimostrare la decisività dell'eventuale espunzione rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
- Le dichiarazioni del chiamante in correità possono essere legittimamente valorizzate come elemento di conferma di un compendio probatorio autonomo e plurimo; in tal caso la loro attendibilità non richiede il medesimo grado di rigorosa verifica necessario quando esse costituiscono la prova principale.
- Nel ricorso per cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o una diversa lettura delle prove, ove la sentenza impugnata abbia offerto una motivazione non manifestamente illogica e abbia esaminato in modo unitario gli elementi a carico e a discarico.
- La confisca per equivalente deve essere determinata previa corretta quantificazione del profitto confiscabile; se la sentenza d'appello non risponde alla specifica censura sulla misura del profitto, la statuizione ablativa va annullata con rinvio per nuovo esame.
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