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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13717/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la conferma della condanna per più delitti di truffa commessi mediante invio di falsi ordini e ritiro di merce senza pagamento, con successiva emissione di assegni privi di provvista. La difesa deduceva: (1) nullità per violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., per avere la Corte territoriale modificato il tempo/luogo di consumazione dei singoli reati fissandoli nella data di emissione degli assegni; (2) errato calcolo del termine di prescrizione in relazione all'art. 83, comma 9, d.l. 18/2020, avendo la Corte territoriale considerato una sospensione del termine più ampia di quella decorrente dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 140/2021.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nel suo complesso. Sul primo motivo ha escluso la nullità: la modifica della data di consumazione non ha pregiudicato il diritto di difesa perché l'emissione degli assegni era nota all'imputato e alla difesa durante il processo. Sul secondo motivo ha accolto la censura: la consumazione delle truffe è avvenuta al momento della consegna/ritiro della merce (ultima il 12/12/2011) e gli assegni emessi successivamente sono atti post factum; quindi il termine di prescrizione doveva essere computato dalla data di ricezione della merce. Tenuto conto della recidiva e delle sospensioni correttamente calcolate (periodo per astensione e la sospensione disciplinata dall'art. 83 d.l. 18/2020 come interpretata dalla Corte costituzionale n. 140/2021), il termine massimo è spirato il 3 luglio 2021, prima della pronuncia della sentenza di primo grado. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza appellata per estinzione dei reati e la revoca delle statuizioni civili.

Norme richiamate

  • artt. 521 e 522 c.p.p.

    Le norme sulle nullità processuali sono state invocate dalla difesa; la Corte ha ritenuto che la modifica della data di consumazione non integri automaticamente nullità quando non abbia inciso sulla strategia difensiva o determinato cambiamento degli elementi essenziali del fatto.

  • art. 83, comma 9, d.l. 18/2020

    La sospensione dei termini processuali prevista dal d.l. è stata applicata tenendo conto della limitazione stabilita dalla Corte costituzionale n. 140/2021: la sospensione non può essere computata oltre i limiti indicati dalla Corte costituzionale e pertanto non giustifica un allungamento del termine di prescrizione oltre quanto stabilito da quella interpretazione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 44974/2012; Sez. 2, n. 27833/2019; Sez. 2, n. 17322/2019; Sez. 2, n. 11102/2017)

    Principi consolidati: la data di commissione del reato può essere diversa da quella dell'imputazione senza violazione del principio di correlazione se non reca pregiudizio difensivo; la truffa si consuma quando la vittima viene effettivamente privata del bene/denaro (es. ricezione della merce), mentre atti successivi, come l'emissione di assegni postumi, possono essere qualificati come post factum e non come elemento costitutivo della consumazione.

Massime di principio

  • Per i delitti di truffa commessi mediante false ordinazioni, la consumazione si verifica al momento in cui la vittima (o la società truffata) subisce l'alienazione del bene o la perdita patrimoniale (es. consegna/ritiro della merce), non al momento di atti successivi posti in essere dall'autore per nascondere la condotta.
  • La rettifica della data di consumazione nel dispositivo di condanna non costituisce di per sé violazione del principio di correlazione accusa-sentenza, salvo che la rettifica abbia effettivamente alterato la strategia difensiva o modificato gli elementi essenziali dell'accusa in modo da pregiudicare il diritto di difesa.
  • Le sospensioni dei termini processuali introdotte per cause straordinarie (es. d.l. 18/2020) vanno calcolate secondo i limiti e le modalità stabilite dalla Corte costituzionale: un errato computo della sospensione può incidere sulla maturazione della prescrizione.
  • Se la prescrizione è maturata prima della formazione della sentenza di primo grado, la condanna deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato e le statuizioni civili pronunciate vengono revocate.
  • In situazioni simili la difesa dovrebbe preservare e documentare la data effettiva di consumazione del reato e, se utile, dimostrare l'eventuale pregiudizio derivante da qualsiasi variazione della indicazione temporale dei fatti per contestare la legittimità della sentenza sotto il profilo della correlazione accusa-sentenza.

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