Cassazione Penale, Sentenza n. 33897/2026 del 18/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Firenze, con ordinanza del 24 aprile 2026, aveva ammesso il condannato a espiare la pena residua in regime di semilibertà, rigettando invece la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Il Procuratore generale ha proposto ricorso deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per l’incoerenza tra il diniego dell’affidamento in prova e l’ammissione alla semilibertà. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 50 ord. pen. e dell’art. 101 d.P.R. n. 230 del 2000, nonché illogicità della motivazione: il Tribunale avrebbe rinviato genericamente a un futuro programma di trattamento senza valutare concretamente come evitare contatti con ambienti criminali, senza motivare le prescrizioni necessarie e senza conciliare la concessione della misura con i rilievi sulla mancata sperimentazione esterna del percorso rieducativo e sulle persistenti perplessità circa la revisione critica. Il condannato aveva chiesto il rigetto del ricorso. La Cassazione ha rilevato che la misura doveva essere valutata considerando sia i progressi del trattamento sia le condizioni per il graduale reinserimento sociale. In particolare, l’ordinanza non aveva adeguatamente esaminato il fatto che la semilibertà sarebbe stata eseguita nel territorio in cui era stata commessa l’estorsione e in cui risultava ancora operativo il clan con cui il condannato aveva avuto rapporti di contiguità; non aveva valutato in modo effettivo i pareri della DDA e della DNA sul suo stabile inserimento nel contesto criminale; non aveva considerato adeguatamente le sanzioni disciplinari del 18 dicembre 2024 e del 15 gennaio 2025 per la partecipazione a disordini e sommosse, né la discontinuità dell’osservazione penitenziaria e la mancata adesione all’offerta trattamentale. Infine, la motivazione era illogica rispetto alla persistente carenza di revisione critica, valorizzata per negare l’affidamento in prova ma non adeguatamente conciliata con la concessione della semilibertà.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore generale e ha annullato l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze del 24 aprile 2026, con rinvio allo stesso Tribunale per un nuovo giudizio. Ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente in relazione alla motivazione sull’ammissione alla semilibertà. Il giudice di sorveglianza dovrà effettuare e motivare una valutazione complessiva dei progressi trattamentali e delle concrete condizioni per il graduale reinserimento sociale, confrontandosi con i dati sulla pericolosità e sui rapporti con il contesto criminale, con la condotta intramuraria e con gli elementi relativi alla revisione critica. La pena relativa al reato ostativo risultava interamente espiata. La Corte ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze; il testo non indica statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
art. 50 ord. pen.
Il quarto comma della norma, per quanto rileva ai fini del presente ricorso, prevede che "l'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società".
L’ammissione alla semilibertà richiede la valutazione dei progressi compiuti nel trattamento e l’accertamento delle condizioni per un graduale reinserimento sociale; la motivazione deve dar conto concretamente di entrambi i profili.
art. 101 d.P.R. n. 230 del 2000
La norma è richiamata dal ricorrente quale parametro della denunciata violazione di legge, ma la Corte non ne riporta né ne applica uno specifico contenuto interpretativo.
La decisione non enuncia una specifica interpretazione dell’art. 101 d.P.R. n. 230 del 2000; il richiamo compare nell’esposizione del motivo di ricorso.
Massime di principio
- L’ammissione alla semilibertà richiede due autonome verifiche: i risultati del trattamento individualizzato e l’esistenza di condizioni idonee a garantire il graduale reinserimento sociale del condannato.
- La semilibertà può essere concessa anche senza un previo accesso a misure extramurarie meno impegnative, ma il giudice deve comunque svolgere una valutazione complessiva della personalità e motivare sui progressi trattamentali e sulle concrete condizioni di reinserimento.
- La valutazione del reinserimento deve confrontarsi con gli elementi concreti relativi ai rapporti del condannato con contesti criminali e con il rischio di contatti durante l’esecuzione della misura; non è sufficiente rinviare genericamente a un futuro programma di trattamento.
- La motivazione sull’ammissione alla semilibertà deve considerare la condotta tenuta in detenzione, comprese le sanzioni disciplinari e l’eventuale mancata partecipazione all’offerta trattamentale, nonché rendere coerenti tali elementi con la valutazione della revisione critica del condannato.
- Il giudizio sull’idoneità al graduale reinserimento deve essere tanto più prudente e cauto quanto più elevata sia la pericolosità originaria del condannato, tenendo conto anche del tempo trascorso in carcere e di quello residuo.
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