Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 21342/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stato esaminato nel merito il tema della responsabilità o del trattamento sanzionatorio, poiché il gravame era privo di specificità e quindi inammissibile.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Napoli del 10/12/2024. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizi motivazionali in punto di responsabilità e trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era del tutto privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p., perché formulato in modo generico e indeterminato, senza una puntuale correlazione con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre precisato che la censura non può limitarsi a contestare il rinvio per relationem alla decisione di primo grado, trattandosi di tecnica motivazionale fisiologica, salvo che mascheri una totale mancanza di motivazione su specifiche questioni già dedotte in appello e chiaramente riproposte in cassazione. Nel caso concreto, le doglianze non consentivano al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi e di esercitare il sindacato richiesto.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Impone, a pena di inammissibilità, la specificità dei motivi di ricorso; la censura deve essere puntuale, correlata alla motivazione impugnata e idonea a consentire al giudice di individuare con precisione i rilievi mossi.

  • Cassa delle ammende

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici sia in senso intrinseco, cioè sorretti da ragioni di fatto e di diritto determinate, sia in senso estrinseco, cioè effettivamente correlati alla motivazione della decisione impugnata.
  • La genericità o l'apparenza del motivo, quando non consente di confrontarsi con l'iter argomentativo della sentenza impugnata, determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado da parte del giudice di appello è una tecnica motivazionale fisiologica e non può essere censurata in sé; diventa problematica solo se occulta una totale mancanza di motivazione su specifiche questioni devolute e riproposte.
  • In cassazione l'onere del ricorrente non si assolve con deduzioni assertive o formule di stile: occorre indicare con precisione quali affermazioni della sentenza siano erronee e perché.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.