Cassazione Penale, Ordinanza n. 21342/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stato esaminato nel merito il tema della responsabilità o del trattamento sanzionatorio, poiché il gravame era privo di specificità e quindi inammissibile.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Napoli del 10/12/2024. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizi motivazionali in punto di responsabilità e trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era del tutto privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p., perché formulato in modo generico e indeterminato, senza una puntuale correlazione con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre precisato che la censura non può limitarsi a contestare il rinvio per relationem alla decisione di primo grado, trattandosi di tecnica motivazionale fisiologica, salvo che mascheri una totale mancanza di motivazione su specifiche questioni già dedotte in appello e chiaramente riproposte in cassazione. Nel caso concreto, le doglianze non consentivano al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi e di esercitare il sindacato richiesto.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
Impone, a pena di inammissibilità, la specificità dei motivi di ricorso; la censura deve essere puntuale, correlata alla motivazione impugnata e idonea a consentire al giudice di individuare con precisione i rilievi mossi.
Cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici sia in senso intrinseco, cioè sorretti da ragioni di fatto e di diritto determinate, sia in senso estrinseco, cioè effettivamente correlati alla motivazione della decisione impugnata.
- La genericità o l'apparenza del motivo, quando non consente di confrontarsi con l'iter argomentativo della sentenza impugnata, determina l'inammissibilità del ricorso.
- Il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado da parte del giudice di appello è una tecnica motivazionale fisiologica e non può essere censurata in sé; diventa problematica solo se occulta una totale mancanza di motivazione su specifiche questioni devolute e riproposte.
- In cassazione l'onere del ricorrente non si assolve con deduzioni assertive o formule di stile: occorre indicare con precisione quali affermazioni della sentenza siano erronee e perché.
Come è indicizzato
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