Cassazione Civile, Ordinanza n. 27595/2024 del 24/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia originava da un decreto ingiuntivo emesso a favore di un avvocato e contro una banca per il pagamento di compensi professionali relativi all’attività di difesa prestata nella causa di revocatoria ordinaria. Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo era stato definito con ordinanza; l’avvocato aveva poi proposto appello, ma la Corte d’appello lo aveva dichiarato inammissibile. Contro tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., nonché degli artt. 4, comma 2, e 14 del d.lgs. n. 150/2011. Nel corso del giudizio di legittimità, però, il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, cui la società controricorrente ha aderito ritualmente.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente e dell’adesione della controricorrente, ha ritenuto la rinuncia conforme ai requisiti di forma dell’art. 390, comma 2, c.p.c. e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390, 391 e 391, ultimo comma, c.p.c. Conseguentemente non ha provveduto sulle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso che la rinuncia comportasse l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
richiamato dal ricorrente nel motivo di ricorso come parametro di violazione/falsa applicazione, ma non esaminato nel merito per effetto dell’estinzione del giudizio
art. 2909 c.c.
richiamato dal ricorrente nel motivo di ricorso come parametro di violazione/falsa applicazione, ma non esaminato nel merito per effetto dell’estinzione del giudizio
art. 4, comma 2, d.lgs. n. 150/2011
richiamato dal ricorrente nel motivo di ricorso come parametro di violazione/falsa applicazione, ma non esaminato nel merito per effetto dell’estinzione del giudizio
art. 14 d.lgs. n. 150/2011
richiamato dal ricorrente nel motivo di ricorso come parametro di violazione/falsa applicazione, ma non esaminato nel merito per effetto dell’estinzione del giudizio
art. 380-bis c.p.c.
norma sul procedimento camerale e sulla proposta di definizione anticipata richiamata nel corso del giudizio di legittimità
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma che ha disciplinato l’avvio della trattazione camerale del ricorso
art. 390 c.p.c.
la rinuncia è stata ritenuta valida perché rispettosa dei requisiti di forma previsti dalla norma
art. 391 c.p.c.
consente la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione con ordinanza in presenza di rinuncia rituale
art. 391 c.p.c.
in caso di adesione della controparte alla rinuncia non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la rinuncia al ricorso non comporta l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 390 c.p.c.
richiamato in combinato con gli artt. 391 c.p.c. per l’effetto estintivo della rinuncia
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia conforme ai requisiti di forma prescritti dall’art. 390, comma 2, c.p.c., determina l’estinzione del giudizio di legittimità con ordinanza.
- Se la parte controricorrente aderisce ritualmente alla rinuncia, non si provvede sulle spese del giudizio di cassazione.
- La rinuncia al ricorso non fa sorgere l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito, neppure se essi denunciano violazioni di giudicato o di norme processuali speciali.
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