Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34523/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

Un utente di fornitura di gas metano aveva convenuto la società erogatrice sostenendo di avere sempre pagato regolarmente le bollette e di non dovere pagare una fattura di euro 6.470,35, ritenuta ingiustificata perché riferita anche a consumi in parte già conteggiati e già corrisposti. In primo grado, dopo c.t.u., la domanda era stata accolta con annullamento della bolletta; in appello la società aveva ottenuto riforma integrale della decisione, con rigetto della domanda e condanna alle spese. Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con tre motivi: (1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., assumendo che il Tribunale avesse deciso oltre i limiti del devolutum e senza considerare i motivi di appello, relativi alla mancata risposta del c.t.u. alle contestazioni e all'erronea ricostruzione dei consumi; (2) violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per avere il Tribunale arbitrariamente affermato che la c.t.u. non doveva essere svolta e per non avere superato i rilievi del c.t.u. circa la fatturazione di consumi superiori a quelli effettivi; (3) violazione dell'art. 1562 c.c., sostenendo che il Tribunale avesse ingiustificatamente disatteso le conclusioni del c.t.u. in contrasto con la disciplina del contratto di somministrazione e con il principio sinallagmatico del pagamento delle prestazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse svolto un accertamento di merito sulla regolarità dei consumi fatturati, escludendo che la fattura contestata includesse un nuovo addebito di consumi già pagati; ha inoltre osservato che il giudice di appello ben poteva dissentire dalla c.t.u., purché motivatamente, e che la decisione impugnata non era affatto eccentrica rispetto ai motivi di appello. Le doglianze del ricorrente miravano in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del merito, inammissibile in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché la società intimata non si è costituita; è stato invece disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    dedotto come vizio di nullità della sentenza per violazione delle norme processuali invocate.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    dedotto come violazione di legge in relazione alla disciplina processuale e sostanziale invocata.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per sostenere che il giudice d'appello avrebbe deciso oltre i limiti delle domande e dei motivi devoluti.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato per contestare il corretto perimetro del giudizio di appello e la sua corrispondenza ai motivi specifici.

  • art. 1562 c.c.

    invocato dal ricorrente quale norma del contratto di somministrazione a sostegno della pretesa di pagamento solo delle prestazioni effettivamente dovute.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 376 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello il giudice può procedere a una diversa valutazione delle risultanze istruttorie e anche dissentire dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, purché dia adeguata motivazione.
  • La censura per violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. è infondata quando la decisione di secondo grado si mantenga entro il perimetro dei motivi di gravame e affronti i temi effettivamente devoluti.
  • In cassazione non è consentito sollecitare un nuovo esame del merito, nemmeno sotto la veste della violazione di legge o del vizio di nullità, se la doglianza mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti.
  • In una controversia su fatturazione di utenze, la contestazione del consumatore non può essere accolta in sede di legittimità se il giudice di merito ha accertato, con motivazione non apparente, che la fattura era di conguaglio e non comportava una duplicazione di consumi già pagati.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.