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Sentenza

Sentenza n. 1842/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento - del decreto del 27 ottobre 2022, notificato il 25 novembre 2022, con cui il Dirigente dell’Ufficio immigrazione della Questura di Roma ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; - di ogni altro atto successivo, connesso o in rapporto di correlazione.

Giustizia amministrativa202301027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, motivato dalla falsità dell’attestato di lingua italiana prodotto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del 27 ottobre 2022, notificato il 25 novembre 2022, con cui la Questura di Roma, previo preavviso di rigetto, ha respinto l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Ha dedotto la violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e degli artt. 4, comma 3, e 9, comma 1 e successive modificazioni, d.lgs. 286/1998, lamentando l’errata valutazione della propria condotta, la mancata considerazione della sua integrazione nel tessuto sociale italiano e la mancata valutazione di nuovi elementi sopraggiunti. In particolare, ha contestato la rilevanza attribuita all’attestato di lingua italiana ritenuto falso e ha richiamato il nuovo esame sostenuto il 21 settembre 2025.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo il diniego poiché dalle verifiche dell’Ufficio immigrazione era emerso che l’attestato di lingua italiana prodotto a corredo dell’istanza, relativo a un test sostenuto il 29 maggio 2017 presso un istituto di Terzigno, era falso e risultava riferibile a un’altra persona. Secondo il Collegio, ai sensi dell’art. 4, comma 2, ultima parte, d.lgs. 286/1998, la produzione di atti contraffatti o di false attestazioni a sostegno della richiesta di soggiorno costituisce motivo autonomo e sufficiente per negare o revocare il titolo. L’amministrazione può accertare autonomamente la falsità, senza necessità di una sentenza penale definitiva, purché la valutazione sia ragionevole e sorretta da adeguati elementi di riscontro. La motivazione del provvedimento è stata ritenuta adeguata e idonea a evidenziare i presupposti del diniego. Il nuovo esame linguistico sostenuto nel 2025 è stato considerato inconducente, perché sopravvenuto e non rilevante ai fini della verifica della legittimità del provvedimento, da effettuarsi con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione. La domanda cautelare era già stata rigettata con ordinanza non appellata. Le spese di lite sono state compensate, in ragione della mera difesa di stile dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione; il TAR ha ritenuto adeguata la motivazione del diniego.

  • art. 4, comma 2, ultima parte, d.lgs. 286/1998

    La produzione di atti contraffatti o di false attestazioni a sostegno della richiesta di permesso di soggiorno costituisce motivo idoneo e sufficiente per il diniego o la revoca del titolo; l’accertamento amministrativo della falsità può essere autonomo rispetto all’accertamento penale.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Norma indicata dal ricorrente tra quelle asseritamente violate; il ricorso è stato comunque respinto.

  • art. 9, comma 1, d.lgs. 286/1998

    Norma relativa al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, indicata dal ricorrente tra quelle asseritamente violate; il diniego è stato ritenuto legittimo in ragione della falsità della documentazione prodotta.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • La produzione di atti contraffatti o di false attestazioni a sostegno di una richiesta di permesso di soggiorno costituisce, ai sensi dell’art. 4, comma 2, ultima parte, d.lgs. 286/1998, motivo autonomo e sufficiente per negare o revocare il titolo.
  • L’amministrazione può accertare autonomamente la falsità della documentazione prodotta nel procedimento di rilascio del permesso di soggiorno; non è necessario che la falsità sia previamente accertata da una sentenza penale definitiva di condanna, purché la valutazione amministrativa sia condotta secondo criteri di ragionevolezza e sia sorretta da idonei elementi di riscontro.
  • La verifica della legittimità di un diniego amministrativo deve essere compiuta con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’adozione dell’atto; un nuovo esame linguistico sostenuto successivamente non incide sulla legittimità originaria del diniego.
  • Quando il provvedimento amministrativo indica in modo puntuale la falsità dell’attestazione prodotta, la sua riferibilità a un’altra persona e le verifiche svolte dall’ufficio, la motivazione è adeguata a giustificare il diniego del titolo di soggiorno.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomateriePermesso UE per soggiornanti di lungo periodo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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