Ordinanza n. 305/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale di decadenza dal diritto all’assegnazione di un alloggio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 18311 dell’11 dicembre 2025, con cui il Comune ha dichiarato la decadenza dal diritto all’assegnazione di un alloggio, chiedendone l’annullamento e la sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che il ricorrente aveva rinunciato all’alloggio per una ragione non ricompresa tra quelle previste dall’art. 11 d.P.R. n. 1035/1972. Il Comune aveva inoltre documentato che l’alloggio appariva adeguato alla composizione del nucleo familiare. Il TAR aveva già disposto adempimenti istruttori con precedenti ordinanze collegiali.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. A un sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto insussistente un sufficiente fumus boni iuris, poiché la motivazione della rinuncia all’alloggio non risultava riconducibile alle ipotesi previste dall’art. 11 d.P.R. n. 1035/1972. Ha inoltre considerato, sulla base della documentazione comunale, che l’alloggio fosse adeguato alla composizione del nucleo familiare. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione del complessivo assetto degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha escluso la sufficienza del fumus boni iuris.
art. 11 d.P.R. n. 1035/1972
Le ragioni addotte per la rinuncia all’alloggio devono rientrare tra quelle previste dalla disposizione; una motivazione non riconducibile alle ipotesi normative non sostiene, in questa fase, la pretesa cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo può essere negata quando, a un sommario esame, le ragioni poste a fondamento della pretesa privata non risultino riconducibili ai presupposti tassativamente previsti dalla disciplina applicabile.
- Nelle procedure di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la rinuncia all’alloggio deve essere giustificata da una delle ragioni previste dall’art. 11 d.P.R. n. 1035/1972; una ragione diversa non integra, in assenza di ulteriori elementi, un sufficiente fumus boni iuris per contestare la decadenza dal diritto all’assegnazione.
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