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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10351/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per i reati di contraffazione e ricettazione. Con il primo e il secondo motivo contestava la correttezza della motivazione sul giudizio di responsabilità, deducendo la mancanza sia dell'elemento oggettivo sia di quello soggettivo dei reati contestati. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure non consentite perché meramente reiterative delle doglianze già svolte in appello e già disattese dalla Corte territoriale, quindi non specifiche e prive della necessaria critica argomentata alla sentenza impugnata. Quanto alla ricettazione, la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui l'elemento soggettivo può essere desunto anche dalla mancata indicazione, da parte dell'imputato, della provenienza dei beni di provenienza delittuosa.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice relativa alla contraffazione; la Corte ha dato atto che la sentenza impugnata aveva motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi del reato.

  • art. 648 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice della ricettazione; l'elemento soggettivo è stato ritenuto desumibile dalla mancata indicazione della provenienza dei beni oggetto di delitto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre, senza reale sviluppo critico, le stesse doglianze già dedotte in appello e già confutate dal giudice di merito.
  • Le censure che contestano la motivazione sulla responsabilità devono confrontarsi specificamente con la sentenza impugnata e non possono risolversi in una critica apparente o meramente assertiva.
  • In tema di ricettazione, l'elemento soggettivo può essere desunto in via indiziaria dalla mancata indicazione, da parte dell'imputato, della lecita provenienza dei beni.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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