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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18326/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: 1) contestazione del dolo per il reato di peculato (art. 314 c.p.), sostenendo che la disponibilità sul conto in altre settimane e una polizza assicurativa escludessero la consapevolezza dell'incapienza; 2) censura per il diniego delle attenuanti generiche, ritenendo che la valutazione dei precedenti e del comportamento processuale non fosse sufficiente a escluderle; 3) impugnazione dell'applicazione della sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ritenuta incompatibile con i limiti previsti dall'art. 29 c.p. dato che la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Motivazione: 1) primo motivo ritenuto aspecifico e privo di fondamento: il fatto decisivo è che le somme relative al periodo contestato (22-29 settembre 2013) non risultano versate sul conto dedicato, sicché la Corte di merito ha correttamente dedotto l'appropriazione, rafforzata dall'inosservanza degli obblighi nonostante la diffida formale; 2) secondo motivo inammissibile e comunque improprio tentativo di sindacare il merito: il diniego delle attenuanti generiche è giustificato dall'assenza di un "quid pluris" favorevole, dalla presenza di precedenti e dal disinteresse sia verso la diffida amministrativa sia verso il processo; 3) terzo motivo manifestamente infondato: l'interdizione perpetua non è stata applicata sulla base dell'art. 29 c.p. ma ai sensi dell'art. 317-bis c.p., il quale impone l'applicazione della sanzione accessoria quando ricorrono le condizioni normative (condanna alla reclusione superiore a due anni e mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis), pertanto il limite evocato dall'art. 29 non è pertinente. Infine, la decisione richiama l'applicazione dell'art. 616 c.p.p. per la condanna alle spese e alla somma a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    La condanna per peculato è fondata sull'appropriazione delle somme riscosse nell'esercizio del pubblico servizio; la mancanza di versamento delle somme contestate sul conto dedicato è valutata come prova della appropriazione intenzionale.

  • art. 29 cod. pen.

    Norma generale sulle sanzioni accessorie e sui limiti di applicazione; la Corte osserva che non è la norma applicata al caso concreto per giustificare l'interdizione perpetua.

  • art. 317-bis cod. pen.

    Norma speciale che prevede, per taluni delitti commessi da pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (tra cui il peculato), l'applicazione obbligatoria dell'interdizione dai pubblici uffici quando ricorrono determinate condizioni (reclusione superiore a due anni e assenza del riconoscimento dell'attenuante ex art. 323-bis). La Corte ritiene pertinenti le sue previsioni al caso esaminato.

  • art. 323-bis cod. pen. (attenuante speciale)

    La mancata applicazione di questa attenuante è condizione normativa ai fini dell'operatività dell'art. 317-bis in relazione all'interdizione; nel caso la norma non è stata riconosciuta, legittimando l'interdizione perpetua ai sensi dell'art. 317-bis.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di imporre una somma a titolo di ammenda quando il ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte dispone l'applicazione di tali conseguenze per la manifesta inammissibilità.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Giurisprudenza richiamata in ordine alla valutazione della colpa del proponente nella determinazione della somma da versare alla cassa delle ammende; la Corte di Cassazione la invoca per motivare l'applicazione della sanzione pecuniaria.

  • Cass. Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018 (Villani, Rv. 275640)

    Precedente richiamato sul tema delle attenuanti generiche: esse sono istituto premiale e il diniego è legittimo in assenza di un "quid pluris" favorevole; la decisione di merito è sindacabile solo se omette elementi favorevoli specifici.

Massime di principio

  • La mancanza di versamento delle somme su un conto dedicato, riferibile a periodo specifico, costituisce prova forte di appropriazione e di dolo, anche se il conto ha avuto disponibilità in altre settimane o esiste una polizza assicurativa.
  • L'esistenza di depositi successivi o garanzie non elimina automaticamente la responsabilità per somme specificamente non versate: occorre allegare e provare una destinazione legittima alternativa del denaro.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è ammissibile se non si riscontra un "quid pluris" favorevole al reo; il ricorso in Cassazione non può sostituirsi al sindacato di merito se non sono indicati nuovi elementi di favore.
  • Le sanzioni accessorie possono trovare disciplina in norme speciali (es. art. 317-bis c.p.) che prevalgono sui limiti generali richiamati dall'art. 29 c.p.; prima di contestare l'applicazione di una sanzione accessoria bisogna verificare la norma speciale eventualmente applicabile.
  • Un ricorso generico o che non affronti puntualmente le argomentazioni della sentenza impugnata può essere dichiarato inammissibile; in tali casi il ricorrente è esposto alla condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.
  • La notifica/diffida e il perdurante mancato adempimento dopo il richiamo formale sono elementi che rafforzano la valutazione della volontarietà del comportamento appropriatore.

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