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Sentenza

Sentenza n. 6120/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 18966/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio n. 18966/2025, che aveva annullato il decreto del Commissario straordinario UITS di revoca della deliberazione di convocazione dell'Assemblea nazionale elettiva e disposto la nuova convocazione dell'Assemblea

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ricorrenti in primo grado e amministrazioni vigilanti)

Prevale il privato

La controversia

In primo grado, le Sezioni territoriali del Tiro a Segno e una persona fisica avevano impugnato il decreto del Commissario straordinario UITS del 5 marzo 2025, con cui era stata revocata la deliberazione del Consiglio direttivo del 14 gennaio 2025 di convocazione dell'Assemblea nazionale elettiva per il rinnovo delle cariche dell'UITS, nonché il decreto ministeriale di nomina del Commissario straordinario. Il TAR aveva respinto le censure contro la nomina commissariale e annullato il decreto di revoca della convocazione elettorale. L'UITS ha appellato la sentenza deducendo, con il primo motivo, erronea interpretazione e falsa applicazione dell'art. 60, comma 3, d.P.R. 90/2010 e dei principi fondamentali del CONI, nonché violazione della separazione tra indirizzo sportivo e vigilanza ministeriale. Secondo l'appellante, la delibera CONI n. 1759/2024, l'art. 23 d.lgs. 242/1999 e lo statuto-tipo CONI avrebbero imposto un modello di governance autonomo e non interferito dai Ministeri, incompatibile con il sistema di elezione e successiva nomina governativa del Presidente UITS. La revoca della convocazione sarebbe stata necessaria per armonizzare l'assetto dell'ente alla disciplina sopravvenuta. Con il secondo motivo, l'UITS ha dedotto erronea valutazione del mandato commissariale, erronea qualificazione del vizio, difetto di proporzionalità e violazione dell'art. 34, comma 2, c.p.a., sostenendo che il conferimento dei poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria consentisse al Commissario di subentrare integralmente agli organi disciolti e di sospendere o revocare la deliberazione elettorale ritenuta pregiudizievole alla regolarità dell'ente. Gli appellati hanno eccepito anche l'inammissibilità dell'appello per omessa notificazione al Commissario straordinario UITS, parte autonoma del giudizio di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto non necessaria l'integrazione del contraddittorio, poiché l'appello era manifestamente infondato nel merito, ai sensi dell'art. 95, comma 5, c.p.a. Ha respinto il primo motivo rilevando che l'art. 60, comma 3, d.P.R. 90/2010 stabilisce un procedimento complesso per la nomina del Presidente UITS: elezione da parte dell'Assemblea nazionale e successiva nomina con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e su proposta del Ministro della Difesa. La disposizione, avente natura regolamentare statale, prevale sulle fonti statutarie sportive; una modifica dello Statuto CONI non può quindi incidere da sola sul sistema legale di nomina dell'UITS. Per modificare tale sistema occorrerebbe modificare l'art. 60 del d.P.R. 90/2010 oppure introdurre una fonte normativa di pari rango incompatibile. L'appellante, inoltre, non aveva indicato puntualmente l'incompatibilità tra il sistema previsto dalla norma statale e la delibera CONI n. 1759/2024. Ha respinto anche il secondo motivo. Il Commissario straordinario, pur dotato di poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, doveva rispettare le modalità di nomina degli organi centrali previste dalla fonte statale e non poteva revocare la deliberazione di convocazione dell'Assemblea nazionale sulla base di una mera interpretazione dell'assetto normativo, priva di adeguato fondamento normativo. Il potere commissariale non legittimava quindi la revoca della deliberazione elettorale in assenza dei relativi presupposti normativi. La sentenza del TAR è stata confermata e l'appello è stato respinto. Le spese del grado sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 60, comma 3, d.P.R. 90/2010

    Il presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale dell'Unione italiana tiro a segno, è nominato, su proposta del Ministro della difesa, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

    La norma stabilisce un procedimento complesso di nomina del Presidente UITS, articolato nell'elezione assembleare e nella successiva nomina con decreto presidenziale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e su proposta del Ministro della Difesa; trattandosi di fonte regolamentare statale, prevale sulle fonti statutarie sportive.

  • art. 62 d.P.R. 90/2010

    Lo Statuto UITS deve essere redatto nel rispetto delle disposizioni regolamentari statali, tra cui quelle relative al sistema di nomina degli organi.

  • art. 23 d.lgs. 242/1999

    È richiamato dall'appellante quale fondamento dei principi di indipendenza dell'ordinamento sportivo, ma il Consiglio di Stato non lo ritiene idoneo, unitamente alle fonti statutarie CONI, a modificare il sistema di nomina previsto dall'art. 60 d.P.R. 90/2010.

  • art. 95, comma 5, c.p.a.

    Consente di non disporre l'integrazione del contraddittorio quando il ricorso è manifestamente infondato nel merito.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    È richiamato nel secondo motivo d'appello, ma la sentenza non enuncia una specifica interpretazione autonoma della disposizione.

Massime di principio

  • Una fonte statutaria o regolamentare dell'ordinamento sportivo non può modificare o derogare, da sola, a un sistema di nomina degli organi di un ente pubblico sportivo stabilito da una norma regolamentare statale; occorre una modifica della stessa fonte statale o l'introduzione di una fonte di pari rango incompatibile.
  • Quando un ente presenta una duplice natura, pubblicistica e sportiva, le regole dell'ordinamento sportivo devono coordinarsi con la disciplina statale che definisce l'organizzazione e il sistema di nomina degli organi dell'ente.
  • Il commissario straordinario, anche se investito di poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, non può revocare una deliberazione di convocazione dell'assemblea elettiva in assenza di uno specifico fondamento normativo che attribuisca tale potere e giustifichi l'intervento sugli organi elettivi.
  • La revoca di una deliberazione elettorale non può fondarsi soltanto sull'interpretazione dell'esistenza di un contrasto tra ordinamento sportivo e disciplina statale, quando la disciplina statale vigente individua chiaramente le modalità di nomina degli organi e non sono indicate fonti normative sopravvenute di pari rango incompatibili.

Come è indicizzato

MaterieGiustizia sportiva e giurisdizioneOrgani degli enti localiAppello
RamiSportEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàRiserva di legge e gerarchia delle fontiIncompetenzaLegittimazione e interesse a ricorrere

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