Cassazione Civile, Ordinanza n. 33744/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
Un avvocato aveva presentato domanda tardiva di ammissione al passivo di un fallimento, chiedendo il compenso per attività professionale svolta in favore di una società poi trasformata, incorporata e infine collegata al soggetto fallito tramite cessione di ramo d'azienda. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda; il Tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, confermava il rigetto ritenendo non provata la catena di trasformazioni societarie e di passaggi dell'azienda necessaria a dimostrare che il credito fosse riferibile alla fallita. Con il ricorso per cassazione il creditore deduceva: 1) violazione degli artt. 98 e 99 l.fall. e dell'art. 347 c.p.c., sostenendo che il tribunale avrebbe dovuto acquisire d'ufficio la documentazione già versata nel fascicolo della verifica dei crediti, o comunque interpretare la richiesta di acquisizione come autorizzazione al ritiro del fascicolo; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo che il curatore non avrebbe potuto contestare in opposizione fatti non specificamente contestati nella fase amministrativa e che, in ogni caso, la contestazione avrebbe dovuto rimanere nei limiti della precedente verifica; 3) omesso esame di un fatto decisivo per non avere il tribunale esaminato l'istanza di prova testimoniale sul conferimento dell'incarico e sulla sua esecuzione in favore del ramo d'azienda poi trasferito alla società fallita.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nell'opposizione allo stato passivo il creditore deve depositare nuovamente i documenti già prodotti nella verifica e, se intende fondarsi su tali documenti per relationem, deve indicarne specificamente il contenuto nel ricorso; in mancanza, il tribunale non ha l'obbligo di acquisire d'ufficio il fascicolo. Ha respinto il secondo motivo, chiarendo che nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può sollevare nuove contestazioni e l'asserzione di mancata prova di un fatto rilevante non è soggetta a preclusioni analoghe a quelle dell'appello. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la prova testimoniale invocata riguardava fatti anteriori e diversi rispetto alla vera ragione del rigetto, cioè la mancata dimostrazione della successione societaria e dei passaggi aziendali idonei a individuare la fallita come debitrice. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 98 l.fall.
Richiamato per individuare la disciplina dell'opposizione allo stato passivo e l'applicabilità al caso del decreto di esecutorietà dello stato passivo.
art. 99 l.fall.
Interpretato nel senso che il ricorso in opposizione deve contenere, a pena di decadenza, l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti prodotti; l'opposizione allo stato passivo è regolata dal principio dispositivo e non è assimilabile all'appello.
art. 101 l.fall.
Richiamato per estendere la disciplina dell'opposizione allo stato passivo alle domande tardive di ammissione al passivo.
art. 93 l.fall.
Indicato come base della domanda di ammissione al passivo, i cui documenti devono poi essere riprodotti nel giudizio di opposizione.
art. 90 l.fall.
Richiamato come possibile fondamento dell'autorizzazione al ritiro della documentazione depositata, ma solo ove il ricorso consenta di identificare specificamente gli atti richiesti.
art. 115 c.p.c.
La Corte esclude che impedisca al curatore di contestare in opposizione fatti non specificamente contestati nella fase di verifica; la mancata prova di un fatto rilevante può essere dedotta anche per la prima volta in opposizione.
art. 345 c.p.c.
Richiamato per affermare che il divieto di nuove eccezioni e nuovi documenti proprio dell'appello non si applica al giudizio di opposizione allo stato passivo.
art. 347 c.p.c.
Invocato dal ricorrente, ma ritenuto non decisivo perché il giudice dell'opposizione non è tenuto ad acquisire d'ufficio i documenti non specificamente indicati.
art. 9, comma 1, d.m. n. 44 del 2011
Richiamato per affermare che i documenti trasmessi telematicamente entrano nel fascicolo d'ufficio informatico della procedura solo se correttamente identificati e acquisiti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il creditore ha l'onere di depositare nuovamente i documenti già prodotti nella verifica e di indicarli in modo specifico nel ricorso; in difetto, il giudice non deve acquisirli d'ufficio.
- L'istanza di acquisizione del fascicolo o dei documenti depositati nella fase di verifica può valere come richiesta di ritiro solo se il ricorso consente di identificare con precisione la documentazione su cui si fonda l'opposizione.
- L'opposizione allo stato passivo non è un giudizio di appello: non operano le preclusioni dell'art. 345 c.p.c. e il curatore può sollevare in quella sede nuove contestazioni o eccezioni, anche se non formulate nella verifica amministrativa.
- L'allegazione del curatore secondo cui manca la prova di un fatto costitutivo del credito non integra necessariamente una eccezione in senso stretto; può costituire una mera contestazione del difetto di prova.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e critica un profilo estraneo alla ragione del rigetto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33666/2022 del 16/11/2022
- ordinanza_civile · 16 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33667/2022 del 16/11/2022
- ordinanza_civile · 16 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33668/2022 del 16/11/2022
- ordinanza_civile · 16 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33669/2022 del 16/11/2022
- ordinanza_civile · 16 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33670/2022 del 16/11/2022
- ordinanza_civile · 16 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33671/2022 del 16/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →