Cassazione Penale, Sentenza n. 13544/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza del Gip del Tribunale di Lucca che aveva convalidato il provvedimento questorile (divieto di frequentare aree attigue a manifestazioni sportive e obbligo di presentazione in Questura nei giorni delle partite). Tre motivi: (1) violazione del diritto di difesa e mancato rispetto del termine di 48 ore a disposizione del destinatario per proporre osservazioni prima della convalida, contestando che tale termine debba decorrere dalla richiesta del P.M.; (2) tardività della richiesta di convalida da parte del P.M. oltre le 48 ore dalla notifica, con conseguente inefficacia della misura; (3) vizio di motivazione relativo all'estensione dell'obbligo di presentazione due volte presso la Questura di Reggio Emilia anche per le partite disputate in trasferta, senza adeguata giustificazione e in possibile sproporzione rispetto alla libertà personale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha rigettato il primo motivo (inammissibile) ritenendo che il termine di 48 ore per le osservazioni della difesa decorra dalla notifica del provvedimento al destinatario e non dalla richiesta del P.M.; ha rigettato anche il secondo motivo ritenendo che il termine di 48 ore attribuito al P.M. per chiedere la convalida sia sostanzialmente ordinatorio (e non perentorio) e che l'inefficacia della misura si verifica solo se il Gip non convalida entro il termine complessivo di 96 ore dalla notifica; ha invece accolto il terzo motivo per difetto di motivazione nella parte in cui l'ordinanza imponeva la doppia presentazione in Questura per tutte le partite della AS Reggiana 1919 anche in trasferta, stante l'assenza di adeguata motivazione circa la proporzionalità e l'effettiva necessità di tale misura rispetto alla distanza e alle concrete possibilità di raggiungere il luogo della competizione. Conseguentemente la Corte ha annullato parzialmente l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Lucca, in diversa composizione, per un nuovo esame limitatamente alla parte annullata.
Norme richiamate
legge n. 401 del 1989, art. 6
le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il Pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle 48 ore successive
La Corte interpreta l'art. 6 nel senso che il termine complessivo rilevante è quello di 96 ore dalla notifica entro il quale il Gip deve convalidare; il termine di 48 ore attribuito al P.M. per chiedere la convalida è sostanzialmente ordinatorio (non perentorio), mentre il termine di 48 ore per la difesa decorre dalla notifica dell'ordinanza questorile.
Disposizioni sulla legge in generale, art. 12
Riferimento alla regola di interpretazione letterale della legge: non si può attribuire alla norma un senso diverso da quello palese delle parole, utilizzato dalla Corte per sostenere la lettura copulativa della congiunzione "e" nell'art. 6.
Massime di principio
- Il termine di 48 ore a disposizione del destinatario per presentare osservazioni in sede di convalida decorre dalla notifica del provvedimento questorile, non dalla richiesta del P.M.
- Il termine di 48 ore concesso al P.M. per chiedere la convalida è sostanzialmente ordinatorio; l'inefficacia della misura si verifica se il Gip non convalida entro il termine complessivo di 96 ore dalla notifica.
- La tutela del diritto di difesa non risulta compromessa dal fatto che il fascicolo sia reso accessibile dopo la richiesta del P.M., poiché gli atti fondamentali sono già nella disponibilità del destinatario (presso la Questura e la Procura) al momento della notificazione.
- Le prescrizioni che impongono obblighi di presentazione ripetuta all'autorità di pubblica sicurezza richiedono una motivazione specifica e proporzionata: l'imposizione generalizzata per trasferte a grande distanza può essere illegittima se non giustificata dalla concreta necessità e se esiste un mezzo meno invasivo per assicurare il rispetto del divieto.
- In casi simili, per garantire legittimità delle misure cautelari 'antiviolenza' sportive, il giudice deve verificare la proporzionalità e l'effettiva utilità delle prescrizioni, tenendo conto della distanza, della durata dell'evento e delle possibilità pratiche di ottemperanza da parte dell'interessato.
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