Cassazione Penale, Sentenza n. 47388/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'amministratore giudiziario e custode dei beni sottoposti a sequestro preventivo, dott. Luciano Quadrini, aveva proposto opposizione al decreto di liquidazione dei compensi emesso dal G.I.P. del Tribunale di Roma ritenendo il compenso inadeguato. Il Tribunale civile di Roma, con provvedimento del 29 gennaio 2024, aveva dichiarato la propria incompetenza ritenendo competente la Corte d'appello (sulla base degli artt. 42 commi 4 e 7 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e del richiamo operato dall'art. 104-bis disp. att. c.p.p.). La Corte d'appello penale di Roma, davanti alla quale era stato riassunto il ricorso, ha però ritenuto propria incompetenza e ha indicato la competenza del Tribunale di Roma, determinando una situazione di stallo processuale e sollevando un conflitto negativo di competenza da sottoporre alla Corte chiamata a decidere.
La decisione
La Corte ha dichiarato sussistente il conflitto e lo ha risolto accogliendo l'indirizzo indicato dal giudice remittente: ha dichiarato la competenza del Presidente del Tribunale di Roma, quale capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il G.I.P. che ha emesso il decreto di liquidazione contestato. In sostanza, l'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del custode-amministratore giudiziario deve essere decisa dal Presidente del Tribunale di Roma con procedimento semplificato di cognizione (ordinanza inappellabile), e gli atti devono essere trasmessi a quest'ultimo.
Norme richiamate
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (art. 42)
La Corte territoriale ha ritenuto che le disposizioni dell'art. 42, specifiche per i procedimenti di prevenzione, prevedono la competenza della Corte di appello per i ricorsi avverso i decreti di liquidazione in tali procedimenti; tuttavia tale disciplina non si applica automaticamente all'amministrazione giudiziaria dei beni sottoposti a sequestro preventivo in ambito penale.
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (art. 104-bis, disp. att. cod. proc. pen.)
comma 1-bis e comma 1-ter
Il richiamo operato dall'art. 104-bis al d.lgs. 159/2011 riguarda in via espressa solo le norme sulla nomina/revoca dell'amministratore, sui suoi compiti e sulla gestione dei beni, e non estende automaticamente la disciplina delle spese e compensi (art. 42) al sequestro preventivo penale; inoltre il giudice che ha emesso il sequestro conserva competenze sulle questioni attinenti all'amministrazione e ai compensi dell'amministratore giudiziario.
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (art. 373 comma 1 lett. a)
art. 373, comma 1, lett. a) (modifica richiamata)
La modifica normativa è stata richiamata per spiegare l'attuale formulazione dell'art. 104-bis disp. att., che chiarisce l'ambito di applicazione delle norme del d.lgs. 159/2011 all'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo.
codice di procedura penale (art. 321, comma 2)
Citato come riferimento per i casi in cui il sequestro è disposto ai sensi di quella disposizione e per i rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria.
codice di procedura penale (art. 28)
Richiamato perché regola la situazione di stallo processuale (conflitto tra uffici) la cui risoluzione è devoluta alla Corte competente.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 170)
Applicato come norma generale per le opposizioni al decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del giudice: il ricorso va presentato al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento e si decide con procedimento semplificato con ordinanza inappellabile.
decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 (art. 15)
Combinato con l'art. 170 del DPR 115/2002 per stabilire la competenza del Presidente del Tribunale quale organo cui presentare l'opposizione al decreto di liquidazione emesso dall'ausiliario del giudice.
Massime di principio
- Se la liquidazione di compensi riguarda un amministratore/custode nominato in un procedimento di prevenzione (misure di prevenzione), si applicano le norme speciali dell'art. 42 d.lgs. 159/2011 e i ricorsi possono spettare alla Corte d'appello secondo i commi dedicati.
- Se invece i beni sono sottoposti a sequestro preventivo in ambito penale e l'amministrazione è disposta dall'art. 104-bis disp. att. c.p.p., il richiamo al d.lgs. 159/2011 è limitato alle norme su nomina, compiti e gestione e non estende automaticamente la disciplina dei compensi e della relativa impugnazione. In questo caso il giudice che ha emesso il provvedimento di sequestro (o il presidente del tribunale quale capo dell'ufficio) conserva competenze sulle questioni relative ai compensi.
- In presenza di opposizione a decreto di liquidazione emesso da un ausiliario del giudice, il rimedio ordinario è proporre il ricorso al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento, che decide con procedimento semplificato e ordinanza inappellabile (artt. 170 DPR 115/2002 e 15 d.lgs. 150/2011).
- Prima di proporre l'opposizione è fondamentale verificare la natura del procedimento (prevenzione vs sequestro penale) e chi ha effettivamente emesso il provvedimento di liquidazione, perché la competenza cambia a seconda della disciplina applicabile.
- Se si verifica un rifiuto concorrente di due uffici (conflitto negativo), la via è sollevare il conflitto per far decidere la Corte competente; in casi analoghi la Corte può dichiarare la competenza del Presidente del Tribunale se il provvedimento impugnato è stato adottato dal G.I.P. o altro magistrato dell'ufficio.
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