Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 794/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia - quanto al ricorso introduttivo, dell’ordinanza dirigenziale prot. n. 1773 del 10 gennaio 2013, notificata il 26 giugno 2017, recante ingiunzione al pagamento della somma di euro 9.500,00 per avvenuto accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza urbanistica n. 192 del 9 luglio 2012; - quanto al primo atto di motivi aggiunti, del silenzio serbato dal Comune di Fondi sull’istanza di accesso del 22 settembre 2017; - quanto al secondo atto di motivi aggiunti, della citata ordinanza urbanistica del 9 luglio 2012, notificata ex art. 140 cod. proc. civ., oltre che del provvedimento già gravato con il ricorso introduttivo; - quanto al terzo atto di motivi aggiunti, della nota prot. n. 1095 dell’8 gennaio 2026, con la quale è stata rigettata la richiesta di regolarizzazione ex art. 36, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, di una vasca interrata e pavimentata per l’accumulo di acqua piovana.

Giustizia amministrativa201700607

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza ingiunzione di pagamento di euro 9.500 per inottemperanza all’ordine di demolizione, ordinanza di demolizione presupposta, silenzio sull’istanza di accesso e diniego di sanatoria edilizia per una vasca interrata e pavimentata in zona agricola

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza dirigenziale che le ingiungeva il pagamento di euro 9.500 per l’accertata inottemperanza a un ordine di demolizione relativo a una vasca in calcestruzzo interrata, sostenendo che l’ordine non le fosse stato notificato e deducendo violazione dell’art. 97 Cost., dei principi di adeguatezza e proporzionalità ed eccesso di potere. Con il primo atto di motivi aggiunti ha contestato il silenzio del Comune sull’istanza di accesso agli atti. Con il secondo ha impugnato anche l’ordine di demolizione e il verbale di accertamento dell’inottemperanza, deducendo, tra l’altro, invalidità della notificazione, mancato decorso del termine di novanta giorni, violazione delle garanzie partecipative, omessa indicazione della sanabilità dell’opera e della normativa violata, nonché l’incidenza dell’istanza di accertamento di conformità sui provvedimenti sanzionatori. Con il terzo atto di motivi aggiunti ha impugnato il diniego di sanatoria, lamentando violazione degli artt. 7 e 10-bis l. n. 241/1990, eccesso di potere, violazione dei principi di affidamento e proporzionalità e sostenendo che la piscina, pertinenziale a un fabbricato preesistente, fosse sanabile nonostante la localizzazione in zona agricola e le diverse dimensioni rispetto al progetto assentito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto infondata la censura proposta con il ricorso introduttivo, accertando che l’ordinanza di demolizione era stata notificata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e che la notificazione si era perfezionata il 9 novembre 2012. La contestazione dell’identità del soggetto che aveva ricevuto la raccomandata informativa avrebbe dovuto essere proposta mediante querela di falso; non essendo stata presentata, l’attestazione dell’agente postale è rimasta incontestata. Il primo atto di motivi aggiunti è stato dichiarato privo di attuale materia del contendere, perché il Comune aveva depositato in giudizio i documenti richiesti con l’istanza di accesso. Il secondo atto di motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile per tardività: l’ordine di demolizione era stato impugnato oltre il termine decorrente dalla notificazione del 9 novembre 2012 e anche il verbale di inottemperanza era stato contestato tardivamente, dopo il ritiro del plico contenente il verbale. Il terzo atto di motivi aggiunti è stato respinto nel merito. La comunicazione dei motivi ostativi risultava regolarmente notificata per compiuta giacenza, sicché non vi era violazione delle garanzie partecipative. Il diniego di sanatoria è stato ritenuto legittimo perché, ai sensi dell’art. 55, comma 1, l.r. Lazio n. 38/1999, nelle zone agricole le nuove edificazioni sono ammesse solo se necessarie per le attività agricole o connesse. Non risultava che la ricorrente fosse imprenditrice agricola né che la piscina fosse funzionale alla conduzione del fondo o ad attività produttive agricole. Tale radicale incompatibilità rendeva irrilevanti le questioni relative alle dimensioni dell’opera e alla sua concreta idoneità alla pratica del nuoto. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 3.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    se non è possibile “eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”

    La notificazione si perfeziona per il destinatario con il ricevimento della raccomandata informativa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

  • art. 31, commi 3, 4 e 4-bis, d.P.R. 380/2001

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all’ordine di demolizione e all’accertamento dell’inottemperanza; le censure sono state dichiarate tardive.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Disciplina l’accertamento di conformità richiesto dalla ricorrente; il diniego è stato ritenuto legittimo per la radicale incompatibilità dell’opera con il regime edilizio della zona agricola.

  • art. 7 l. 241/1990

    Invocato in relazione alle garanzie partecipative; la censura è stata respinta perché risultava comunicato il procedimento.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi al rilascio della sanatoria risultava regolarmente notificata per compiuta giacenza.

  • art. 55, comma 1, l.r. Lazio n. 38/1999

    In zona agricola ogni nuova edificazione è consentita soltanto se necessaria per l’esercizio delle attività agricole o connesse; il titolo richiede che il richiedente sia imprenditore agricolo e che il progetto sia funzionale alle esigenze aziendali, secondo il regime richiamato dagli artt. 54, 57 e 57-bis della medesima legge regionale.

  • art. 54, comma 2, l.r. Lazio n. 38/1999

    Individua le attività agricole o connesse alle quali deve essere funzionalmente collegata l’edificazione in zona agricola.

  • artt. 57 e 57-bis l.r. Lazio n. 38/1999

    Prevedono il piano di utilizzazione aziendale quale supporto del progetto edilizio funzionale alle attività agricole.

Massime di principio

  • Nella notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., la notificazione si perfeziona per il destinatario con il ricevimento della raccomandata informativa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla sua spedizione; la contestazione dell’identità del soggetto indicato dall’agente postale come consegnatario richiede la proposizione di querela di falso civile.
  • La tardiva impugnazione dell’atto presupposto impedisce l’esame dei vizi dedotti contro di esso e determina l’inammissibilità del ricorso o dei motivi aggiunti, anche quando l’atto venga nuovamente contestato insieme al provvedimento consequenziale.
  • Quando l’amministrazione deposita nel giudizio sull’accesso i documenti richiesti, viene meno l’attuale interesse alla decisione e la domanda di accesso deve essere dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere.
  • In zona agricola, la nuova edificazione è legittima soltanto se necessaria per l’esercizio di attività agricole o connesse e se funzionalmente collegata alla conduzione del fondo; a tal fine rilevano la qualità di imprenditore agricolo del richiedente e la funzionalità del progetto alle esigenze aziendali, normalmente documentate mediante il piano di utilizzazione aziendale.
  • La realizzazione di una piscina o di altro manufatto di consistente superficie in zona agricola costituisce nuova edificazione soggetta a titolo edilizio e non può essere sanata quando sia estranea alle esigenze agricole, anche se il privato deduce la natura pertinenziale dell’opera o la sua limitata idoneità funzionale.
  • La comunicazione dei motivi ostativi regolarmente notificata per compiuta giacenza assolve le garanzie partecipative previste dall’art. 10-bis l. n. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioDestinazioni d'uso e zone omogeneeTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDecadenza e tardivitàPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.