Cassazione Penale, Ordinanza n. 20767/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente, detenuto per il delitto di associazione di tipo mafioso, ha chiesto la concessione della detenzione domiciliare quale misura alternativa alla detenzione. Il presidente del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la richiesta, ritenendo ostativa la condanna per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. Contro tale decreto il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione all'art. 4-bis ord. pen., sostenendo che, dopo la modifica introdotta dal d.l. n. 162/2022, i benefici sarebbero astrattamente estensibili anche ai condannati per reati associativi ricompresi nell'elenco, ove sussistano le condizioni richieste; ha inoltre allegato di essere impossibilitato, per indigenza, a far fronte alle obbligazioni civili e risarcitorie, di avere mantenuto una condotta corretta in detenzione e di non sussistere pericolo di collegamenti con la criminalità organizzata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza perché l'art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen. esclude espressamente l'applicazione della detenzione domiciliare ai condannati per i reati di cui all'art. 4-bis ord. pen.; il reato di cui all'art. 416-bis c.p. rientra in tale catalogo e la modifica dell'art. 4-bis operata dal d.l. n. 162/2022 non ha inciso né sull'elenco dei reati ostativi né sulla disposizione dell'art. 47-ter. Conseguentemente il decreto impugnato è stato ritenuto conforme a legge. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Indica il reato per il quale il ricorrente è detenuto; si tratta di uno dei reati richiamati come ostativi alla detenzione domiciliare.
art. 4-bis ord. pen.
Costituisce il catalogo dei reati ostativi rilevante ai fini dell'accesso ai benefici penitenziari; la modifica del 2022 non ha inciso sull'ostatività ai fini della detenzione domiciliare nel caso esaminato.
art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.
"non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis"
Prevede un divieto espresso di applicazione della detenzione domiciliare per i condannati per i reati ricompresi nell'art. 4-bis ord. pen., rendendo la misura non concedibile nel caso di specie.
d.l. n. 162/2022
È richiamato dalla difesa per sostenere una più ampia accessibilità ai benefici, ma la Corte esclude che abbia modificato l'elenco dei reati ostativi o la disciplina dell'art. 47-ter ord. pen.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per la condanna alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, salvo assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 47 ord. pen.
È menzionato nel precedente giurisprudenziale richiamato dalla Corte in relazione al rinvio all'art. 4-bis ord. pen. nei benefici penitenziari.
Massime di principio
- La detenzione domiciliare è preclusa quando il condannato rientri tra i soggetti destinatari del divieto espresso previsto dall'art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen. in relazione ai reati di cui all'art. 4-bis ord. pen.
- Per la verifica dell'accesso alla detenzione domiciliare nei casi di reati ostativi, non rileva l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, se la norma prevede un'esclusione assoluta per categoria di reati.
- Una modifica normativa dell'art. 4-bis ord. pen. non implica, di per sé, la rimozione dell'ostatività se non incide anche sulla disposizione speciale che regola la misura alternativa richiesta.
- Il ricorso per cassazione contro il diniego di una misura alternativa è inammissibile quando censura una decisione conforme a un divieto normativo espresso e non introduce un effettivo errore di diritto.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alla Cassa delle ammende è dovuta salvo che risulti che la parte non abbia versato in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20674/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20702/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20703/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20704/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20706/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20707/2025 del 04/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →