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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44736/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere: si contestava che non vi fosse alcun elemento per ritenere la ricorrente organicamente inserita in associazione mafiosa (le conversazioni con il marito non dimostravano un contributo all'esistenza o al rafforzamento del clan); la semplice conoscenza della provenienza illecita di somme percepite dal marito non sarebbe sufficiente a provare partecipazione ai reati a lui ascritti; non vi era partecipazione ai colloqui tra il marito e terzi né altra condotta significativa (anche i colloqui in carcere non avrebbero modificato la valutazione). Inoltre si censurava la mancata valutazione del reato di concorso esterno in associazione mafiosa e si impugnava la qualificazione dei reati di riciclaggio e truffa; infine si contestava la valutazione del periculum libertatis e l'uso della presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., sostenendo l'esistenza di fatti risalenti e la cessazione della condotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il controllo di legittimità sui provvedimenti de libertate sia circoscritto alla verifica delle ragioni giuridiche del provvedimento e dell'assenza di manifesta illogicità; non è consentito riqualificare i fatti o rivedere il peso delle prove attribuito dal giudice di merito. Il Tribunale del riesame aveva motivatamente ricostruito la collaborazione della Pylypenko nella gestione degli affari illeciti del clan tramite conversazioni intercettate (informava il marito e riceveva disposizioni anche durante la detenzione), e aveva rilevato indizi anche per riciclaggio e truffa; inoltre aveva correttamente applicato la presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p. rispetto alla persistenza del controllo criminale della zona. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e non è stata disposta la rimessione in libertà né sostituzione della misura (art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 275 cod. proc. pen. (comma 3)

    Il Tribunale del riesame ha fatto leva sulla presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p. circa la persistenza delle esigenze cautelari nel tempo, ritenendo che il decorso dei fatti non avesse alterato il controllo criminale del clan sulla zona di riferimento

  • art. 273 cod. proc. pen.

    La Corte precisa che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è esaminabile in cassazione solo se si traduce in violazione di norme o in manifesta illogicità della motivazione; non è consentito sostituire la valutazione del merito sul peso probatorio

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispositivo applicato per condannare la parte privata che ha proposto il ricorso inammissibile al pagamento delle spese e, ravvisati profili di colpa, al versamento a favore della Cassa delle ammende

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per precisare che l'inammissibilità del ricorso non comporta automaticamente la rimessione in libertà o la sostituzione della misura

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione esercita un controllo di legittimità limitato sui provvedimenti de libertate: non può rivedere la valutazione del merito sui fatti e sulle prove, ma solo verificare la presenza di violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione
  • Per ottenere l'annullamento di una misura cautelare in sede di legittimità è necessario dimostrare che il provvedimento manchi di adeguata motivazione o abbia violato norme di legge; la mera proposta di una diversa valutazione probatoria non è sufficiente
  • Nel contesto di reati di tipo mafioso, la persistenza del controllo del clan e la sussistenza di indizi ricavati da intercettazioni possono legittimare il mantenimento della custodia cautelare, anche se i fatti sono in parte risalenti nel tempo, in presenza della presunzione di cui all'art. 275 c.p.p.
  • La semplice conoscenza della provenienza illecita di risorse economiche non vale automaticamente a provare l'appartenenza o la partecipazione attiva all'associazione mafiosa; tuttavia, ripetuti comportamenti collaborativi emergenti da conversazioni intercettate possono integrare elementi indiziari rilevanti
  • Prima di proporre ricorso in cassazione avverso provvedimenti cautelari è importante focalizzarsi su vizi di diritto o sulla manifesta illogicità della motivazione per evitare l'inammissibilità e le conseguenti sanzioni pecuniarie

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