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Sentenza

Sentenza n. 1078/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento prot. n. AGEA.AGA.2024.77289, del 06 1 024, notificato da AGEA in pari data all’Az. Ag. Soc. Aurora s.s., avente ad oggetto “Regime quote latte – calcolo del prelievo supplementare imputato ai sensi dell’art. 10-bis, commi 1,2 e 3 del Decreto Legge 13 giugno 2023, n°69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n103 (di seguito anche L. 103 23”, con tutti i suoi allegati, con cui veniva comminato all’azienda destinataria, a seguito del ricalcolo del prelievo, in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, il pagamento per l’annata 1995/1996 della somma di € 138.652,94 a titolo di capitale ed € 1.257,94 a titolo di interessi, per l’annata 1996/1997 la somma di € 138.713,48 a titolo di capitale e di € 0,00 a titolo di interessi e per l’annata 2001/2002 la somma di € 229.166,10 a titolo di capitale e la somma di € 21.235,77 a titolo di interessi (doc. 1); - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, compresa la compensazione nazionale, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente atto.

Giustizia amministrativa202500008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare per le annate 1995/1996, 1996/1997 e 2001/2002, con richiesta di pagamento di capitale e interessi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (produttore agricolo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il ricalcolo del prelievo supplementare previsto dall’art. 10-bis del d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023. Con il primo motivo ha dedotto, per le annate 1995/1996 e 1996/1997, la violazione dei giudicati formatisi sulle precedenti controversie: AGEA avrebbe considerato la quota individuale di riferimento pari a zero, in ragione della precedente revoca della quota, benché tale revoca fosse stata annullata con efficacia retroattiva e la ricorrente risultasse titolare di una quota di 4.287 quintali, superiore alla produzione effettiva. Con il secondo motivo, relativo all’annata 2001/2002, ha contestato l’utilizzazione di dati non noti o comunque non verificabili, asseritamente diversi da quelli impiegati nelle precedenti operazioni di compensazione. Con il terzo motivo ha dedotto l’inattendibilità e la falsità dei dati relativi alla produzione nazionale di latte e, quindi, l’insussistenza del presupposto dell’esubero nazionale. Con il quarto motivo ha contestato il calcolo degli interessi, richiamando la disposizione che esclude gli interessi per i produttori aderenti alla rateizzazione del prelievo relativo alle campagne comprese tra il 1995/1996 e il 2001/2002. AGEA ha eccepito anche il difetto di competenza territoriale del TAR adito, sostenendo che la controversia riguardasse un atto generale relativo alla compensazione nazionale.

La decisione

Il TAR ha ritenuto tardiva e comunque irritualmente formulata l’eccezione di incompetenza territoriale, perché proposta dall’organo amministrativo in una relazione e solo dopo la definizione della fase cautelare. La decisione cautelare, nella quale il giudice aveva implicitamente affermato la propria competenza, non era stata impugnata e vincolava quindi la successiva fase di merito. Nel merito, il primo motivo è stato accolto. Il TAR ha escluso l’esistenza di un contrasto tra giudicati: la sentenza del TAR Lazio che aveva annullato la revoca della quota era passata in giudicato, mentre la diversa sentenza resa nel giudizio collettivo era stata riformata dal Consiglio di Stato con annullamento delle imputazioni ai fini del ricalcolo. I due annullamenti erano comunque concorrenti: AGEA avrebbe dovuto considerare la quota individuale di 4.287 quintali e, solo ove fosse risultato un esubero, applicare la compensazione nazionale secondo il criterio proporzionale previsto dalla normativa. Avendo invece considerato pari a zero la quota disponibile e assoggettato a prelievo l’intera produzione, AGEA ha violato i giudicati. Poiché la produzione delle due annate era inferiore alla quota spettante, il TAR ha annullato definitivamente il provvedimento limitatamente agli importi relativi alle annate 1995/1996 e 1996/1997, senza rinvio per ulteriori ricalcoli. Gli altri motivi, riferiti all’annata 2001/2002, sono stati respinti. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché AGEA aveva indicato nel provvedimento e nella relazione istruttoria i dati e i criteri utilizzati, mentre il confronto con documenti riepilogativi del 2022 non era pertinente, essendo intervenute variazioni conseguenti a controlli e pronunce giurisdizionali. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la contestazione dei dati di produzione era coperta dal giudicato e, comunque, infondato nel merito: i dubbi sull’attendibilità dei dati non trasferivano sull’amministrazione l’onere di provarne ulteriormente la veridicità, né esoneravano il produttore dall’onere probatorio. Il quarto motivo è stato respinto perché gli interessi erano stati calcolati secondo l’art. 10-bis, comma 3, della l. n. 103/2023, con decorrenza dal 27 giugno 2019. L’esenzione prevista per la rateizzazione non era applicabile, non avendo la ricorrente formalizzato alcuna richiesta di rateizzazione. Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente, con compensazione integrale delle spese per la complessità della controversia e la reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103

    comma 2, lett. a), e comma 3

    La norma impone ad AGEA di ricalcolare il prelievo secondo i criteri derivanti dai giudicati e disciplina la rideterminazione degli interessi, con decorrenza dal 27 giugno 2019.

  • art. 15, comma 2, c.p.a.

    “in ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli art. 13 e 14, non decide sulla stessa”

    L’eccezione e il rilievo officioso dell’incompetenza territoriale devono essere esercitati nella fase cautelare; la decisione, anche implicita, sulla competenza vincola la successiva decisione di merito se non impugnata.

  • art. 34, comma 10, legge n. 119/2003

    “I produttori di latte, relativamente agli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare latte, per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002, versano l'importo complessivamente dovuto, senza interessi. Il versamento può essere effettuato in forma rateale in un periodo non superiore a trenta anni.”

    L’esenzione dagli interessi è collegata alla specifica procedura di rateizzazione e non si applica al produttore che non abbia formalizzato la relativa richiesta.

  • art. 3 regolamento (CEE) n. 536/1993

    È una delle basi normative richiamate dall’art. 10-bis, comma 3, per la rideterminazione degli interessi sul prelievo.

  • art. 8, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 1392/2001

    È una delle basi normative richiamate dall’art. 10-bis, comma 3, per la rideterminazione degli interessi sul prelievo.

  • art. 15, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 595/2004

    È una delle basi normative richiamate dall’art. 10-bis, comma 3, per la rideterminazione degli interessi sul prelievo.

Massime di principio

  • Quando più giudicati riguardano il medesimo prelievo e stabiliscono ragioni di annullamento diverse ma non incompatibili, l’amministrazione, nell’eseguire il ricalcolo, deve rispettare cumulativamente tutti i vincoli conformativi derivanti dalle pronunce, senza privilegiare una ricostruzione che renda inefficace uno dei giudicati.
  • Se una quota individuale di riferimento è stata retroattivamente ripristinata da una pronuncia passata in giudicato, il ricalcolo del prelievo deve assumere quella quota come dato di base; non è legittimo considerare pari a zero la quota e assoggettare a prelievo l’intera produzione.
  • La decisione, anche implicita, sulla competenza territoriale adottata prima della pronuncia cautelare vincola la successiva fase di merito quando non sia stata tempestivamente contestata o impugnata; l’eccezione proposta soltanto dopo la definizione dell’incidente cautelare è tardiva.
  • Il giudicato che impone il ricalcolo del prelievo cristallizza i dati non rimessi in discussione dalla pronuncia e preclude nuove contestazioni su tali dati in sede di impugnazione dell’atto esecutivo, in applicazione del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
  • L’esenzione dagli interessi prevista per il prelievo supplementare relativo alle campagne interessate dalla rateizzazione costituisce una misura eccezionale collegata all’adesione alla specifica procedura rateale e non può essere estesa al produttore che non abbia presentato richiesta di rateizzazione.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiCompetenzaIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivoTermini del procedimento

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