Cassazione Civile, Ordinanza n. 12449/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'espropriazione per pubblica utilità disposta dal Comune per la realizzazione di una strada su un terreno di proprietà privata sito in Fondi. Dopo la stima del collegio tecnico nominato su istanza dell'espropriata, il Comune ha promosso opposizione alla stima ex art. 54 T.U. espropri e il giudice di merito ha rideterminato l'indennità in misura molto inferiore rispetto a quella stimata dal collegio, ritenendo il terreno non edificabile e quantificando anche il deprezzamento della porzione residua. La proprietaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi: (1) difetto di legittimazione attiva del Comune a opporsi alla stima, sostenendo che l'ente espropriante non può contestare una determinazione a sé imputabile e che l'accettazione dell'indennità da parte sua precludeva l'opposizione; (2) nullità della consulenza tecnica e del procedimento per asserita irregolare nomina del consulente di parte del Comune e per violazione del contraddittorio; (3) violazione degli artt. 32 e 37 T.U. espropri per avere il giudice trattato come non edificabile un'area che, secondo la ricorrente, ricadeva in zona edificabile di espansione ed era quindi da valutare come tale; (4) omesso esame della circostanza decisiva della collocazione urbanistica dell'area in zona C; (5) nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria; (6) violazione degli artt. 32 e 37 T.U. espropri conseguente all'erronea qualificazione dell'area; (7) omesso esame di documenti ritenuti decisivi ai fini della stima. Il Comune ha resistito sostenendo la correttezza della legittimazione a promuovere l'opposizione, la regolarità della CTU e la non edificabilità legale del fondo sulla base degli strumenti urbanistici e della destinazione a viabilità/verde pubblico.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che anche l'autorità espropriante/beneficiaria è legittimata a proporre opposizione alla stima, in quanto il giudizio non è impugnazione di un atto amministrativo ma giudizio sul rapporto volto a determinare la giusta indennità; ha inoltre chiarito che l'accettazione dell'indennità da parte dell'espropriata, intervenuta comunque dopo l'introduzione del giudizio, non precludeva l'azione già esercitata. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la dedotta irregolarità nella nomina del consulente di parte non aveva comportato alcun concreto pregiudizio al diritto di difesa, essendo la CTU svolta nel contraddittorio, con esame di documenti di entrambe le parti e di atti pubblici autonomamente consultati. Ha dichiarato inammissibili i motivi terzo, quarto e quinto perché la ricorrente, sotto la veste di violazione di legge o omesso esame, chiedeva in realtà una rivalutazione del merito sulla natura edificabile del suolo e sulla valutazione delle prove; il quinto motivo è stato escluso anche perché la motivazione dell'ordinanza di merito è stata ritenuta tutt'altro che apparente o contraddittoria. Il sesto motivo è stato assorbito e il settimo è stato dichiarato inammissibile nella parte di nuova valutazione dei fatti e assorbito nella parte dipendente dalla tesi sulla edificabilità del terreno. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 54 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
La legittimazione all'opposizione alla stima spetta non solo al proprietario espropriato, ma anche al promotore/espropriante quando sia interessato alla corretta determinazione dell'indennità dovuta.
art. 21 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
La terna tecnica ivi prevista ha funzione autonoma e non è organo direttamente riconducibile all'autorità espropriante.
art. 27 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Richiamato nel contesto della disciplina della stima e dell'opposizione, senza affermazioni autonome ulteriori.
art. 29 d.lgs. 19 settembre 2011, n. 150
Indicato quale norma processuale del giudizio di opposizione alla stima.
art. 22 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Richiamato per evidenziare che la disciplina della determinazione urgente dell'indennità non esclude l'applicazione dell'art. 54 per la legittimazione all'opposizione.
art. 42, comma 3, Cost.
Il principio del giusto indennizzo opera non solo a tutela dell'espropriato, ma anche dell'ente tenuto al pagamento, che può agire per evitare una quantificazione eccedente il dovuto.
art. 24, comma 1, Cost.
Richiamato a sostegno della tutela dell'interesse dell'ente espropriante a far valere in giudizio le proprie ragioni sul quantum dell'indennità.
art. 32 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Richiamato dalla ricorrente, ma dichiarato non utile perché presuppone già l'individuazione del bene come edificabile; il motivo è stato ritenuto una critica di merito alla valutazione del fatto.
art. 37 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla quantificazione dell'indennità per area edificabile, ma senza superare la qualificazione del terreno come non edificabile accolta dal giudice di merito.
art. 201 c.p.c.
La mancata formalizzazione della nomina del consulente di parte non determina di per sé nullità della CTU se non è allegato un concreto pregiudizio al contraddittorio o al diritto di difesa.
art. 62 c.p.c.
Richiamato nel motivo di nullità della CTU e della sentenza.
art. 194 c.p.c.
Richiamato nel motivo di nullità della CTU e della sentenza.
art. 195 c.p.c.
Richiamato nel motivo di nullità della CTU e della sentenza.
art. 156 c.p.c.
Richiamato per dedurre la nullità del procedimento, ma la Corte ha escluso l'incidenza invalidante in difetto di concreto pregiudizio.
art. 157 c.p.c.
Richiamato per dedurre la nullità del procedimento, ma non ritenuto decisivo.
art. 159 c.p.c.
Richiamato per dedurre la nullità del procedimento, ma non ritenuto decisivo.
art. 161 c.p.c.
Richiamato per dedurre la nullità del procedimento, ma non ritenuto decisivo.
art. 91 disp. att. c.p.c.
Richiamato nel motivo di nullità della CTU.
art. 360 c.p.c.
La Corte ha chiarito che diversi motivi erano in realtà diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e quindi inammissibili in sede di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale base del contributo unificato ulteriore in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, la legittimazione ad agire spetta anche all'autorità espropriante o al soggetto tenuto al pagamento dell'indennità, perché l'azione riguarda l'accertamento giudiziale del quantum dovuto e non l'impugnazione di un atto amministrativo.
- L'accettazione dell'indennità da parte dell'espropriato non preclude l'opposizione alla stima già tempestivamente proposta dall'espropriante; una volta introdotto il giudizio, la determinazione della giusta indennità spetta al giudice.
- La terna tecnica nominata ai sensi della disciplina espropriativa svolge una funzione autonoma e non è organo dell'autorità espropriante; tuttavia eventuali vizi formali nella partecipazione del consulente di parte non determinano nullità se non comportano un concreto pregiudizio al diritto di difesa e al contraddittorio.
- La censura per violazione di legge non può risolversi nella contestazione dell'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito: se si mira a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie o della destinazione urbanistica del bene, il motivo è inammissibile in cassazione.
- Ai fini della determinazione dell'indennità espropriativa, l'edificabilità legale del suolo dipende dalla qualificazione urbanistica vigente al momento della vicenda ablativa; se il terreno è destinato a usi pubblicistici incompatibili con l'edificazione, non può essere valutato come area edificabile.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la decisione sia priva di un percorso argomentativo effettivo; non sussiste quando la sentenza esponga in modo completo, logico e comprensibile le ragioni della decisione, anche se la parte ne contesti il merito.
- In materia di CTU, l'assenza di un formale deposito dell'atto di nomina del consulente di parte non è di per sé causa di nullità, ove il consulente abbia comunque partecipato al contraddittorio e la parte non dimostri un'incidenza concreta sulla difesa.
- Nel giudizio di cassazione, il controllo sulla motivazione e sulla violazione di legge non consente di sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa ricostruzione dei fatti o del valore del bene effettuata dalla parte ricorrente.
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