Cassazione Penale, Sentenza n. 32771/2022 del 06/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la determinazione della durata delle pene accessorie disposta in sede di rinvio dalla Corte d'appello di Brescia (sentenza 12/01/2021), sostenendo di non aver avuto ruolo attivo nella gestione della società fallita (Maxwork S.p.A.), essendo stata amministratrice solo formalmente su mandato del convivente, e che la commisurazione delle pene accessorie era eccessiva e sproporzionata rispetto ad altri imputati con pene principali più gravi e precedenti penali maggiori. Chiedeva dunque una riduzione delle pene accessorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la difesa ha contestato direttamente la decisione di merito senza proporre rilievi critici sulla struttura della motivazione del giudice del rinvio, sollecitando di fatto una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216 I. fall.
presente nel testo della sentenza impugnata quale riferimento alle pene accessorie in materia di fallimento
L'articolo è richiamato come norma che disciplina l'applicazione delle pene accessorie specifiche nei reati fallimentari; la Cassazione ha rimandato alla Corte d'appello la valutazione sulle pene accessorie ex articolo indicato e ne ha poi verificato la legittimità formale nel giudizio di legittimità
art. 616 cod. proc. peti.
citato nel provvedimento della Cassazione come base per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità
La norma è utilizzata come fondamento per l'imposizione delle spese processuali e delle somme a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte la invoca per irrogare sanzioni pecuniarie quando il ricorso travalica i limiti del sindacato di legittimità
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
richiamata nel testo a supporto del principio relativo all'esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
La sentenza della Corte costituzionale è citata per affermare che, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere disposta una somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte di cassazione applica questo principio nel caso di ricorso che propone valutazioni di merito
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per una rivalutazione del merito: i motivi devono attaccare la struttura logico-giuridica della motivazione del giudice impugnato (contraddittorietà, carenza, insufficienza o vizio di diritto), non i risultati valutativi purché motivati
- Se si contesta la commisurazione delle pene accessorie bisogna dimostrare errori di diritto o vizio motivazionale del giudice sul punto (omissione, illogicità, sviamento), non limitarsi a sostenere l'ingiustizia o la sproporzione in termini di merito
- Nel ricorso per cassazione il difensore deve proporre rilievi specifici sulla motivazione (articolazione della logica valutativa); l'assenza di tali rilievi determina l'inammissibilità e può comportare condanna alle spese e somme alla Cassa delle ammende
- Nella determinazione delle pene accessorie il giudice valuta l'entità delle condotte distrattive e i precedenti penali: chi ha ruolo meramente formale nella gestione societaria dovrà provare concretamente la mancanza di apporto soggettivo alle condotte illecite
- Prima di proporre ricorso in cassazione, valutare la possibilità di censurare profili formali o errori di diritto della motivazione in appello; se il punto è essenzialmente una diversa valutazione dei fatti, è preferibile concentrarsi su mezzi impugnatori tempestivi e appropriati in sede di merito
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