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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02444/2025 del 01/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un professionista abilitato, incaricato da un centro di assistenza fiscale, aveva apposto il visto di conformità su dichiarazioni modello 730 relative a un’annualità d’imposta. A seguito di controllo formale sulla dichiarazione del contribuente assistito, l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate ritenne il visto infedele e iscrisse a ruolo, a carico del professionista, l’imposta, la sanzione e gli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. Dopo la notifica della cartella di pagamento, il professionista impugnò l’atto sostenendo: 1) che, per effetto della modifica normativa del 2019, dovesse operare il favor rei e quindi la sua responsabilità dovesse essere limitata al 30% della maggiore imposta; 2) che la competenza a contestare e irrogare la pretesa spettasse alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore, e non alla direzione provinciale che aveva formato il ruolo; 3) che egli non fosse comunque tenuto a rispondere delle imposte dovute dal contribuente assistito. La CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia, confermando integralmente le cartelle; il professionista ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, concentrandosi soprattutto sul difetto di competenza dell’ufficio procedente.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la competenza funzionale e territoriale a iscrivere a ruolo e irrogare la pretesa nei confronti del soggetto che appone un visto di conformità infedele spetti alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del professionista limitatamente alla nullità dell’atto impugnato per incompetenza dell’ufficio che aveva proceduto. Sono rimasti assorbiti il primo e il terzo motivo. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate per la novità della questione e per il recente consolidarsi dell’orientamento di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma richiamata come base del controllo formale sulla dichiarazione del contribuente assistito.

  • art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    Nella versione ratione temporis applicabile prevedeva la responsabilità del soggetto che rilascia un visto infedele per una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente; la Corte richiama la successiva modifica solo come motivo assorbito, non come ragione decisiva.

  • art. 39, comma 2, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    "Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia"

    La competenza a contestare e irrogare la sanzione/iscrizione a ruolo nei confronti del trasgressore è funzionale e territoriale, appartiene alla direzione regionale competente per il domicilio fiscale del trasgressore e non è derogabile; l’atto compiuto dall’ufficio incompetente è illegittimo.

  • art. 13 del d.m. 31 maggio 1999, n. 164

    Richiamato per individuare la tipologia di dichiarazione assistita dal CAF cui si riferiva il visto di conformità infedele.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per dedurre l’omessa pronuncia/errata considerazione della legittimazione passiva del ricorrente.

  • art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato dal ricorrente in relazione al principio del favor rei in materia sanzionatoria.

  • art. 7 CEDU

    Invocato dal ricorrente a sostegno della natura punitiva e del favor rei.

  • artt. 3, 23 e 53 Cost.

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sulla quantificazione della pretesa sanzionatoria.

Massime di principio

  • Nei casi di visto di conformità infedele relativo a dichiarazioni presentate con l’assistenza di un CAF, la pretesa nei confronti del professionista che ha apposto il visto va esercitata dall’ufficio individuato dalla norma come competente, ossia la direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore.
  • La competenza prevista dall’art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241/1997 ha natura funzionale e territoriale ed è inderogabile; la violazione di tale competenza comporta l’illegittimità dell’atto di contestazione/iscrizione a ruolo e della cartella conseguente.
  • Quando l’atto presupposto è viziato per incompetenza dell’ufficio procedente, il vizio assorbe le ulteriori questioni di merito o di quantificazione della pretesa, rendendo inutile l’esame dei motivi residui.
  • In presenza di un orientamento di legittimità già consolidatosi di recente su una questione nuova, la Corte può compensare le spese di merito e di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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