Cassazione Penale, Sentenza n. 42378/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma, in secondo grado, delle condanne pronunciate dal GUP: Ceccio per concorso in bancarotta fraudolenta documentale e falso in bilancio (iscrizione di crediti inesistenti e sopravvenienze attive fittizie) in qualità di socio/amministratore della Coop. Kimon; Pinizzotto per concorso in bancarotta distrattiva e societaria, e per emissione di fatture per operazioni inesistenti, in qualità di amministratore di diritto della stessa società e per il travaso di attività verso la "109 Press s.r.l.". I ricorsi denunciavano, tra l'altro, violazione del principio di correlazione tra accusa e condanna (artt. 521 e 522 c.p.p.), carenza e apparente apoditticità della motivazione, mancata dimostrazione del nesso causale tra le condotte e il dissesto, errata qualificazione giuridica (in particolare sulla possibilità di qualificare come bancarotta fraudolenta documentale la sola falsificazione del bilancio), assenza di prova del dolo (per Ceccio e Pinizzotto, entrambi difesi come amministratori di facciata o inadeguati), e valutazione sommaria delle fatture contestate (capo M).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati per diffusissima carenza motivazionale e insufficiente ricostruzione del nucleo oggettivo delle condotte contestate. Ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Messina per nuovo esame, disponendo che in sede di rinvio si approfondiscano i profili oggettivi e soggettivi dei reati (compreso l'esame della possibile prescrizione del reato relativo al capo M), e chiedendo una motivazione piena e puntuale sui punti indicati. Di conseguenza le condanne sono state cancellate e la causa rimandata per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 521 cod. proc. pen.
Principio della correlazione tra accusa e sentenza: la pronuncia di condanna deve essere riconducibile all'oggetto dell'imputazione; mancanza di chiaro nucleo di condotta accertata può integrare vizio del diritto di difesa
art. 522 cod. proc. pen.
Disposizioni collegate alla corrispondenza tra capo di imputazione e motivazione della sentenza; richiede chiarezza sull'oggetto della contestazione
art. 40 cod. pen.
Rinvio alla responsabilità per omissione di atti doverosi (omessa vigilanza): la difesa ha sostenuto che l'imputazione era radicata su una omissione, mentre la condanna è stata formulata per concorso attivo, con conseguente possibile disallineamento tra accusa e sentenza
art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare
Norma che riguarda i reati relativi a 'libri e scritture contabili'; la difesa ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il bilancio non rientra nella nozione di 'libri e scritture' ai fini della bancarotta fraudolenta documentale, rilevando una possibile errata qualificazione del fatto
art. 219, comma 2, n. 1 legge fallimentare
Aggravante contestata: la difesa chiedeva il suo esclusione o la prevalenza delle attenuanti generiche; la Corte di legittimità ha richiamato la necessità di motivare compiutamente l'applicazione dell'aggravante
art. 217 legge fallimentare
Riferimento alla distinzione tra responsabilità dolosa e colposa nella bancarotta; la Corte ha ritenuto che la sentenza d'appello non abbia adeguatamente dimostrato il dolo
art. 8 d.lgs. n. 74/2000
Norma sulle fatture per operazioni inesistenti; la Cassazione ha rilevato insufficiente motivazione circa l'attribuzione delle fatture false a Pinizzotto e la prova dell'inesistenza della prestazione
Giurisprudenza (Sez. U. n. 36551/2010, Sez. 6 n. 38061/2019, Sez. 5 n. 19049/2010, ecc.)
Richiami giurisprudenziali utilizzati per delimitare il principio di correlazione tra imputazione e sentenza e per distinguere la responsabilità dell'amministratore apparente: la responsabilità automatica dell'amministratore formale è più agevole per reati documentali ma non per le ipotesi di distrazione, dove serve prova della consapevolezza di disegni criminosi
Massime di principio
- Il principio di correlazione (artt. 521-522 c.p.p.) impone che la sentenza indichi con chiarezza il "nucleo" di fatto accertato: qualora la condotta ritenuta determinante per la condanna non sia ben individuata, la decisione è viziata per carenza motivazionale e pregiudizio per la difesa.
- Nel rito abbreviato la semplificazione riguarda le modalità probatorie ma non legittima motivazioni sintetiche: la valutazione degli elementi probatori deve essere analitica e confrontare espressamente le obiezioni difensive.
- Per la bancarotta fraudolenta documentale va valutato se l'oggetto della falsificazione rientra nella nozione normativa di 'libri e scritture contabili'; la mera falsificazione del bilancio, secondo orientamenti, non sempre integra l'art. 216 n.2 l. fall., con possibili ricadute sulla qualificazione del reato.
- La responsabilità dell'amministratore 'apparente' richiede attenzione differenziata: per reati documentali l'obbligo di tenuta delle scritture può giustificare responsabilità anche del titolare formale; per la distrazione di beni occorre prova della consapevolezza e partecipazione al disegno criminoso, non è sufficiente la sola qualità formale.
- Le contestazioni relative a fatture per operazioni inesistenti richiedono prova specifica sia dell'emissione fraudolenta sia dell'inesistenza della prestazione che si finge; attribuzioni apodittiche non reggono in sede di legittimità.
- L'applicazione di aggravanti (es. art. 219 l. fall.) e la valutazione del dolo rispetto alla colpa devono risultare da motivazione dettagliata: formule di stile o affermazioni generiche non soddisfano il requisito di autosufficienza della decisione.
- In casi analoghi è opportuno, per la difesa, focalizzare l'attacco su: mancata ricostruzione causale tra condotta e dissesto; disallineamento tra contestazione (omissione) e condanna (concorso attivo); mancanza di prova della consapevolezza dell'amministratore formale; e insufficienza della prova relativa alle fatture contestate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42151/2023 del 17/10/2023
- Sentenza penale · 17 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42152/2023 del 17/10/2023
- Sentenza penale · 17 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42153/2023 del 17/10/2023
- Sentenza penale · 17 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42154/2023 del 17/10/2023
- Sentenza penale · 17 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42155/2023 del 17/10/2023
- Sentenza penale · 17 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42156/2023 del 17/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →