Cassazione Civile, Ordinanza n. 41486/2021 del 24/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (organismo OCRI)
La controversia
Il debitore ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Varese che aveva respinto il reclamo avverso la declaratoria di insussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura disciplinata dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 3 del 2012 in materia di sovraindebitamento. La Corte è stata chiamata a verificare l'ammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost. contro tale decreto. Il ricorrente non ha ottenuto controricorso da parte dell'intimato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il decreto che respinge il reclamo contro il rigetto della domanda di apertura della procedura di sovraindebitamento abbia la stessa natura del decreto che respinge il reclamo avverso il rigetto dell'istanza di fallimento: non è quindi impugnabile con ricorso straordinario per cassazione perché manca del requisito della definitività, essendo la domanda riproponibile, e del requisito della decisorietà, non incidendo su un diritto del debitore. Non è stata pronunciata condanna alle spese per assenza di controricorso. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L. n. 3 del 2012
La disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento è richiamata come oggetto del procedimento la cui apertura era stata negata; il rigetto del reclamo avverso tale diniego non è considerato provvedimento definitivo e decisorio impugnabile in cassazione straordinaria.
d.l. n. 179 del 2012
È citato come testo che ha modificato la legge n. 3 del 2012.
L. n. 221 del 2012
È citata come legge di conversione del d.l. n. 179 del 2012.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha introdotto il testo vigente dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro per il raddoppio del contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il decreto che respinge il reclamo contro il rigetto della domanda di apertura di una procedura concorsuale o para-concorsuale non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione se la domanda è riproponibile e il provvedimento non incide in modo definitivo su un diritto soggettivo.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost. occorre che il provvedimento abbia i requisiti della definitività e della decisorietà; la mancanza anche di uno solo di essi comporta l'inammissibilità.
- Quando il giudizio di legittimità si chiude con inammissibilità del ricorso, la Corte può dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.
- In assenza di controricorso, la Corte può non provvedere sulle spese di lite.
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