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Ordinanza

Ordinanza n. 882/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta del Concorso pubblico indetto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive, pubblicato con Avviso prot.n. 58754 del 17.12.2025, e del successivo elenco integrativo pubblicato il 19.12.2025 prot.58896, nonché dell’ultimo elenco integrativo come da Avviso prot.59697 del 30.12.2025, nella parte in cui non sono stati inseriti i nominativi dei ricorrenti, del voto ottenuto dagli stessi candidati alla prova preselettiva, della prova stessa, dei quesiti di logica inseriti nella prova preselettiva, nonché ove occorra dei verbali di predisposizione, scelta, sorteggio e validazione dei quiz, dell’art.4 del bando e di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, anche potenzialmente lesivo degli interessi degli odierni ricorrenti; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. del Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la ripetizione della prova preselettiva dei ricorrenti e/o la loro ammissione alla prova scritta e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua.

Giustizia amministrativa202600238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: elenchi dei candidati ammessi alla prova scritta del concorso per 145 dirigenti tecnici, nella parte in cui non includono la ricorrente, nonché voto, prova preselettiva e quesiti di logica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, gli elenchi degli ammessi alla prova scritta del concorso pubblico indetto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'assunzione di 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive, deducendo la lesività della propria mancata inclusione. Sono stati inoltre impugnati il voto conseguito alla prova preselettiva, la prova stessa, i quesiti di logica, gli atti di predisposizione, scelta, sorteggio e validazione dei quiz, l'art. 4 del bando e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali. È stata proposta anche domanda di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante ripetizione della prova preselettiva, ammissione alla prova scritta o altra misura satisfattiva. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di legittimità dedotti.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai soli fini della conferma degli effetti del decreto presidenziale già adottato. La misura è stata giustificata dal bilanciamento degli interessi coinvolti e, in particolare, dalla circostanza che la ricorrente aveva già sostenuto la prova scritta. Il giudice ha fissato l'udienza del 9 dicembre 2026 per la trattazione del merito, senza definire le questioni di legittimità degli atti impugnati né la domanda risarcitoria. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base della domanda cautelare incidentale; il TAR ha confermato gli effetti del decreto cautelare nel bilanciamento degli interessi coinvolti.

  • art. 30 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della domanda di risarcimento in forma specifica, non decisa con l'ordinanza cautelare.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può confermare gli effetti di un precedente decreto presidenziale quando il bilanciamento degli interessi coinvolti e la situazione concreta, inclusa l'eventuale già sostenuta prova concorsuale, giustificano la conservazione interinale della misura fino alla decisione di merito.
  • L'accoglimento dell'istanza cautelare ai fini della conferma degli effetti di un decreto presidenziale non definisce il merito delle censure contro gli atti concorsuali né la domanda di risarcimento in forma specifica.
  • La novità della questione può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareSpese di lite
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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