Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10018/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Si discuteva del dolo dell'imputata nella fornitura di mascherine: se ella avesse intenzionalmente voluto disattendere la volontà contrattuale della pubblica amministrazione committente e se fosse consapevole della differenza tecnica e qualitativa tra il prodotto offerto (con attestazione di conformità rilasciata da un ente non riconosciuto) e quello effettivamente fornito. Si è anche esaminata la rilevanza penale della condotta rispetto all'art. 14 d.lgs. n. 475/1992 (distinguendo sanzione amministrativa per obblighi formali dei distributori e reato per immissione sul mercato di DPI non conformi da parte di fabbricante/importatore), nonché questioni processuali relative alla genericità delle censure difensive e all'applicabilità dell'art. 344-bis c.p.p. (fatti successivi al 1° gennaio 2020).

La decisione

La Corte ha ritenuto che non sia possibile desumere univocamente il dolo esclusivamente dalla produzione di un'attestazione rilasciata da un ente non riconosciuto e ha disposto accertamenti supplementari sul punto, con possibili riflessi anche sul capo relativo all'art. 14, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 475/1992. Ha censurato come generiche e inammissibili alcune doglianze difensive sull'insufficiente determinazione della contestazione e sul mancato rilascio sul mercato. Ha poi chiarito la distinzione tra la sanzione amministrativa prevista dal comma 2, lett. c) dell'art. 14 (obblighi formali/comunicativi dei distributori) e la contravvenzione del comma 1 (immissione in commercio di DPI non conformi) applicabile soprattutto ai fabbricanti/importatori; ha affermato che le mascherine rientrano nei DPI di terza categoria (allegato II, punto 3.10.1) e che, trattandosi di contravvenzione, rileva anche la colpa (art. 42 c.p.). Considerata l'insufficiente definizione di questioni essenziali circa il dolo e la conformità, la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 475 del 1992, art. 14, comma 1

    Punisce con arresto l'immissione nel mercato, da parte del fabbricante o dell'importatore, di DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza (reato). La Corte ha ritenuto necessario verificare se tale fattispecie sia integrata in concreto e ha disposto accertamenti supplementari.

  • d.lgs. n. 475 del 1992, art. 14, comma 2, lett. c

    Prevede una sanzione amministrativa per i distributori che non rispettano obblighi formali e comunicativi ex art. 11 del regolamento DPI 2016/425; la Corte ha precisato che tale sanzione riguarda fasi antecedenti all'immissione sul mercato o il ritiro successivo alla conoscenza del vizio, e non esclude la rilevanza penale quando ricorra la fattispecie del comma 1.

  • Regolamento (UE) n. 2016/425 (regolamento DPI), art. 11 e Allegato II, punto 3.10.1

    L'art. 11 riguarda obblighi formali/comunicativi dei distributori; l'allegato II classifica le mascherine come DPI di terza categoria (protezione dell'apparato respiratorio), confermando la rilevanza penale della loro immissione non conforme nel mercato.

  • codice penale, art. 42 (ultimo comma)

    Ricorda che, trattandosi di contravvenzione, la responsabilità penale può esserci anche per condotta colposa; quindi non è richiesto necessariamente il dolo per la configurazione dell'illecito previsto dall'art. 14 comma 1, ove applicabile.

  • codice penale, art. 356

    Citato a titolo di confronto (frode): diversamente dalla frode, per la contravvenzione di cui all'art. 14 del d.lgs. 475/1992 rileva anche la colpa.

  • codice di procedura penale, art. 344-bis

    Applicabile ai fatti successivi al 1° gennaio 2020; la Corte osserva che, in base a tale norma, l'eventuale reato non è soggetto ad estinzione per prescrizione.

Massime di principio

  • La mera produzione di un'attestazione di conformità rilasciata da un ente non riconosciuto non prova automaticamente il dolo: è necessario valutare il complesso delle circostanze e le rassicurazioni fornite all'amministrazione committente.
  • Occorre distinguere tra responsabilità amministrativa dei distributori (obblighi formali/comunicativi, sanzionate ai sensi dell'art. 14 comma 2 lett. c) d.lgs. 475/1992) e responsabilità penale per l'immissione sul mercato di DPI non conformi da parte di fabbricanti/importatori (art. 14 comma 1): le due fattispecie hanno finalità e sanzioni diverse e non si escludono a vicenda.
  • Se il bene è classificato come DPI di terza categoria (es. mascherine per protezione respiratoria), l'immissione sul mercato di prodotti non conformi può integrare una fattispecie penale rilevante, anche in presenza di colpa e non necessariamente di dolo.
  • Le doglianze difensive generiche e non motivate possono essere dichiarate inammissibili: il ricorso deve esporre in modo articolato le ragioni di censura.
  • Nei fatti successivi al 1° gennaio 2020 va considerata l'applicabilità dell'art. 344-bis c.p.p., che limita l'estinzione per prescrizione; pertanto, la valutazione della punibilità deve tenerne conto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.