Cassazione Penale, Sentenza n. 10018/2026 del 16/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Si discuteva del dolo dell'imputata nella fornitura di mascherine: se ella avesse intenzionalmente voluto disattendere la volontà contrattuale della pubblica amministrazione committente e se fosse consapevole della differenza tecnica e qualitativa tra il prodotto offerto (con attestazione di conformità rilasciata da un ente non riconosciuto) e quello effettivamente fornito. Si è anche esaminata la rilevanza penale della condotta rispetto all'art. 14 d.lgs. n. 475/1992 (distinguendo sanzione amministrativa per obblighi formali dei distributori e reato per immissione sul mercato di DPI non conformi da parte di fabbricante/importatore), nonché questioni processuali relative alla genericità delle censure difensive e all'applicabilità dell'art. 344-bis c.p.p. (fatti successivi al 1° gennaio 2020).
La decisione
La Corte ha ritenuto che non sia possibile desumere univocamente il dolo esclusivamente dalla produzione di un'attestazione rilasciata da un ente non riconosciuto e ha disposto accertamenti supplementari sul punto, con possibili riflessi anche sul capo relativo all'art. 14, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 475/1992. Ha censurato come generiche e inammissibili alcune doglianze difensive sull'insufficiente determinazione della contestazione e sul mancato rilascio sul mercato. Ha poi chiarito la distinzione tra la sanzione amministrativa prevista dal comma 2, lett. c) dell'art. 14 (obblighi formali/comunicativi dei distributori) e la contravvenzione del comma 1 (immissione in commercio di DPI non conformi) applicabile soprattutto ai fabbricanti/importatori; ha affermato che le mascherine rientrano nei DPI di terza categoria (allegato II, punto 3.10.1) e che, trattandosi di contravvenzione, rileva anche la colpa (art. 42 c.p.). Considerata l'insufficiente definizione di questioni essenziali circa il dolo e la conformità, la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste.
Norme richiamate
d.lgs. n. 475 del 1992, art. 14, comma 1
Punisce con arresto l'immissione nel mercato, da parte del fabbricante o dell'importatore, di DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza (reato). La Corte ha ritenuto necessario verificare se tale fattispecie sia integrata in concreto e ha disposto accertamenti supplementari.
d.lgs. n. 475 del 1992, art. 14, comma 2, lett. c
Prevede una sanzione amministrativa per i distributori che non rispettano obblighi formali e comunicativi ex art. 11 del regolamento DPI 2016/425; la Corte ha precisato che tale sanzione riguarda fasi antecedenti all'immissione sul mercato o il ritiro successivo alla conoscenza del vizio, e non esclude la rilevanza penale quando ricorra la fattispecie del comma 1.
Regolamento (UE) n. 2016/425 (regolamento DPI), art. 11 e Allegato II, punto 3.10.1
L'art. 11 riguarda obblighi formali/comunicativi dei distributori; l'allegato II classifica le mascherine come DPI di terza categoria (protezione dell'apparato respiratorio), confermando la rilevanza penale della loro immissione non conforme nel mercato.
codice penale, art. 42 (ultimo comma)
Ricorda che, trattandosi di contravvenzione, la responsabilità penale può esserci anche per condotta colposa; quindi non è richiesto necessariamente il dolo per la configurazione dell'illecito previsto dall'art. 14 comma 1, ove applicabile.
codice penale, art. 356
Citato a titolo di confronto (frode): diversamente dalla frode, per la contravvenzione di cui all'art. 14 del d.lgs. 475/1992 rileva anche la colpa.
codice di procedura penale, art. 344-bis
Applicabile ai fatti successivi al 1° gennaio 2020; la Corte osserva che, in base a tale norma, l'eventuale reato non è soggetto ad estinzione per prescrizione.
Massime di principio
- La mera produzione di un'attestazione di conformità rilasciata da un ente non riconosciuto non prova automaticamente il dolo: è necessario valutare il complesso delle circostanze e le rassicurazioni fornite all'amministrazione committente.
- Occorre distinguere tra responsabilità amministrativa dei distributori (obblighi formali/comunicativi, sanzionate ai sensi dell'art. 14 comma 2 lett. c) d.lgs. 475/1992) e responsabilità penale per l'immissione sul mercato di DPI non conformi da parte di fabbricanti/importatori (art. 14 comma 1): le due fattispecie hanno finalità e sanzioni diverse e non si escludono a vicenda.
- Se il bene è classificato come DPI di terza categoria (es. mascherine per protezione respiratoria), l'immissione sul mercato di prodotti non conformi può integrare una fattispecie penale rilevante, anche in presenza di colpa e non necessariamente di dolo.
- Le doglianze difensive generiche e non motivate possono essere dichiarate inammissibili: il ricorso deve esporre in modo articolato le ragioni di censura.
- Nei fatti successivi al 1° gennaio 2020 va considerata l'applicabilità dell'art. 344-bis c.p.p., che limita l'estinzione per prescrizione; pertanto, la valutazione della punibilità deve tenerne conto.
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