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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44755/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Venezia che aveva rigettato l'appello proposto dall'interessato avverso il provvedimento del Gip che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura degli arresti domiciliari (o in subordine l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa). Trevisan era sottoposto agli arresti domiciliari per il reato di bancarotta fraudolenta relativo al fallimento della Diana One s.r.l.. Il ricorso articolava quattro motivi: (1-2) censura della valutazione del pericolo di recidiva e contestuale dichiarazione di inammissibilità di tali censure in appello, con richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 46201/2018 e deduzione che la liquidazione giudiziale delle società veicolo impediva la prosecuzione dell'attività imprenditoriale; (3) contestazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, lamentando che il Tribunale non avrebbe considerato il sequestro preventivo dei conti e la paralisi economica che avrebbe causato il dissesto; (4) richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa per stato di indigenza, dedotta però in modo generico e senza documentazione sugli orari e sui motivi di incompatibilità con le esigenze cautelari.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi tre motivi sono stati ritenuti indeducibili perché l'appello cautelare ha natura devolutiva e la cognizione del giudice d'appello è limitata ai motivi effettivamente dedotti dinanzi al giudice a quo: non si possono introdurre in appello questioni non prospettate in sede di primo giudizio (salvo nullità assolute). L'ordinanza impugnata ha correttamente dichiarato l'inammissibilità delle censure nuove. Il richiamo alle Sezioni Unite n. 46201/2018 è stato ritenuto inapplicabile perché quella pronuncia riguardava l'appello contro il rigetto di una istanza di revoca, non di sostituzione. Il quarto motivo è stato giudicato generico e non sostanziato: mancava la prova documentale dello stato di indigenza e degli orari dell'attività lavorativa, e non vi era un confronto con la motivazione del Tribunale che aveva già rilevato tale carenza. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.p.

    Nella decisione è richiamato il principio per cui l'oggetto dell'appello cautelare è limitato a quanto dedotto in primo grado; il rimedio devolutivo non consente di introdurre nuove censure non svolte davanti al giudice a quo.

  • art. 299 c.p.p.

    art. 299, comma 1, cod. proc. pen.

    La Corte interpreta la norma come limite della devoluzione: il giudice d'appello non può esaminare motivi non proposti prima, salvo eccezioni tassative (nullità assolute).

  • art. 329 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla verifica sulla sussistenza dei gravi indizi e alla motivazione del provvedimento cautelare; la Corte osserva che questioni non affrontate dal Gip non possono essere sollevate per la prima volta in appello cautelare.

  • art. 284 c.p.p.

    Applicata nella parte relativa all'autorizzazione a svolgere attività lavorativa: la richiesta deve essere adeguatamente documentata (es. orari, compatibilità con esigenze cautelari, prova dello stato di indigenza) al fine di consentire una valutazione concreta.

  • Sezioni Unite n. 46201/2018

    Sez. U. n. 46201 del 31/05/2018

    La Corte precisa che la pronuncia richiamata concerne l'appello avverso il rigetto di un'istanza di revoca della misura e non è direttamente applicabile ai casi di istanza di sostituzione della misura; perciò il richiamo non giustifica l'ammissione di censure inammissibili in appello.

Massime di principio

  • In appello cautelare la cognizione è devolutiva: non è possibile introdurre nuovi motivi che non siano stati espressamente dedotti dinanzi al giudice a quo, salvo nullità assolute.
  • Distinguere chiaramente tra istanza di revoca e istanza di sostituzione della misura: la giurisprudenza che disciplina il riesame di una revoca non sempre è applicabile a richieste di sostituzione o di rimodulazione della misura.
  • Per ottenere autorizzazioni a svolgere attività lavorativa durante una misura cautelare è necessario documentare concretamente lo stato di bisogno e gli orari/profili organizzativi dell'attività, così da permettere al giudice di valutare la compatibilità con le esigenze cautelari.
  • Le censure sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiedono una concreta e specifica allegazione probatoria e il confronto con la motivazione del giudice precedente; affermazioni generiche o non documentate sono destinate a essere respinte.
  • Proporre ricorsi inammissibili o generici può esporre il ricorrente a condanne per spese processuali e sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende); pertanto è opportuno verificare preventivamente che i motivi siano ammissibili e sostenuti da elementi specifici.

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