Sentenza n. 10187/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione del diniego di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio, tipo D, del 19 ottobre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio universitario, emesso dall'Ambasciata d'Italia al Cairo il 19 ottobre 2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso di tipo D per motivi di studio universitario, motivato dall'asserita inattendibilità delle informazioni fornite circa la finalità e le condizioni del soggiorno. Ha dedotto, in sostanza, l'insufficienza e il carattere stereotipato della motivazione dell'autorità diplomatico-consolare. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato d'ufficio dubbi sull'ammissibilità del ricorso, con particolare riferimento all'esistenza e alla regolarità della procura alle liti, assegnando alle parti un termine per controdedurre. Il ricorrente ha sostenuto la validità della procura e ha prodotto messaggi relativi a uno scambio di corrispondenza elettronica, dai quali avrebbe dovuto desumersi l'intenzione di conferire il mandato mediante videocollegamento, esibizione del documento di identità e sottoscrizione autografa della procura in più lingue. Ha inoltre invocato pronunce del giudice ordinario e del giudice amministrativo sulla possibilità di ritenere validamente conferito o successivamente sanabile il mandato in presenza di difficoltà materiali nel rilascio secondo le forme ordinarie.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di mandato alle liti, senza esaminare nel merito le censure rivolte contro il diniego del visto. Ha richiamato l'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., rilevando che il processo amministrativo richiede una procura speciale; questa può anche non indicare tutti gli elementi essenziali del giudizio, quando il collegamento documentale con il ricorso dimostri la volontà di adire il giudice. Tuttavia, la procura deve essere successiva all'atto impugnato o contestuale all'atto difensivo e, in ogni caso, anteriore alla notificazione del ricorso. Il Collegio ha ritenuto che, nella fattispecie, non ricorresse una procura semplicemente invalida o irregolare, bensì una procura inesistente e mai effettivamente rilasciata. Ha inoltre escluso la possibilità di sanare il vizio mediante l'art. 182, comma 2, c.p.c., richiamando il principio affermato dall'Adunanza Plenaria n. 11/2025: la disciplina della procura speciale nel c.p.a. è completa e l'art. 182 c.p.c. non esprime un principio generale applicabile al processo amministrativo. Le pronunce del giudice ordinario invocate dal ricorrente sono state ritenute non estensibili al rito amministrativo. Le spese sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La valida instaurazione del rapporto processuale amministrativo richiede il conferimento di una procura speciale alle liti; non è sufficiente una procura generale.
art. 60 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente al giudice di porre d'ufficio a fondamento della decisione una questione rilevata nel corso del giudizio, assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie.
art. 182, comma 2, c.p.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disciplina della sanatoria del vizio di procura prevista dal codice di procedura civile non costituisce, secondo l'Adunanza Plenaria richiamata dal TAR, un principio generale applicabile al processo amministrativo.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 11 del 2 ottobre 2025
1) La disciplina della nullità della procura speciale contenuta nel codice del processo amministrativo è completa o non contiene alcuna lacuna da colmare mediante l'applicazione del codice di procedura civile; 2) La previsione di cui all’art. 182, secondo comma, del codice di procedura civile non è espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo.
Nel processo amministrativo non opera un meccanismo generale di sanatoria della procura invalida o irregolare fondato sull'art. 182 c.p.c.; a maggior ragione non è sanabile una procura inesistente e mai rilasciata.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la valida instaurazione del rapporto processuale richiede una procura speciale alle liti; la procura può non indicare espressamente tutti gli elementi del giudizio quando il suo collegamento documentale con il ricorso dimostri inequivocabilmente la volontà di adire il giudice.
- La procura alle liti deve essere successiva all'emanazione dell'atto impugnato oppure contestuale alla redazione dell'atto difensivo cui accede e, comunque, anteriore alla notificazione del ricorso.
- La disciplina della procura speciale contenuta nel codice del processo amministrativo è completa; l'art. 182, comma 2, c.p.c. non costituisce espressione di un principio generale applicabile al processo amministrativo e non consente di sanare una procura invalida o irregolare con efficacia retroattiva.
- Nel processo amministrativo non è sanabile la radicale inesistenza della procura, ossia l'ipotesi in cui il mandato non sia mai stato effettivamente conferito; le difficoltà materiali nel rilascio secondo le forme ordinarie non sostituiscono il conferimento della procura richiesto dalla legge.
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