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Sentenza

Sentenza n. 315/2026 - Roma, Sezione 5B

PER L’ACCERTAMENTO dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione ministeriale sull’istanza, fin qui rimasta priva di riscontro, presentata da parte ricorrente in data 05/06/2024 per il riconoscimento, ai sensi della direttiva 2005/36/CE recepita in Italia con il d.lgs. 15/2016, del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno conseguito in Spagna. E PER LA NOMINA, SIN D’ORA, DI UN COMMISSARIO AD ACTA affinché, in caso di perdurante inerzia del Ministero suindicato, agisca in luogo della pubblica amministrazione inadempiente

Giustizia amministrativa202511040

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza presentata il 5 giugno 2024 per il riconoscimento, ai fini dell'esercizio della professione docente, del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna, Stato membro dell'Unione europea. Ha dedotto la scadenza del termine di conclusione del procedimento, individuato nel combinato disposto dell'art. 2 l. n. 241/1990 e dell'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, senza l'adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha fornito elementi comprovanti l'avvenuta definizione del procedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'obbligo di provvedere: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine previsto senza l'adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero è individuato quale autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. Il Collegio ha ritenuto applicabile il termine previsto dall'art. 16 d.lgs. n. 206/2007: entro trenta giorni l'amministrazione deve verificare la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni; il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Ne deriva un termine complessivo massimo di quattro mesi ove siano richieste integrazioni. Poiché tale termine era scaduto senza provvedimento finale, è stato accertato il silenzio-inadempimento. Il Ministero è stato ordinato di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, in considerazione dell'elevato numero di procedimenti analoghi. Per l'eventuale persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, da esercitare entro ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 500,00 oltre accessori per spese di lite.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono di azionare la tutela contro il silenzio-inadempimento e di ottenere l'ordine giudiziale all'amministrazione di provvedere.

  • art. 2 l. n. 241/1990

    Impone all'amministrazione l'obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto, mediante un provvedimento espresso.

  • art. 5 d.lgs. n. 206/2007

    Individua l'autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    L'autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e richiedere, se necessario, le integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato

    Il provvedimento conclusivo sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.

  • direttiva 2005/36/CE

    Costituisce la disciplina europea cui si riferisce il procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali.

  • art. 6 d.l. n. 173/2022, convertito in l. n. 604/2022

    Rileva per la denominazione del Ministero competente, già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e divenuto Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'obbligo dell'amministrazione di provvedere sussiste quando il privato abbia presentato una formale istanza e sia scaduto il termine di conclusione del procedimento senza l'adozione di un provvedimento espresso.
  • Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali dei docenti conseguite in altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere integrazioni; il provvedimento conclusivo deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
  • Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di abilitazione dei docenti, il termine massimo di conclusione può arrivare a quattro mesi quando l'autorità eserciti il potere di richiedere integrazioni documentali previsto dall'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007.
  • Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • La circostanza che l'amministrazione gestisca un elevato numero di procedimenti analoghi può essere considerata nella determinazione del termine giudiziale assegnato per provvedere, senza escludere l'obbligo di conclusione del procedimento.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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