Salta al contenuto
Parere

Parere n. 218/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto da Etna Digital Academy s.r.l. per l’annullamento del DDG n. 507/9.s del 25 febbraio 2026 del Dipartimento delle attività produttive della Regione Siciliana recante «approvazione delle graduatorie definitive nell'ambito dell'avviso pubblico digit imprese - azione 1.2.2 Fesr Sicilia 2021-2027», con relativi allegati e altri atti.

Giustizia amministrativa202600141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio dichiara cessata la materia del contendere, poiché l’Amministrazione ha accolto le richieste della ricorrente e l’ha inserita tra le istanze ammesse con il DDG n. 2206/9.s del 20 luglio 2026. L’istanza cautelare resta assorbita. Non vi è luogo a statuire sul rimborso del contributo unificato, perché non è stata fornita prova dell’effettivo versamento. Il parere non esamina nel merito i plurimi vizi originariamente dedotti.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per l’annullamento del DDG n. 507/9.s del 25 febbraio 2026, di approvazione delle graduatorie definitive dell’avviso DIGIT IMPRESE – Azione 1.2.2 PR FESR Sicilia 2021-2027, nella parte in cui ha escluso l’istanza della ricorrente dalla fase istruttoria.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale il privato

La questione giuridica

La società ha impugnato il DDG n. 507/9.s del 25 febbraio 2026 e i relativi allegati, deducendo plurimi vizi di legittimità dell’esclusione dalla fase istruttoria della propria istanza, identificata con codice SAP-05_02364642 e collocata alla posizione n. 400 dell’elenco generale. Nel corso del procedimento la ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere, riferendo che l’Amministrazione aveva accolto le richieste con il DDG n. 2206/9.s del 20 luglio 2026 e l’aveva inserita tra le istanze ammesse. È stata inoltre invocata la restituzione del contributo unificato versato.

Osservazioni

Sopravvenuto accoglimento delle richieste e cessazione della materia del contendere

L’intervento del DDG n. 2206/9.s del 20 luglio 2026, con l’inserimento dell’istanza della ricorrente tra quelle ammesse, ha determinato la cessazione della materia del contendere; l’istanza cautelare è assorbita.

Rimborso del contributo unificato

Non è possibile statuire sul rimborso richiesto, in mancanza della prova dell’effettivo versamento del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, quando l’Amministrazione accoglie nel corso del procedimento le richieste sostanziali del ricorrente, facendo venir meno la controversia, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La domanda di rimborso del contributo unificato non può essere accolta in assenza della prova dell’effettivo pagamento.

Esclusione da una graduatoria di finanziamento e successiva ammissione dell’istanza

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società contro la Regione Siciliana, per l’esclusione della propria istanza dalla fase istruttoria dell’avviso pubblico DIGIT IMPRESE – Azione 1.2.2 PR FESR Sicilia 2021-2027.

Premesse e richiesta

La ricorrente ha impugnato il DDG n. 507/9.s del 25 febbraio 2026, con cui erano state approvate le graduatorie definitive, e i relativi allegati, nella parte concernente la propria istanza (codice SAP-05_02364642, posizione n. 400 dell’elenco generale). Ha dedotto plurimi vizi di legittimità. Con atto del 9 settembre 2026 ha poi chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché l’Amministrazione aveva accolto le sue richieste.

Valutazioni e conclusione

Il Consiglio rileva che, con DDG n. 2206/9.s del 20 luglio 2026, l’Amministrazione ha inserito l’istanza della ricorrente tra quelle ammesse. Tale sopravvenienza giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere, senza esame dei motivi di ricorso; l’istanza cautelare è assorbita.

La richiesta di rimborso delle somme pagate a titolo di contributo unificato non riceve statuizione, non essendo stata provata l’effettiva corresponsione. Il parere conclusivo esprime quindi l’avviso che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.