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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8928/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di concorso esterno nell'associazione mafiosa (art. 110, 416-bis c.p.). Il ricorrente deduceva carenza di gravità indiziaria rispetto al ruolo a lui attribuito (sostanzialmente l'uso di esercizi commerciali per incontri e la circolarità delle informazioni), contestava la qualificazione giuridica (sostenendo che i fatti potessero ricondursi a favoreggiamento e non a concorso esterno) e rilevava l'assenza di esigenze cautelari tali da giustificare la custodia in carcere, anche in considerazione della sua incensuratezza. Sono stati inoltre depositati motivi aggiunti ampliativi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse esaminato adeguatamente e con motivazione immune da vizi logici l'impianto indiziario e le obiezioni difensive, valorizzando la pluralità degli elementi che, considerati nel loro complesso, indicano un contributo continuativo e idoneo a favorire la persistenza e l'operatività dell'associazione mafiosa (contatti e videochiamate con il vertice Sorrentino, partecipazione ad operazioni immobiliari, messa a disposizione di locali per riunioni con cautele e consegne di denaro). La Corte ha escluso che i fatti descritti debbano essere qualificati come mero favoreggiamento personale e ha confermato la sussistenza delle esigenze cautelari idonee a giustificare la misura carceraria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Riconoscimento della partecipazione a titolo di concorso nei reati commessi dall'associazione; usato insieme ad art. 416-bis per configurare concorso esterno.

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che integra concorso esterno la condotta dell'imprenditore/esterno che, pur non essendo formalmente inserito nella struttura mafiosa, fornisce un contributo continuativo e causalmente idoneo a conservare o rafforzare l'organizzazione (fornitura di locali, incontri riservati, supporto economico).

  • art. 378 cod. pen.

    La Corte ha distinto il favoreggiamento personale dal concorso esterno: il favoreggiamento richiede l'intenzione di aiutare il singolo a eludere le indagini; qui la condotta è stata ritenuta finalizzata al mantenimento e potenziamento dell'organizzazione, non alla sola elusione investigativa.

  • art. 81 cpv. (concorso apparente negli atti)

    art. 81 c.p. comma finale

    Richiamato nel capo di imputazione come norma sul concorso di persone nel reato; utilizzato congiuntamente per delineare la partecipazione del ricorrente all'evento criminoso insieme ad altri.

Massime di principio

  • La qualificazione di concorso esterno in associazione mafiosa richiede una valutazione complessiva degli elementi: non è necessario essere iscritti alla struttura mafiosa, ma occorre un contributo continuativo e causalmente idoneo a mantenere o rafforzare l'organizzazione.
  • La messa a disposizione di locali o imprese per incontri riservati, la partecipazione stabile a operazioni economiche comuni e i contatti continuativi con vertici mafiosi possono costituire indizi idonei a configurare il concorso esterno, specie se emergono cautele organizzative tipiche dell'associazione mafiosa.
  • Il favoreggiamento personale e il concorso esterno sono distinto: il primo ha ad oggetto l'aiuto a singoli per eludere le investigazioni, il secondo la fornitura di vantaggi o servizi che concorrono alla vita e all'operatività del sodalizio; la finalità e l'incidenza sul funzionamento del gruppo sono i criteri discriminanti.
  • In sede cautelare il giudice valuta la gravità indiziaria nel suo complesso e non in modo atomistico; versioni alternative proposte dalla difesa devono incidere concretamente sulla plausibilità dell'impianto indiziario per vincere la convinzione del giudice.
  • Per la scelta della misura cautelare il giudice richiede elementi attuali e concreti di pericolosità; rapporti consolidati con esponenti mafiosi e l'utilizzo ripetuto di strutture per riunioni riservate possono giustificare la custodia in carcere anche se l'indagato è formalmente incensurato.

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