Sentenza n. 10039/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - della Delibera di Revoca n. DEL0000000115508, comunicata da Invitalia S.p.A. con nota prot. n. 0102658 in data 08/04/2026, con cui sono state revocate le agevolazioni per un importo di € 75.000,00 concesse alla società Jera S.r.l. nell'ambito del PNRR, Missione 1, Componente 3, Investimento 3.3, Sub-Investimento 3.3.2 – Azione A II “Transizione Organismi Creativi e Culturali” (domanda prot. TOCC0002964); - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la comunicazione di avvio del procedimento di revoca prot. n. 0352967 del 28/10/2025, nonché la conseguente decadenza della domanda della ricorrente dalla graduatoria di cui al Decreto della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura n. 385 del 19/10/2022, per l'ambito "Patrimonio culturale materiale e immateriale - Altre Regioni"; e per la conseguente • declaratoria del diritto della ricorrente a mantenere le agevolazioni concesse con Provvedimento di Concessione prot. DEL0000000066852; • ordine a Invitalia S.p.A. di provvedere alla riammissione della ricorrente al beneficio e di procedere con le attività di erogazione del contributo a seguito della positiva verifica della rendicontazione presentata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca delle agevolazioni PNRR per € 75.000,00 e conseguente decadenza dalla graduatoria
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la delibera di revoca delle agevolazioni concesse nell’ambito del PNRR, Missione 1, Componente 3, Investimento 3.3, Sub-Investimento 3.3.2, Azione A II, nonché gli atti presupposti e consequenziali, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento di revoca e la decadenza dalla graduatoria. Ha chiesto l’annullamento degli atti, la declaratoria del diritto a mantenere le agevolazioni e l’ordine a Invitalia di riammetterla al beneficio e procedere all’erogazione del contributo previa verifica della rendicontazione. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità dedotti contro la revoca.
La decisione
Il TAR, rilevata la sussistenza dei presupposti dell’art. 60 c.p.a. e la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo avere sentito le parti sulla possibilità di decisione immediata. Invitalia ha dichiarato che, a seguito del favorevole riesame del provvedimento impugnato, era cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.; la ricorrente ha aderito a tale dichiarazione. Il Collegio ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha compensato integralmente le spese di lite.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata
Consente di definire immediatamente il giudizio nel merito in camera di consiglio, in occasione della trattazione della domanda cautelare, quando siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione, il contraddittorio e l’istruttoria siano completi e le parti siano state sentite.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione provvede integralmente in modo favorevole alla pretesa sostanziale dedotta, come avvenuto a seguito del favorevole riesame del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione riesamina favorevolmente il provvedimento impugnato e il ricorrente aderisce, viene meno la materia del contendere e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza decidere nel merito la legittimità originaria dell’atto.
- Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., durante la trattazione della domanda cautelare, se sono trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il contraddittorio e l’istruttoria sono completi e le parti sono state previamente sentite sulla definizione immediata.
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