Cassazione Penale, Sentenza n. 27054/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di revisione ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p., fondata sull'apparente inconciliabilità tra le sentenze di condanna pronunciate nei loro confronti (rito abbreviato, per partecipazione alla presunta associazione di tipo mafioso "Black Axe"/"Forum" di Palermo) e le sentenze di assoluzione irrevocabili pronunciate nei confronti di altri coimputati (rito ordinario), le quali avevano ritenuto inattendibili o falsi i collaboratori di giustizia. I ricorrenti deducevano violazione di legge e travisamento dei fatti, sostenendo che l'assoluzione dei coimputati per "insussistenza del fatto" avrebbe reso inconciliabile la loro condanna e avrebbe dovuto portare alla revisione della sentenza.
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati infondati. La Corte ha ritenuto che la revisione è ammissibile solo se vi è una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati dalle sentenze irrevocabili (non una mera diversa valutazione probatoria). Nel caso di specie le sentenze assolutorie non hanno fornito un accertamento positivo della falsità delle dichiarazioni dei collaboratori ma una valutazione di inaffidabilità o mancato superamento del dubbio oltre ogni ragionevole dubbio; pertanto non è emersa la 'falsità' positiva richiesta per sorreggere la revisione. Inoltre la Corte ha ricordato che, specie in tema di associazione a delinquere di tipo mafioso, divergenze tra giudizi possono anche derivare dalla diversa natura del rito e dal diverso regime di utilizzabilità delle prove; salvo che l'assoluzione abbia eliminato elementi costitutivi del reato (es. riduzione del numero di partecipanti sotto il minimo), non sussiste automaticamente inconciliabilità. Conseguenza: rigetto dell'istanza di revisione e prevalenza del resistente.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma contestata per la configurazione dell'associazione di tipo mafioso (accusa principale). Nel caso è stato discusso se il gruppo locale (Forum di Palermo) fosse riconducibile alla Black Axe extra‑nazionale e se tale riconducibilità fosse idonea a provare la forza di intimidazione richiesta dalla fattispecie.
art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p.
Fondamento giuridico dell'istanza di revisione per contrasto tra giudicati irrevocabili: la Corte sottolinea che la revisione richiede un'inconciliabilità oggettiva tra i fatti storici accertati dalle sentenze e non la mera divergenza di valutazione probatoria.
art. 530 c.p.p.
Richiamato in relazione alla formula assolutoria "perché il fatto non sussiste" usata nelle sentenze di assoluzione; la Corte distingue tra un'assoluzione per insussistenza che effettivamente destrutturi il fatto associativo (potendo fondare la revisione) e un'assoluzione fondata su inaffidabilità o insufficienza di prova, che non equivale a un accertamento positivo di falsità.
art. 192 c.p.p.
Norma richiamata dai ricorrenti nell'ambito delle doglianze sulla motivazione e sulla valutazione delle prove; nella decisione essa è trattata nel quadro più generale delle valutazioni probatorie e dei limiti della revisione.
art. 627 c.p.p.
Norma invocata dalla difesa come parametro del mandato del giudice del rinvio (secondo i ricorrenti la Corte d'appello avrebbe dovuto adeguarsi alla decisione rescindente); la Corte evidenzia che il giudice del rinvio ha il compito di verificare concretamente se la sentenza assolutoria abbia accertato la falsità delle dichiarazioni, non di sostituirsi al precedente giudice di merito.
Massime di principio
- La revisione per contrasto di giudicati (art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p.) richiede una oggettiva inconciliabilità tra i fatti storici accertati dalle sentenze irrevocabili; non è sufficiente una diversa valutazione delle stesse prove.
- Quando la condanna si fonda prevalentemente su dichiarazioni testimoniali o di collaboratori di giustizia, la revisione è ammissibile solo se emerge la dimostrazione positiva della falsità di tali dichiarazioni; il mero dubbio postumo o la critica dell'attendibilità non bastano.
- Differenze di esito tra rito abbreviato e rito ordinario possono derivare dal diverso regime probatorio e non implicano automaticamente incompatibilità tra giudicati; pertanto bisogna valutare se le sentenze assolutorie hanno realmente eliminato gli elementi costitutivi del reato.
- Nel caso di reati associativi (art. 416-bis) va verificato se l'assoluzione abbia effettivamente "destrutturato" il fatto associativo (es. riducendo il numero dei partecipanti al di sotto del minimo): solo in tali ipotesi la revisione è più agevolmente ammissibile.
- Il giudice chiamato a decidere sulla revisione deve limitarsi a verificare se la sentenza assolutoria contenga un accertamento positivo di falsità od equivalenti elementi tali da determinare l'inconciliabilità; non può operare una nuova e completa rivalutazione delle fonti già esaminate dai giudici di merito.
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