Cassazione Civile, Ordinanza n. 24264/2022 del 04/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia origina da un avviso di liquidazione con cui l'ufficio ha richiesto imposte ipotecaria, di registro e catastale su una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., resa in una vicenda di trasferimento immobiliare. Il contribuente ha impugnato l'atto sostenendo che dovesse operare il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro. I giudici di merito hanno accolto la tesi del contribuente, ritenendo che la sentenza avesse finalità assimilabile alla consegna del bene e che, per questo, non fosse dovuta l'imposta proporzionale. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, la nullità della motivazione della sentenza d'appello per motivazione solo apparente e, con un secondo motivo, la falsa applicazione delle norme sull'imposta di registro, sostenendo che la sentenza ex art. 2932 c.c. produce un trasferimento di diritto reale e va tassata in misura proporzionale sul valore del bene, indipendentemente dalle successive attività di immissione nel possesso o dalla prospettata alternatività IVA/registro.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza regionale fosse perplessa e contraddittoria, perché confondeva il trasferimento della proprietà con la mera consegna materiale del bene e non coglieva la natura costitutiva della sentenza ex art. 2932 c.c. La Corte ha quindi affermato che tale pronuncia non realizza un effetto di semplice esecuzione materiale, ma produce gli stessi effetti del contratto definitivo non concluso, cioè il trasferimento del diritto reale. Da ciò deriva l'assoggettamento alla imposta di registro proporzionale ai sensi del DPR n. 131/1986 e della tariffa allegata. Ha ritenuto irrilevante il richiamo al principio di alternatività IVA/registro, poiché il tributo dovuto discende dalla natura dell'atto tassato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente. Ha compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato il contribuente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
La sentenza che accoglie l'azione produce gli effetti del contratto non concluso e trasferisce il diritto reale; non si limita a ordinare la consegna del bene.
art. 132 c.p.c.
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, la cui violazione è stata dedotta per motivazione apparente o perplessa.
art. 36 D.lgs. 546/1992
Invocato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, ritenuta violata per la motivazione ritenuta solo apparente.
art. 27 DPR n. 131/1986
Richiamato tra le norme sull'imposta di registro applicabili al trasferimento immobiliare.
art. 37 DPR n. 131/1986
La sentenza ex art. 2932 c.c. è assoggettata a imposta di registro proporzionale in quanto atto costitutivo traslativo.
art. 40 DPR n. 131/1986
Richiamato dall'Ufficio nel quadro del regime impositivo, ma la Corte centra la decisione sulla natura dell'atto e sulla tassazione proporzionale.
art. 8 tariffa allegata al DPR n. 131/1986
La sentenza costitutiva di trasferimento immobiliare rientra nel regime di imposta proporzionale previsto dalla tariffa.
Massime di principio
- La sentenza ex art. 2932 c.c. ha natura costitutiva e, quando dispone il trasferimento di un immobile, produce direttamente l'effetto traslativo del diritto reale, non già il mero conseguimento della disponibilità materiale del bene.
- Ai fini dell'imposta di registro occorre avere riguardo alla natura giuridica dell'atto o della sentenza tassata, poiché il tributo è un'imposta d'atto; le eventuali attività successive dirette alla consegna o al possesso del bene non incidono sulla qualificazione fiscale della pronuncia.
- La sentenza che trasferisce un immobile in esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre è soggetta a imposta di registro in misura proporzionale sul valore del bene trasferito, non in misura fissa.
- Il principio di alternatività tra IVA e registro non consente di sottrarre a imposizione proporzionale una sentenza costitutiva traslativa, dovendosi applicare il tributo dovuto per legge in base all'atto effettivamente tassato.
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