Cassazione Civile, Ordinanza n. 17336/2022 del 27/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società titolare di impianti alimentati da fonte eolica e concessionaria dell'occupazione di aree pubbliche ha impugnato dinanzi al giudice amministrativo la delibera provinciale che approvava un regolamento per l'applicazione di un canone di occupazione di spazi e aree pubbliche, sostitutivo di una precedente tassa annua. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. deducendo, con tre motivi, che il Consiglio di Stato: 1) avrebbe erroneamente scrutinato la legittimità del regolamento solo in termini di non discriminazione, irragionevolezza e proporzionalità, senza verificare il rispetto dei criteri puntuali dell'art. 63 d.lgs. n. 446/1997, con conseguente rifiuto di tutela giurisdizionale; 2) avrebbe interpretato in modo contrastante con il diritto dell'Unione europea la disciplina del canone, introducendo un onere economico asseritamente sproporzionato e discriminatorio per l'interramento dei cavidotti funzionali agli impianti da fonti rinnovabili; 3) avrebbe omesso di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sui medesimi profili di compatibilità eurounitaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente prospettato come diniego di giurisdizione, in realtà censurasse un errore in concreto nell'applicazione dei criteri di legittimità del regolamento, quindi un vizio non deducibile come motivo attinente alla giurisdizione. Ha inoltre affermato che i motivi secondo e terzo non integravano eccesso di potere giurisdizionale, poiché la dedotta violazione del diritto dell'Unione e l'omessa rimessione pregiudiziale attengono a errores in iudicando o in procedendo, estranei al sindacato ex art. 111 Cost. sui limiti esterni della giurisdizione. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 362 c.p.c.
richiamato come base del ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione avverso le sentenze del giudice speciale
art. 110 c.p.a.
richiamato nel ricorso quale norma processuale di raccordo per il sindacato in cassazione
art. 111 Cost.
il controllo della Cassazione è limitato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione e non si estende agli errores in iudicando o in procedendo
art. 63, commi 2 e 3, d.lgs. n. 446 del 1997
richiamato come criterio legale per la determinazione del canone di occupazione del suolo pubblico, ma la Corte non entra nel merito della sua corretta applicazione perché la censura è dichiarata inammissibile
art. 3, comma 149, lett. h), l. n. 662 del 1996
menzionato dal giudice amministrativo come riferimento al principio solidaristico e alle esigenze di bilancio nella determinazione tariffaria
direttiva 2009/28/CE
richiamata per escludere che la disciplina del canone concessorio rientri nella materia regolata dalla direttiva
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
citato nel richiamo giurisprudenziale sul rapporto tra tutela giurisdizionale effettiva e limiti del sindacato della Cassazione
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso le sentenze dei giudici speciali è ammissibile solo per denunciare violazioni dei limiti esterni della giurisdizione; non è consentito trasformarlo in un mezzo di riesame degli errores in iudicando o in procedendo.
- Il diniego o rifiuto di giurisdizione è configurabile solo quando il giudice neghi in astratto la tutela alla situazione soggettiva dedotta, o affermi che essa appartiene ad altro plesso giurisdizionale; non basta la critica alla concreta applicazione delle norme sostanziali o processuali.
- La violazione del diritto dell'Unione europea da parte del giudice speciale, anche se grave, integra di regola un vizio di legittimità della decisione e non un eccesso di potere giurisdizionale sindacabile in cassazione ex art. 111 Cost.
- La mancata proposizione del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia può eventualmente integrare un errore processuale o di diritto, ma non consente di per sé il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.
- Il controllo della Cassazione sui giudici speciali non può estendersi a sentenze ritenute abnormi, anomale o radicalmente erronee nella motivazione o nell'applicazione del diritto, se non sia in discussione la sussistenza stessa del potere giurisdizionale.
- La valutazione sull'opportunità o necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia appartiene al giudice nazionale che procede, sotto la propria responsabilità, e non è sindacabile dalla Cassazione come questione di giurisdizione.
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