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Ordinanza

Ordinanza n. 340/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del silenzio-rifiuto opposto dalla Prefettura di Roma sull’istanza del ricorrente di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo inviata a mezzo pec il 20 ottobre 2025; - nonché avverso e per l’annullamento di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;

Giustizia amministrativa202515397

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-rifiuto asseritamente opposto dalla Prefettura di Roma a un’istanza di accesso alle misure di accoglienza, riqualificata dal TAR come impugnazione di un diniego esplicito di ammissione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento del silenzio-rifiuto che assumeva opposto dalla Prefettura di Roma all’istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo inviata tramite PEC il 20 ottobre 2025, nonché degli atti connessi. In atti, tuttavia, non risultava provata la domanda di accesso alle misure di accoglienza, essendo stata presentata soltanto dal difensore non munito di procura ad hoc. Il TAR ha ritenuto, prima facie, che la domanda dovesse essere qualificata come impugnatoria di un diniego esplicito di ammissione alla misura di accoglienza, desumibile dalla documentazione depositata dall’amministrazione, poiché non è prevista un’ipotesi di silenzio-rifiuto sulla domanda di ammissione alle misure di accoglienza. Il ricorrente appariva inoltre rientrare tra i soggetti destinatari dell’accoglienza prioritaria prevista dall’art. 17 d.lgs. 142/2015 nelle strutture SAI, gestite dagli enti locali; ne conseguiva, secondo il TAR, che l’accoglienza richiesta esulava dalle attribuzioni delle amministrazioni resistenti.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Pur riqualificando prima facie l’azione come impugnazione di un diniego esplicito e rilevando che il ricorrente appariva appartenere alla categoria dei soggetti da accogliere prioritariamente nel sistema SAI, il Collegio ha ritenuto che l’accoglienza in tali strutture fosse gestita dagli enti locali e risultasse quindi estranea alle attribuzioni del Ministero dell’Interno e della Prefettura resistenti. Non è stata adottata alcuna misura cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e respinto la richiesta di sospensione.

  • art. 17 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142

    Individua i soggetti da accogliere prioritariamente nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione; il TAR ha ritenuto, in sede cautelare, che il ricorrente vi rientrasse.

  • art. 9, comma 1-bis, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142

    Richiama la disciplina del sistema SAI e il rinvio all’art. 1-sexies d.l. 416/1989, evidenziando la gestione dell’accoglienza da parte degli enti locali.

  • art. 1-sexies d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, conv. dalla l. 28 febbraio 1990, n. 39

    È richiamato quale disciplina di riferimento del sistema di accoglienza e integrazione gestito dagli enti locali.

Massime di principio

  • La domanda di ammissione alle misure di accoglienza per richiedenti asilo non è assoggettata a un’ipotesi di silenzio-rifiuto; l’azione eventualmente proposta come ricorso contro il silenzio deve quindi essere qualificata, ove la documentazione lo consenta, come impugnazione di un diniego esplicito.
  • Quando il richiedente asilo rientra tra i soggetti destinatari dell’accoglienza prioritaria prevista dall’art. 17 d.lgs. 142/2015 nelle strutture SAI, la relativa accoglienza rientra nella gestione degli enti locali e non nelle attribuzioni della Prefettura o del Ministero dell’Interno, con conseguente insussistenza dei presupposti per una misura cautelare nei confronti di tali amministrazioni.
  • In sede cautelare, l’assenza di prova della domanda amministrativa, ove risulti presentata soltanto dal difensore privo di procura ad hoc, impedisce di valorizzare compiutamente la pretesa azionata nella forma originariamente prospettata.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSilenzio della pubblica amministrazioneRiparto di giurisdizione

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