Cassazione Penale, Sentenza n. 14571/2022 del 14/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha riconosciuto la continuazione fra più sentenze per reati di spaccio e ha rideterminato la pena complessiva. Primo motivo: violazione del divieto di reformatio in peius perché l'aumento di pena attribuito al delitto associativo (nella sentenza n. 4070/2012) è superiore alla pena complessiva che la stessa terza sentenza aveva inflitto quando quel reato era il reato-base. Secondo motivo: vizio di motivazione e travisamento delle risultanze relative alla misura dell'aumento per la continuazione rispetto alla sentenza della Corte d'Appello di Salerno, con contestazione dell'indicazione di precedenti e del periodo temporale dei reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente all'aumento di pena per la continuazione relativo al capo BB) della sentenza della Corte di appello di Napoli n. 4070/2012, rinviando alla Corte di appello di Napoli per la rideterminazione dei segmenti di pena conformemente al principio che vieta di aumentare le pene dei reati-satellite oltre quelle fissate dal giudice della cognizione. Il resto dell'ordinanza è stato confermato.
Norme richiamate
DPR n. 309/1990
artt. 74, comma 2, e 73, commi 1 e 80
Norme che individuano i reati in materia di stupefacenti oggetto delle sentenze concatenate; usate per identificare i reati posti in continuazione
L. n. 203/1991
Rinvio alla disciplina degli aumenti per specifiche fattispecie (utilizzata nella dosimetria della pena base)
Codice penale
Principio di cumulatività degli aumenti/contestazioni ai fini della quantificazione complessiva della pena
Codice di procedura penale
Sancisce il divieto di reformatio in peius: il giudice dell'esecuzione non può peggiorare la posizione del condannato rispetto a quanto stabilito in sede di cognizione
Codice di procedura penale
Stabilisce che il giudice dell'esecuzione deve determinare la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con le singole sentenze; richiamato come limite alla ristrutturazione del trattamento sanzionatorio
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U., n. 6296 del 24/11/2016 (Nocerino)
Principio nomofilattico secondo cui il giudice dell'esecuzione non può quantificare gli aumenti per i reati-satellite in misura superiore a quella fissata dal giudice della cognizione nella sentenza irrevocabile
Effetto del giudizio abbreviato
In caso di sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato la pena complessiva è stata ridotta di un terzo; considerazione applicata nella rideterminazione della pena complessiva
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena per reato continuato, non può aumentare le pene relative ai reati-satellite al di sopra di quelle già fissate dal giudice della cognizione: applicazione del divieto di reformatio in peius
- La pena complessiva determinata in executivis non può superare la somma delle pene inflitte con le singole sentenze (art. 671, comma 2 c.p.p.), salvo i limiti già indicati dalla giurisprudenza consolidata
- Se la ristrutturazione della continuazione porta a un segmento di pena per un reato-satellite superiore a quello che tale reato aveva come reato-base, la parte interessata può ottenere l'annullamento e il rinvio per rideterminazione
- Le censure di vizio di motivazione devono dimostrare che gli errori o i travisamenti sono stati decisivi nella determinazione della pena per essere accolte; mere incongruenze non sono sufficienti
- Quando le sentenze utilizzate per la continuazione sono state emesse con rito abbreviato, va tenuto conto della riduzione di un terzo nella determinazione complessiva della pena
- In caso di annullamento limitato a una parte della dosimetria, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare i singoli segmenti conformandosi ai principi di diritto indicati dalla Cassazione
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