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Ordinanza

Ordinanza n. 1623/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602831

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva sospeso il diniego parziale di riconoscimento di un titolo abilitante

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia trae origine dal diniego parziale dell’amministrazione al riconoscimento del titolo abilitante richiesto per la classe di concorso A-11, dopo il riconoscimento per la classe A012. Il Ministero aveva limitato il riconoscimento a una sola classe di concorso, richiamando il principio di parità di trattamento e sostenendo che, nell’ordinamento italiano, non sarebbe possibile conseguire l’abilitazione per più classi di concorso mediante lo stesso percorso abilitante. Il TAR Lazio, con ordinanza cautelare, aveva sospeso il diniego. Nel giudizio d’appello cautelare, la parte appellante ha chiesto l’attribuzione provvisoria del titolo e, in sostanza, l’esecuzione della misura cautelare disposta dal TAR, anziché formulare censure effettive contro la relativa ordinanza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l’appello cautelare, rilevando che l’atto non contestava realmente l’ordinanza cautelare di primo grado, ma ne chiedeva l’esecuzione mediante l’attribuzione provvisoria del titolo. La richiesta di esecuzione della misura cautelare deve essere proposta nell’ambito del giudizio di primo grado, non attraverso un appello cautelare privo di specifiche critiche alla decisione impugnata. Il Collegio ha inoltre dato atto che il TAR aveva già fissato la trattazione dell’istanza di esecuzione e la discussione del merito. Le spese dell’appello cautelare sono state compensate, poiché l’amministrazione si era costituita solo formalmente.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione disciplina l’appello cautelare; il rimedio è inammissibile quando non censura la misura cautelare impugnata, ma mira esclusivamente a ottenerne l’esecuzione.

Massime di principio

  • L’appello cautelare è inammissibile quando l’appellante non formula specifiche censure contro l’ordinanza cautelare di primo grado, ma chiede soltanto l’esecuzione delle misure da essa disposte.
  • La richiesta di esecuzione di una misura cautelare adottata dal TAR deve essere rivolta al giudice di primo grado nell’ambito del relativo giudizio, e non può essere trasformata in un appello cautelare contro un’ordinanza non effettivamente contestata.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloRiconoscimento dei titoli di studio
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiTutela cautelareTermini del procedimento

Testo integrale

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