Parere n. 281/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal Comune di Monopoli contro la Regione Puglia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’annullamento della deliberazione della Giunta regionale n. 314 del 13 marzo 2023, recante il diniego ad autorizzare il Presidente della Giunta Regionale alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma ex art. 34, d.lgs. 267/2000, per la riqualificazione urbana delle aree dismesse dell’Ambito Portuale P1 in variante al PUG del Comune di Monopoli nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario contro la deliberazione della Giunta regionale pugliese n. 314 del 13 marzo 2023, recante il diniego alla sottoscrizione dell’Accordo di programma per la riqualificazione urbana delle aree dismesse dell’Ambito Portuale P1, in variante al PUG del Comune di Monopoli.
Esito
La questione giuridica
Il Comune di Monopoli ha impugnato la deliberazione regionale deducendo, tra l’altro, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e contraddittorietà, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 della legge n. 84/1994 e dell’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001. Il ricorso era accompagnato da un’istanza cautelare. Nel corso del procedimento il Comune ha dichiarato espressamente di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità per cessata materia del contendere, in ragione dell’annullamento dell’atto impugnato disposto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7372/2024 e della sopravvenuta deliberazione regionale n. 199 del 2025.
Il parere
La Sezione, per economia processuale, ha prescisso dall’esame delle questioni di rito e di merito. Ha preso atto della dichiarazione espressa del Comune ricorrente circa la sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo tale dichiarazione rilevante in applicazione del principio dispositivo, applicabile anche al ricorso straordinario. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La domanda cautelare è stata assorbita.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
La dichiarazione espressa del Comune ricorrente, con la quale è stata manifestata l’assenza di interesse alla decisione del ricorso per cessata materia del contendere, comporta la declaratoria di improcedibilità, senza necessità di esaminare i motivi di merito.
Domanda cautelare
La domanda di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato è assorbita dalla declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
Richiamato quale fondamento della presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
art. 34 d.lgs. n. 267/2000
Richiamato quale disposizione relativa all’Accordo di programma oggetto della vicenda amministrativa.
artt. 5 e 6 legge n. 84/1994
Indicati dal ricorrente come parametri normativi asseritamente violati dalla deliberazione regionale impugnata; la Sezione non ne ha esaminato il merito.
art. 16 d.P.R. n. 380/2001
Indicato dal ricorrente quale ulteriore parametro normativo asseritamente violato; la questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il principio dispositivo comporta che la dichiarazione espressa del ricorrente circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione deve essere presa in considerazione e può condurre alla declaratoria di improcedibilità del ricorso.
- L’annullamento sopravvenuto dell’atto impugnato e l’adozione di ulteriori atti incidenti sulla vicenda possono determinare il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, ove tale carenza sia espressamente dichiarata dal ricorrente.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse assorbe la domanda cautelare proposta nell’ambito del ricorso straordinario.
Improcedibilità del ricorso straordinario per sopravvenuta carenza di interesse
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato il ricorso straordinario proposto dal Comune di Monopoli contro la Regione Puglia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente a oggetto la deliberazione della Giunta regionale n. 314 del 13 marzo 2023. L’atto negava l’autorizzazione alla sottoscrizione dell’Accordo di programma previsto dall’art. 34 del d.lgs. n. 267/2000, relativo alla riqualificazione urbana di aree dismesse dell’Ambito Portuale P1, con variante al PUG comunale.
Motivi originari del ricorso
Il Comune aveva chiesto anche la sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto impugnato e ne aveva dedotto l’illegittimità per:
- eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e contraddittorietà;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 della legge n. 84/1994;
- violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001.
Sopravvenienze processuali
Nel corso del procedimento il Comune ha depositato memorie, previamente portate a conoscenza delle altre parti, con le quali ha dichiarato inequivocabilmente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso e ha chiesto che fosse dichiarata l’improcedibilità per cessata materia del contendere.
La richiesta è stata motivata dal sopravvenuto annullamento dell’atto impugnato disposto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7372/2024 e dall’ulteriore deliberazione regionale n. 199 del 2025. Il Comune ha inoltre precisato di non avere interesse alla trattazione dell’istanza cautelare.
Valutazioni della Sezione
La Sezione ha scelto, per economia processuale, di non esaminare le questioni preliminari di rito né i motivi di merito. Ha ritenuto decisiva la dichiarazione espressa del Comune ricorrente circa il venir meno dell’interesse alla decisione.
Secondo il parere, il principio dispositivo è applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ne consegue che la dichiarazione del ricorrente relativa alla sopravvenuta carenza di interesse deve essere recepita, con conseguente improcedibilità del ricorso.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La domanda cautelare è stata assorbita, mentre non sono stati esaminati i motivi di illegittimità dedotti contro la deliberazione regionale.
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