Ordinanza n. 191/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento previa adozione di idoneo provvedimento cautelare, della delibera C.S. n.-OMISSIS- del 31.12.2025, di presa d’atto del verbale della Commissione Esaminatrice e d’approvazione definitiva della graduatoria dei vincitori dell’avviso di selezione, per titoli e colloquio, indetta ed espletata dall’Azienda resistente e finalizzata alla progressione verticale del personale nell’Area immediatamente superiore a quella di inquadramento per 10 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale; di tutti gli atti alla stessa presupposti, quali, ad esempio, i verbali della commissione esaminatrice e lo stesso avviso indittivo e regolativo della procedura, se e nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini della tutela dell’interesse strumentale rivendicato dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera di presa d’atto dei verbali della commissione esaminatrice e di approvazione definitiva della graduatoria dei vincitori di una selezione interna per dieci posti di Collaboratore Amministrativo Professionale, nonché gli atti presupposti
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la delibera con cui l’Azienda sanitaria ha preso atto dei verbali della commissione esaminatrice e approvato definitivamente la graduatoria dei vincitori dell’avviso di selezione, per titoli e colloquio, finalizzato alla progressione verticale del personale nell’area immediatamente superiore, per dieci posti di Collaboratore Amministrativo Professionale. Sono stati contestati anche gli atti presupposti, inclusi i verbali della commissione e l’avviso regolativo della procedura, nella misura rilevante ai fini dell’interesse strumentale della ricorrente. L’ordinanza non espone nel dettaglio i singoli motivi di legittimità dedotti e dichiara espressamente di prescindere, nella fase cautelare, da ogni questione relativa al fumus boni iuris.
La decisione
Il TAR non ha deciso la fondatezza dei motivi di ricorso né ha concesso o negato la sospensione sulla base di una valutazione compiuta del fumus boni iuris. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., anche considerando che l’Azienda sanitaria aveva già sottoscritto, il 1° gennaio 2026, i contratti di lavoro con i dieci vincitori della selezione. Ha quindi fissato la trattazione del merito alla seconda udienza pubblica del febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Consente al giudice, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate attraverso una sollecita definizione del giudizio nel merito, di fissare la discussione del ricorso in una ravvicinata udienza pubblica, senza decidere in via definitiva sulla domanda cautelare.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante una sollecita definizione del giudizio di merito, il giudice amministrativo può applicare l’art. 55, comma 10, c.p.a. e fissare direttamente la discussione nel merito, senza svolgere una valutazione definitiva sul fumus boni iuris e senza adottare una misura cautelare sostanziale.
- La già intervenuta sottoscrizione dei contratti di lavoro con i vincitori di una procedura selettiva costituisce un elemento rilevante nella valutazione dell’idoneità della fissazione sollecita del merito quale forma di tutela cautelare.
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