Cassazione Civile, Ordinanza n. 05032/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dipendente del comparto Ministeri, in servizio al 31.12.1990 e già appartenente alla ex carriera direttiva, volta a ottenere l'inquadramento nella posizione economica C3 ai sensi del d.l. n. 356/2003, conv. in l. n. 48/2004, con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive. La Corte d'appello aveva ritenuto che la disposizione avesse natura precettiva e attribuisse direttamente il diritto all'inquadramento, considerando la contrattazione collettiva meramente attuativa. Il Ministero ricorre per cassazione con un unico motivo di violazione e falsa applicazione degli artt. 1 d.l. n. 356/2003, conv. in l. n. 48/2004, e 2 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che la norma avesse invece rimesso integralmente all'autonomia collettiva la definizione della posizione del personale interessato, senza imporre alcun esito vincolato in ordine a an, quantum e quomodo dell'inquadramento. Il resistente non ha notificato tempestivo controricorso; ha solo depositato procura e successiva memoria, poi ritenuta inammissibile nel rito camerale applicato.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso del Ministero, cassando la sentenza impugnata. In applicazione dell'orientamento già affermato in precedenti conformi, interpreta l'art. 1 d.l. n. 356/2003 nel senso che esso non riconosce automaticamente il diritto del personale della ex VIII qualifica funzionale all'inquadramento nella categoria C3, ma rinvia la definizione della posizione del personale interessato a successivi accordi tra ARAN e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, senza fissare termini o contenuti vincolanti. Poiché non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito e rigetta integralmente la domanda originaria del dipendente. Quanto alla domanda risarcitoria, rileva che sulla statuizione di rigetto si era formato giudicato interno, non essendo stata impugnata con ricorso incidentale. Le spese dei gradi di merito sono compensate; il resistente è condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1 d.l. n. 356/2003, conv. in l. n. 48/2004
la disposizione non attribuisce un diritto immediato all'inquadramento nella categoria C3, ma rimette integralmente alla contrattazione collettiva la definizione della posizione del personale interessato, senza imporre condizioni vincolanti di an, quantum o quomodo
art. 2 d.lgs. n. 165/2001
richiamato dal ricorrente per sostenere la rimessione della materia all'autonomia collettiva nel pubblico impiego contrattualizzato
art. 380 bis.1 c.p.c.
nel procedimento camerale introdotto da tale norma, la mancata notificazione del controricorso impedisce ulteriori attività difensive, salvo il parziale recupero delle difese orali quando sia fissata udienza di discussione
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per affermare l'inammissibilità della memoria depositata dalla parte resistente nel rito camerale applicato
art. 1 bis d.l. n. 168 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 196 del 2016
norma istitutiva del procedimento camerale richiamato dalla Corte per escludere ulteriori attività difensive in assenza di controricorso tempestivo
art. 3, comma 78, l. n. 350/2003
norma abrogata dal d.l. n. 356/2003, la cui precedente disciplina era stata richiamata nel contenzioso sull'inquadramento del personale
Massime di principio
- Quando la disposizione di legge rinvia la definizione del trattamento di personale pubblico contrattualizzato alla contrattazione collettiva, non può essere riconosciuto direttamente dal giudice un diritto all'inquadramento in una specifica posizione economica se il testo non contiene un precetto immediatamente operativo e vincolato.
- Il rinvio alla contrattazione collettiva esclude l'automatica configurabilità di un diritto soggettivo all'inquadramento ove la norma non determini in modo espresso i presupposti e l'esito finale della sistemazione del personale.
- Nel procedimento camerale di legittimità, la mancata notificazione del controricorso preclude la possibilità di svolgere successive difese scritte, salvo i limiti eventualmente consentiti dalla disciplina del rito e dalla presenza dell'udienza di discussione.
- La formazione del giudicato interno su una statuizione non impugnata impedisce di riesaminare quella parte della decisione nel successivo giudizio di cassazione.
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